Skip to main content

Separazione consensuale - Assegno di mantenimento - Assegni Familiari (Corte di Cassazione , Sentenza n. 5060 del 2 aprile 2003)

Separazione consensuale - Assegno di mantenimento - Assegni Familiari - Esclusione perchè spettanti al coniuge affidatario (Corte di Cassazione , Sentenza n. 5060 del 2 aprile 2003)

(dal ced della Corte di cassazione)

 

Separazione consensuale - Assegno di mantenimento - Assegni Familiari - Esclusione perche spettanti al coniuge affidatario (Corte di Cassazione , Sentenza n. 5060 del 2 aprile 2003)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Palermo, M. L. chiedeva venisse dichiarato che l'assegno di lire 700.000 mensili dovuto dallo stesso ricorrente a titolo di mantenimento della moglie A. P. e dei tre figli minori affidati a quest'ultima, in forza degli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale omologata da detto giudice il 17.6.1994, era da intendere comprensivo altresì degli assegni familiari.

Il Tribunale adito, con decreto in data 26.2/20.5.1999, accoglieva il ricorso.

Avverso il provvedimento, proponeva reclamo la P..

Resisteva nel grado il L..

La Corte di Appello di Palermo, con decreto del 7/17.4.2000, in riforma della decisione impugnata, dichiarava che la reclamante aveva il diritto di percepire gli assegni familiari corrisposti al L., per i tre figli minori, in dipendenza del suo rapporto di lavoro, assumendo che nessuna menzione dei predetti assegni fosse contenuta in seno agli accordi economici raggiunti tra le parti in sede di separazione consensuale e che, pertanto, anche in relazione al disposto dell'art. 211 della legge n. 151 del 1975, non potessero tali assegni ritenersi implicitamente compresi nella somma determinata dalle parti stesse come misura dell'obbligo di mantenimento a carico del reclamato.

Avverso il suindicato decreto, propone ricorso per cassazione il L., deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste la P.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione, per travisamento dei fatti, degli artt.156 c.c. e 211 della legge n. 151 del 1975, assumendo:

  1. che il giudice di secondo grado, se da un lato ha ritenuto di non dovere considerare gli assegni familiari implicitamente compresi nella somma determinata dalle parti come misura dell'obbligo di mantenimento, ha dall'altro lato affermato la lacunosa formulazione della norma contenuta nell'art. 211 sopra richiamato;
  2. che la più recente giurisprudenza ha statuito come, negli accordi di separazione consensuale, la predetta somma venga fissata attraverso il criterio del riferimento ad una quota del reddito lavorativo del coniuge obbligato, onde, tenuto conto del fatto che non sono intervenuti miglioramenti nelle condizioni economiche del L., inspiegabilmente la P., contravvenendo ad un accordo già accettato, pretende il riconoscimento di altre somme a titolo di mantenimento;
  3. che appare perciò incomprensibile come la Corte territoriale abbia potuto riformare una statuizione, quale quella del primo giudice, che ha voluto dare una interpretazione autentica ad un accordo divenuto, con l'omologazione, atto pubblico, apparendo del resto la decisione del secondo giudice eccessivamente punitiva nei confronti del L., costretto a corrispondere all'altro coniuge una somma tale da non permettergli di condurre un tenore di vita accettabile.

Il motivo non è fondato.

Risulta dall'incensurato apprezzamento di fatto della Corte di merito che il L., sulla base degli accordi raggiunti dalle parti attraverso la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Palermo il 17.6.1994, si è obbligato a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento di questa e dei tre figli minori affidatile, l'assegno di lire 700.000 mensili, senza tuttavia che, negli accordi medesimi, sia stata fatta menzione alcuna degli assegni familiari percepiti dall'odierno ricorrente in dipendenza del suo rapporto di lavoro subordinato.

Tanto premesso, conviene notare:

  1. che, ai sensi dell'art. 211 della legge n. 151 del 1975, è il coniuge cui sono affidati i figli che ha diritto di percepire gli assegni familiari per loro;
  2. che detti assegni spettano, quindi, ex lege al coniuge affidatario, non già in forza delle convenzioni stipulate tra le parti in sede di separazione consensuale;
  3. che il marito è, perciò, tenuto a corrispondere gli assegni familiari non come suo contributo al mantenimento dei figli, ma perché non fanno parte del suo reddito, bensì di quello della moglie;
  4. che gli accordi presi in sede di separazione consensuale, invece, come del resto il provvedimento del giudice, hanno per oggetto la misura ed il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, stabilendo cioè il quantum del concorso agli oneri (ex art. 148 c.c.) in proporzione alle rispettive sostanze ed ai rispettivi redditi da lavoro;
  5. che le pattuizioni della separazione consensuale, come pure la statuizione del giudice, possono tener conto del fatto che uno dei coniugi percepisce gli assegni familiari per i figli, sia esso il coniuge affidatario o l'altro, al fine di stabilire eque modalità di concorso o di contributo, tenendo appunto conto dell'ammontare degli assegni familiari per i figli e di chi li percepisce materialmente;
  6. che una simile valutazione deve però risultare chiaramente dalla convenzione o dalla motivazione giudiziaria, trattandosi di due momenti logici ben distinti, relativi, l'uno, alla determinazione di quanto occorre per il mantenimento del figlio e di quanto occorre in specie oltre l'importo dell'assegno familiare corrisposto per lui, l'altro alla determinazione di quale debba essere il contributo del coniuge non affidatario;
  7. che, ove questa valutazione non risulti, l'interprete deve considerare l'accordo per quello che è in sé, ovvero in termini di determinazione del contributo che il coniuge non affidatario deve ai fini del mantenimento del figlio;
  8. che quanto sin qui considerato vale ovviamente soltanto con riferimento a ciò che il coniuge non affidatario percepisce a titolo di assegni familiari per il figlio, diversamente stando le cose per gli assegni che il lavoratore percepisca per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato, dal momento che manca, a tale proposito, una disposizione speciale quale quella di cui all'art. 211 della legge n. 151 del 1975, sì che valgono i principi generali, nel senso che 1' assegno per il coniuge stesso viene corrisposto al fine di consentire al lavoratore, che ne è il solo titolare, di far fronte al suo obbligo di mantenimento (ex artt.143 e 156 c.c.) in caso di separazione, onde, trattandosi di denaro suo e soltanto suo, si deve ritenere, qualora nulla di diverso appaia dalla pattuizione le parti o dalla statuizione giudiziale, che anche di questa particolare entrata pecuniaria le parti medesime o il giudice abbiano tenuto conto quando hanno fissato il contributo che il coniuge deve dare all'altro coniuge per il mantenimento di quest'ultimo;
  9. che, in definitiva, deve trovare applicazione, nella specie, il principio secondo il quale il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto di percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto subordinato di cui questi sia parte, indipendentemente e da quanto il coniuge non affidatario debba dare come proprio contributo fissato in sede di accordi per separazione consensuale omologata, a meno che diversamente sia espressamente stabilito negli accordi stessi (Cass. 27 novembre 1989, n. 5135).

Pertanto, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, l'impugnato provvedimento va esente da censura, onde il ricorso deve essere rigettato.

Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di i cassazione, non avendo l'intimata, in questa sede, né resistito, né, comunque, svolto attività difensiva alcuna.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.