Cessazione degli effetti civili del matrimonio - indennita' di fine rapporto dell'ex coniuge
Cessazione degli effetti civili del matrimonio - indennita' di fine rapporto dell'ex coniuge - assegno divorzile -percepimento della pensione
Cessazione degli effetti civili del matrimonio - indennità di fine rapporto dell'ex coniuge - assegno divorzile - percepimento della pensione (Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 10 maggio-27 settembre 2002 n. 14004)
Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 10 maggio-27 settembre 2002 n. 14004
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 22 giugno 1971 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 2 febbraio 1955 fra F............. Vincenzo e Z........ Maria Renata, attribuendole un assegno divorzile di lire 500.000, successivamente ridotto, con provvedimento della Corte di appello di Reggio Calabria dell'11 febbraio 1993 e decorrenza dal maggio 1991, a lire 170.000, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
La Z........, con ricorso notificato il 7 ottobre 1998, avendo il F............. percepito l'indennità di fine rapporto di lavoro, chiedeva al Tribunale di Locri che le venisse riconosciuto il diritto al 40% di tale indennità, ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, come modificata dalla legge n. 74 del 1987.
Il F............., con successivo ricorso, depositato il 2 dicembre 1998, chiedeva, a sua volta, l'«annullamento» del provvedimento attributivo alla Z........ dell'assegno divorzile, essendo venuto a conoscenza che, successivamente al provvedimento della Corte di appello di Reggio Calabria che nel 1993 aveva ridotto tale assegno a lire 170.000 mensili, la Z........ aveva ottenuto una pensione dell'importo di lire 540.000 mensili che avrebbe fatto venire meno i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile.
Riuniti i ricorsi, e contestando il F............. il diritto della Z........ a percepire la quota dell'indennità di liquidazione attribuita al coniuge divorziato dall'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 come modificata dalla legge n. 74 del 1987, il Tribunale riduceva l'assegno di divorzio a lire 100.000 mensili e accoglieva la domanda della Z........, riconoscendole il diritto a percepire il 40% dell'indennità di fine rapporto dell'ex marito relativamente agli anni di coincidenza del rapporto di lavoro con il matrimonio.
Il F............. proponeva reclamo alla Corte di appello di Reggio Calabria, che con decreto depositato in data 24 gennaio 2000, lo rigettava.
Avverso tale provvedimento il F............. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 29 marzo 2000, formulando due motivi di impugnazione. La Z........ resiste con controricorso notificato il 6 maggio 2000. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 cod. civ., 710 c.p.c., nonché omessa, errata ed insufficiente motivazione.
Si deduce al riguardo che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno dato atto che la percezione da parte della resistente di una pensione di lire 540.000 mensili costituiva elemento nuovo rispetto a quelli già esaminati in sede di divorzio, ma si sono limitati a ridurre l'assegno di divorzio a lire 100.000 mensili, in quanto le pur migliorate condizioni economiche della resistente non apparivano idonee a garantirle il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Si deduce che in tal modo sarebbe stata ignorata la sentenza definitiva della Corte di appello di Reggio Calabria che nel 1993 aveva determinato in lire 170.000 mensili (rivalutabili in base agli indici ISTAT) l'assegno divorzile per l'ex moglie, le quali dovevano ritenersi ormai non più necessarie a costei per mantenere il tenore di vita avuto durante il matrimonio, stante il sopravvenuto godimento di una pensione di lire 540.000 mensili.
Si deduce che la mancata soppressione dell'assegno e la sua riduzione a lire 100.000 mensili violerebbe il disposto della precedente sentenza e sarebbe frutto di una motivazione illogica e incoerente.
Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 e l'omessa, errata o insufficiente motivazione.
Si insiste al riguardo nel dedurre che la percezione della pensione avrebbe inciso sul diritto all'assegno di mantenimento in quanto non più necessario, con la conseguenza che il tentativo di mantenerlo sarebbe puramente strumentale rispetto alla domanda di attribuzione della quota della liquidazione spettante al ricorrente. Tentativo che, secondo il ricorrente, «non può essere assecondato ostando a questo la sentenza del Tribunale in materia di divorzio e la soppravvenienza della pensione». Ne conseguirebbe il venir meno del diritto alla quota di indennità domandata dalla resistente.
Con il motivo il ricorrente deduce ancora che l'art. 12-bis dovrebbe essere comunque interpretato nel senso che la quota di spettanza dell'ex coniuge dovrebbe essere rapportata al periodo di effettiva convivenza, cessata con la separazione e non con il divorzio, dovendosi altrimenti la norma ritenersi incostituzionale. Né la quota potrebbe, senza dare luogo a questioni di costituzionalità, omettere di tenere conto della misura dell'assegno di divorzio, non potendo prescindere dalla misura di questo.
2. Il ricorso è infondato.
Il decreto con il quale la Corte di appello provvede, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificata dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, in materia di divorzio, su reclamo delle parti, in merito alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali tra ex coniugi, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., e cioè per la sola violazione di legge, con conseguente deducibilità del vizio di motivazione solo in caso di carenza assoluta della stessa, ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa, estrinsecantesi in argomentazioni inidonee a evidenziare la ratio decidendi del provvedimento, o fra loro inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, cioè in caso di difetto di un requisito di forma prescritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 737 c.p.c. (da ultimo Cass. 6 giugno 2000, n. 7558; 10 maggio 1999, n. 4623: 17 luglio 1997, n. 6567; 5 febbraio 1997, n. 1084).
Ne consegue che, i profili di entrambi i motivi del ricorso con i quali si allegano in proposito meri vizi motivazionali sono inammissibili.
Gli ulteriori profili attinenti alla conservazione del diritto all'assegno di divorzio sono a loro volta inammissibili nella parte in cui sono prospettati con riferimento alla normativa che regola la modifica delle condizioni di separazione (artt. 156 cod. civ. e 710 c.p.c.), essendo tale normativa del tutto estranea alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Sono invece infondati nella parte con la quale con essi si deduce la violazione, da parte del provvedimento impugnato, del giudicato costituito dal precedente provvedimento di quantificazione dell'assegno di divorzio.
In proposito deve osservarsi che l'orientamento di questa Corte, interpretativo dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 - applicabile anche alle domande di revisione di assegni di divorzio liquidati prima dell'entrata in vigore di detta legge (Cass. 10 dicembre 1991, n. 13256; 28 luglio 1989, n. 3535) - si è formato in correlazione con quello dell'art. 5 della stessa legge n. 898 del 1987.
Secondo tale articolo l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, a consentirgli il mantenimento, in regime di divorzio, di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, mentre la liquidazione in concreto dell'assegno, ove sia ritenuto dovuto, non essendo il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuto in concreto tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (Cass. sez. un. 29 novembre 1990, n. 11490).
In correlazione a ciò deve trarsi la conseguenza che la domanda di soppressione dell'assegno, ai sensi dell'art. 9, in relazione alla sopravvenienza di «giustificati motivi», che si alleghi essere costituiti dal sopravvenire di maggiori redditi per il destinatario dell'assegno, implica una reiterata valutazione comparativa della situazione delle parti, tenendo conto dei redditi di ciascuna di esse, allo scopo di assicurare, con il minore sacrificio possibile per l'obbligato, il mantenimento per il titolare dell'assegno del tenore di vita che l'art. 5 ha inteso, quanto meno in via tendenziale, garantire. In proposito va tenuto conto che la decisione sull'assegno è assunta, nella sentenza di divorzio e nei provvedimenti modificativi (eventualmente) successivamente adottati, rebus sic stantibus, cosicché il giudicato impedisce di prendere in esame, ai fini delle modifiche, fatti non sopravvenuti, ma non preclude, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di modifica richiesti, il riscontro, sulla base della situazione economica comparativa delle parti, dell'idoneità dei fatti sopravvenuti a influire sulla capacità del titolare dell'assegno di conservare il tenore di vita sopra indicato con un minore assegno o senza che l'assegno sia più necessario.
La sopravvenienza reddituale per il coniuge titolare dell'assegno, ai sensi dell'art. 9, non comporta, infatti, un semplice calcolo matematico di detrazione dall'assegno di divorzio del reddito sopravvenuto, imponendo la domanda di modifica - nel sistema solidaristico al quale si ispira in materia di assegno di mantenimento la legge sul divorzio - un riesame della reciproca situazione degli ex coniugi, sulla base della quale la modifica richiesta possa ritenersi giustificata, incidendo sulla idoneità a garantire al titolare dell'assegno il tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Principio questo già sostanzialmente enunciato da questa Corte proprio con riferimento alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, avendo ritenuto che la revoca possa essere disposta solo in seguito a un rigoroso accertamento del verificarsi di una nuova situazione patrimoniale, dalla quale possa dedursi, con motivato convincimento, la circostanza che l'ex coniuge titolare dell'assegno abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati e del tutto idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio (Cass. 29 agosto 1998, n. 8656).
Nel riesame compiuto dal provvedimento impugnato, circa la inidoneità del reddito sopravvenuto a garantire alla resistente il suddetto tenore di vita, non sussiste, pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, alcuna violazione del giudicato.
3. Il ricorso è parimenti infondato in relazione alla dedotta violazione dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.
L'attribuzione della quota di liquidazione del ricorrente all'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio al momento in cui l'attuale ricorrente maturò il diritto a percepirla - che, secondo quanto risulta dal decreto impugnato, è anteriore alla domanda di soppressione dell'assegno - è stata esattamente liquidata, in conformità dell'esplicito disposto dell'articolo su detto, nella misura del 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, e cioè sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Quanto alle questioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente, esse vanno dichiarate manifestamente infondate, tenuto conto della già intervenuta pronuncia di non fondatezza di cui alla sentenza 24 gennaio 1991, n. 23 della Corte costituzionale relativamente al periodo al quale è rapportato il computo, e tenuto conto che la quantificazione in misura fissa della percentuale da attribuirsi all'ex coniuge rientra nella discrezionalità legislativa, non censurabile in sede di giudizio di costituzionalità, avendo il legislatore ritenuto assorbente il criterio di graduazione dell'attribuzione attraverso il collegamento della misura dell'indennità con la durata del matrimonio.
Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente F............. Vincenzo va condannato al pagamento, nei confronti della resistente Z........ Maria Renata delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano quanto agli onorari nella misura di euro quattromila e quanto alle spese vive nella misura di cento euro.
P.Q.M.
Corte di cassazione rigetta il ricorso.