Separazione personale - affidamento del figlio minore al Comune in caso di lite dei genitori
Separazione personale - affidamento del figlio minore al Comune in caso di lite dei genitori -determinare del mantenimento del figlio minore - articolo 148 cc - “rispettive sostanze”, capacita' di lavoro, complessiva situazione economico-patrimoniale
Separazione personale - affidamento del figlio minore al Comune in caso di lite dei genitori - determinare del mantenimento del figlio minore - articolo 148 cc - “rispettive sostanze”, capacità di lavoro, complessiva situazione economico-patrimoniale (Cassazione, sentenza 3 febbraio-8 maggio 2003, n. 6970)
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 24 giugno30 luglio 1998, dichiarava la separazione personale dei coniugi Francesco Mxxxxxxxxx e Marina Cxxxxxxxxx, rigettando le domande di addebito proposte da entrambi; affidava alla madre l’unico figlio nato dal matrimonio, con facoltà per il padre di tenerlo con sé, dettando le modalità delle visite, ed attribuiva l’uso della casa coniugale a Francesco Mxxxxxxxxx, a carico del quale poneva l’obbligo di corrispondere alla moglie lire 2.225.865 e lire 1.669.398 mensili - da rivalutare annualmente in base agli indici Istat - quale contributo, rispettivamente, al mantenimento di quest’ultima e del figlio.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello Francesco Mxxxxxxxxx, censurando la decisione nei capi concernenti il rigetto della domanda di addebito della operazione alla moglie, l’affidamento a quest’ultima del figlio, la fissazione a suo carico dell’obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento, l’importo del contributo stabilito a suo carico per il mantenimento del figlio e, infine, il rigetto della domanda di restituzione di una parure d’oro giallo e zaffiri, di cui si sarebbe appropriata la moglie. L’appellante chiedeva, quindi, che il giudice di secondo grado, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarasse addebitabile la separazione a Marina Cxxxxxxxxx, affidasse a lui il figlio minore, escludendo l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie, con condanna di quest’ultima a restituirgli la suindicata parure.
Marina Cxxxxxxxxx si costituiva nel giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello principale e, con appello incidentale, insisteva per la condanna di Francesco Mxxxxxxxxx a pagare le spese di giudizio del primo grado o, in linea gradata, per la loro parziale compensazione, nella misura ritenuta equa.
Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte di merito, tra l’altro, disponeva Ctu in riferimento alle circostanze rilevanti in ordine al provvedimento di affidamento del minore; ordinava la comparizione dei consulenti tecnici d’ufficio e dei consulenti di parte per assumere chiarimenti in ordine agli elaborati da essi redatti; ordinava all’appellante di esibire le dichiarazioni fiscali relative agli ultimi tre anni; disponeva l’audizione in Camera di consiglio del figlio minore dei due coniugi.
All’esito del giudizio, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 giugno 2001, in parziale riforma della sentenza della pronuncia di primo grado: a) disponeva l’affidamento del figlio minore «al Comune di Milano, perché lo mantenga allo stato collocato presso il padre», con «delega agli operatori dei servizi sociali di regolamentare tempi e modalità di visite e di incontri del minore con la madre nell’esclusivo interesse del figlio al fine di salvaguardare e promuovere la relazione con la figura materna»; b) poneva a carico di Francesco Mxxxxxxxxx «quale contributo al mantenimento della moglie l’assegno mensile di lire 2.000.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat -costo vita»; c) disponeva «che il padre provveda in via esclusiva all’integrale mantenimento del figlio», confermando nel resto l’impugnata decisione e compensando interamente le spese del secondo grado di giudizio.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano Francesco Mxxxxxxxxx ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi; ha resistito con controricorso Marina Cxxxxxxxxx. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378, Cpc.
l. Francesco Mxxxxxxxxx, con il primo motivo, denunzia «violazione dell’articolo 151 Cc» per avere i giudici di merito posto a fondamento della pretesa sussistenza della situazione di intollerabilità che avrebbe legittimato la separazione, non fatti obiettivi di particolare gravità, specificamente insuperabili, bensì un mero atteggiamento soggettivo della moglie, mai prima dedotto giudiziariamente controllabile, individuato nel non avere ella più tollerato «le manifestazioni della personalità del coniuge che sin dall’inizio della convivenza hanno caratterizzato il rapporto tra le parti». In particolare, egli deduce che la Corte di merito, facendo propria la tesi svolta nella sentenza di primo grado, avrebbe individuato le ragioni dell’intollerabilità della convivenza, tra l’altro, in condotte a lui ascrivibili, costituenti mera manifestazione della sua personalità, tradottesi in “comportamenti protettivi”, che mai la moglie avrebbe indicato di non esserle più graditi. A suo avviso, i giudici. di secondo grado avrebbero erroneamente affermato la ricorrenza dei presupposti della separazione, in quanto, anziché fare riferimento a “fatti gravi, obiettivi e specificamente provati”, avrebbero ritenuto sufficiente un mero atteggiamento soggettivo di rifiuto della convivenza da parte della Cxxxxxxxxx, in contrasto con il principio secondo il quale la separazione può essere dichiarata soltanto nel caso in cui si accerti che l’intollerabilità della convivenza deriva da uno stato di fatto di particolare gravità, non da un mero atteggiamento soggettivo di uno dei coniugi.
1.1. La sintesi delle argomentazioni sviluppate con questo motivo rende chiaro che con esso il ricorrente denunzia esclusivamente che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per pronunciare la separazione sia pure senza pronunzia di addebito ad uno dei coniugi in mancanza dell’accertamento di fatti oggettivi che avrebbero determinato l’intollerabilità della convivenza. In questo senso è significativo che egli, con due successivi motivi, ha censurato la sentenza nella parte concernente il mandato accoglimento della domanda di addebito alla moglie. Identificato in questi termini il contenuto della censura, la stessa non può essere accolta.
In linea preliminare, occorre premettere che le Sezioni unite di questa Corte, con una recente sentenza, hanno enunciato il principio secondo il quale «nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria di addebitabilità della separazione stessa, avanzata ai sensi dell’articolo 151, secondo comma, Cc, dalla parte attrice con l’atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, ha natura di domanda autonoma, in quanto non sollecita mere modalità o varianti dell’accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni qualificazioni della pronuncia di separazione, ma amplia il tema dell’indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri distinti effetti, e che, pertanto, in carenza di ragioni o norme derogative dell’articolo 329, secondo comma, Cpc, l’impugnazione proposta con esclusivo riferimento all’addebito, contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l’addebitabilità, implica il passaggio in giudicato della separazione stessa» (Cassazione, Sezioni unite, 15279/01).
Inoltre, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’eventuale preclusione derivante dal giudicato interno formatosi a seguito della sentenza di primo grado deve essere rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità - tranne che il giudice di secondo grado abbia affrontato la questione e si sia pronunziato sulla stessa - interpretando la portata della sentenza e dell’atto di appello, poiché in questo caso tale pronuncia non può essere rimossa che con espressa impugnazione (ex plurimis, Cassazione, 15657/01; 15950/00). Nell’effettuare il relativa accertamento la Corte ha il potere-dovere di interpretare direttamente non solo la sentenza da cui l’effetto preclusivo deriva, ma anche ogni ,atto del procedimento, allo scopo di stabilire se rispetto a tale statuizione si sia, o meno, esaurita, con la formazione del giudicato, la funzione giurisdizionale.
In applicazione di questi principi, che vanno qui ribaditi, in quanto questo collegio ritiene di condividere e fare proprie le argomentazioni che li fondano, occorre osservare che il giudizio di primo grado è stato promosso dall’attuale ricorrente che, con l’atto introduttivo, ha chiesto che l’adito giudice dichiarasse la separazione personale, con addebito alla moglie. Il Tribunale di Milano ha accolto la prima domanda, pronunziando la separazione dei coniugi e rigettando sia quella ulteriore, con la quale Francesco Mxxxxxxxxx aveva chiesto la pronunzia di addebito alla moglie, sia quella analoga di segno contrario - proposta da quest’ultima. Il ricorrente, con l’atto di appello, come risulta dalle conclusioni trascritte nella sentenza di secondo grado, non ha impugnato il capo della decisione del Tribunale che ha pronunziato la separazione - in riferimento al quale neppure sussisteva un interesse all’impugnazione, stante l’accoglimento della domanda - che neppure è stato impugnato dalla Cxxxxxxxxx, sicché la questione sollevata con il motivo in esame non è stata affrontata dalla Corte d’appello, che, quindi, neppure si è pronunziata su di essa. Da ciò deriva che, essendo stato l’appello proposto con esclusivo riferimento all’addebito, la sentenza di primo grado è passata in giudicato quanto al capo concernente la separazione e, quindi, il primo motivo di censura, con il quale si mira a rimettere in discussione la pronunzia dì separazione, non può essere ammesso all’esame di questa Corte. Peraltro, per completezza, è appena il caso di accennare che l’esame dei motivi secondo e terzo permette di accertare che la sentenza di secondo grado, nell’esplicitare le ragioni dell’inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito, espone, con congrua motivazione, anche quelle, sia pure indiscusse in appello, le quali comprovano l’esistenza di quelli che hanno confortato la pronunzia della separazione, dimostrando, per quanto si precisa infra, che è stato correttamente interpretato l’articolo 151, Cc, sicché la censura è comunque infondata.
2. Il ricorrente, con il secondo motivo, denunzia «ulteriore violazione dell’articolo 151 Cc per non avere i giudici di merito pronunziato il richiesto addebito della separazione alla moglie, pur essendo dagli atti oggettivamente rilevabili comportamenti della stessa che, se unitariamente considerati, avrebbero necessariamente rivelato Il intenzionalità con cui essa ha cercato e voluto la separazione».
Con il terzo motivo articolato in nove distinti profili - Francesco Mxxxxxxxxx denunzia, inoltre, «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo alla individuazione delle cause della situazione di intollerabilità della convivenza».
A suo avviso, la sentenza conterebbe una motivazione contraddittoria, in quanto, da un canto, i giudici hanno «condiviso la motivazione del Tribunale che aveva escluso che la pretesa intollerabilità della convivenza fosse derivata da asserite «violazioni dei doveri dei doveri matrimoniali del marito», dall’altro, hanno «addebitato ad entrambi i coniugi - e quindi anche al marito – asserite violazioni dei doveri matrimoniali, causate «dalla mancanza di quella solidarietà e lealtà sulla quale deve reggersi la comunione di vita» (3-a). Sotto un diverso profilo, la sentenza sarebbe viziata da omessa e contraddittoria motivazione, in quanto la Corte di merito avrebbe
«individuato la causa della situazione di intollerabilità in asserite “azioni-reazioni” anche del Mxxxxxxxxx, senza considerare le risultanze processuali che hanno dimostrato, al contrario, essere la assoluta mancanza di reazioni, di fronte alle provocazioni della Cxxxxxxxxx, la caratteristica preminente» della sua condotta (3-b) . Inoltre, in violazione dell’articolo 115, Cpc, i giudici di secondo grado avrebbero «individuato la causa della situazione di intollerabilità in una pretesa «mancanza di quella solidarietà e lealtà sulla quale deve reggersi la comunione di vita», nonché in una condotta di vita di entrambi i coniugi», senza aver posto a fondamento di tale decisione alcuna prova proposta dalle parti o comunque emergente dagli atti» e - ancora incorrendo nel vizio di omessa e contraddittoria motivazione - non avrebbero considerato le prove che, al contrario, dimostrerebbero che la sua condotta si è «concretizzata in sostanziali espressioni di affetto e dedizione verso la moglie» (3-c). Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe viziata da omessa e contraddittoria motivazione in quanto la Corte di merito avrebbe ritenuto sussistenti le circostanze sopra precisate (sub 3-b e 3-c) richiamando a tal fine, genericamente, «singole deposizioni dei testi», senza considerare che le effettive deposizioni testimoniali contenevano, al contrario, concrete prove a
sostegno delle costanti manifestazioni di affetto e di rispetto che il marito dedicava alla moglie» (3-d), individuando «una pretesa ulteriore causa della situazione di intollerabilità nelle asserite “difformità caratteriali dei coniugi” sulla base di. un semplice richiamo a irritali valutazioni peritali, senza avere formulato una propria autonoma motivazione» (3-e). La pronuncia mancherebbe di motivazione in ordine alla valutazione del «lungo tempo (otto anni) di felice convivenza tra i coniugi», che renderebbe irrilevanti ed ininfluenti le asserite “difformità caratteriali” (3-f) e sarebbe inficiata da vizi logici derivati sia dalla circostanza che «le pretese “difformità caratteriali dei coniugi messe in evidenza dai Ctu sono state desunte da semplici dichiarazioni rese dalle parti ai Ctu, a diversi anni di distanza dalla intervenuta separazione» (39), sia dal fatto che la situazione di intollerabilità è stata individuata «in una pretesa “disaffezione della moglie”», benché le risultanze processuali non permettano di individuare l’effettivo passaggio dalla “affezione” alla “disaffezione” della Cxxxxxxxxx verso il marito, così da doversi dedurre che ella, in ogni epoca della convivenza, non ebbe mai a nutrire alcune reale “affezione” verso il coniuge (3h). Infine, la sentenza sarebbe viziata da omessa motivazione in quanto la Corte milanese non avrebbe preso in considerazione il rifiuto ingiustificato della moglie di riprendere la convivenza (3-i).
2.1. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione che li avvince, sono infondati.
Preliminarmente va osservato che, benché con questi motivi il ricorrente censuri il capo della sentenza concernente il rigetto della domanda di pronunzia dell’addebito a carico della Cxxxxxxxxx, alcuni dei profili nei quali essi si articolano ripropongono la prospettazione di un vizio riconducibile al primo motivo. In particolare, ciò va affermato in riferimento alle deduzioni con le quali Francesco Mxxxxxxxxx denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza (3-b, prima parte) , al difetto di adeguata motivazione in ordine alle cause della stessa (3-e) , alla mancata considerazione del pregresso periodo di felice convivenza che, a suo avviso, renderebbe irrilevante le “difformità caratteriali” successivamente emerse (3-f), peraltro, a suo avviso, neppure confortate da un adeguato supporto. probatorio (3-g). In relazione a questi profili può osservarsi che, per le argomentazioni svolte in ordine al primo motivo di ricorso, essi non possono essere ammessi all’esame in questa sede, in quanto configurano, in buona sostanza, la prospettazione di un vizio su di una statuizione non più riesaminabile, e cioè sulla asserita carenza dei presupposti dell’intollerabilitá della convivenza, imprescindibili per la pronunzia di separazione.
Relativamente agli ulteriori profili occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’addebitabilità della separazione, è necessario accertare che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che sussista un nesso di causalità tra detto comportamento ed il determinarsi dell’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza (tra le molte, Cassazione, 2444/99; 279/00). L’indagine sul punto non può, inoltre, basarsi sull’esame di singoli episodi (Cassazione, 5762/97) e, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservata alla valutazione del giudice del merito e, quindi, è sindacabile in sede di legittimità, qualora la motivazione che la sorregge sia inficiata da un vizio che dia luogo ad un’obiettiva deficienza del criterio logico seguito dal giudice nella formazione del suo convincimento, ovvero da una contraddittorietà fra le varie parti della pronuncia, oppure da una totale omissione della motivazione su di un punto decisivo. Non sono, invece, proponibili quelle censure che contengano una autonoma valutazione dei fatti, sostituiva rispetto a quella operata dal giudice del merito.
Nel quadro di questi principi, le censure in esame non possono trovare accoglimento.
Il nucleo fondante delle censure svolte con i due motivi in esame è identificabile nella deduzione
dell’erroneità dell’ interpretazione offerta dell’articolo 151, Cc, dalla Corte di merito, in quanto avrebbe omesso di valutare correttamente ed adeguatamente «l’intenzionalità» della moglie nel volere la separazione e la volontà del ricorrente di proseguire il rapporto (cfr. soprattutto il profilo sintetizzato supra, sub 3-b, seconda parte), tradottasi in una condotta espressiva di manifestazioni di affetto (cfr., 3-c, 3-d). Al riguardo appare opportuno osservare come lo stesso ricorrente, correttamente sul punto, non abbia mancato di sottolineare che, al fine della pronuncia di separazione, é insufficiente un mero atteggiamento soggettivo consistente nella volontà di separarsi. Infatti, come questa Corte già ha affermato e si ritiene qui di dovere ribadire, «l’intollerabilità della convivenza non può essere implicita nella volontà di un coniuge di separarsi: così ragionando, infatti, la separazione, anziché fondarsi sull’intollerabilità del rapporto coniugale, finirebbe per identificarsi in una sorta di ripudio unilaterale, asseritamene giustificato da scelte di vita, anche se non condivise dall’altro coniuge» (Cassazione, 12489/98). Peraltro, la situazione di intollerabilità della convivenza non può neppure essere esclusa «per il solo fatto che l’altra parte assuma un atteggiamento di accettazione e di disponibilità: potendo un tale atteggiamento - sempre in tesi - trovare alternativa spiegazione in motivi di ordine pratico e materiale (se non di ritorsione) o nella prevalenza di concezioni di carattere etico, ovvero ancora in irreali prospettive di recupero del rapporto, che rendano quel coniuge, nell’un caso, indifferente e, nell’altro, eccezionalmente tollerante rispetto ad una situazione pur obiettivamente priva di quei contenuti minimi di reciproca affectio, che devono assistere una comunione non meramente materiale e comunque non coercibile, quale quella coniugale» (Cassazione 7148/92). Dunque, nessun errore nell’interpretazione dell’articolo 151, Cc, né un vizio logico della motivazione può riscontrarsi nella mancata valorizzazione della mera intenzione della Cxxxxxxxxx di porre fine alla convivenza, in quanto, secondo l’incensurabile apprezzamento di merito riservato alla Corte milanese, questa non si è tradotta in condotte che, per le loro caratteristiche, hanno integrato fatti valorizzabili sotto il profilo dell’addebito, non essendo risultata accertata l’ascrivibilità alla resistente di una violazione dei doveri coniugali con quei caratteri necessari per potere pronunziare l’addebito. Inoltre, non sussiste contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno condiviso e fatto propria la motivazione del Tribunale - che aveva rigettato le domande di addebito - ma hanno anche «addebitato ad entrambi i coniugi - e quindi anche al marito asserite violazione dei doveri matrimoniali» (così il profilo sopra sintetizzato sub 3-a), sino ad individuare «la causa di intollerabilità in asserite azioni-reazioni» della Cxxxxxxxxx e del Mxxxxxxxxx. Infatti, la Corte di appello, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la pronunzia di addebito esponendo, con congrua motivazione, che le divergenze e le incompatibilità rivelate da numerosi episodi, benché tali da avere reso intollerabile la convivenza, non erano tuttavia sufficienti a giustificare la dichiarazione di addebito. In particolare, la sentenza in esame puntualizza, tra l’altro, che, «nel caso de quo, esaminati e raffrontati i comportamenti complessivi delle parti nel loro reciproco interferire attraverso le singole deposizioni dei testi, coordinate e composte in un quadro logico complesso e sfaccettato si delinea la convivenza di due persone che vicendevolmente si condizionano e si i contesto nel quale «le incomprensioni, la disaffezione sono significative della mancanza di quella solidarietà e lealtà sulla quale deve reggersi la comunione di vita, nel contemperamento dei propri interessi e delle proprie scelte personali, quando risultino in concreto o potenzialmente configgenti con le prospettive di vita comune», risultando accertato - e ciò affermano i giudici del merito richiamando anche le risultanze della Ctu - «il logorio psicologico e l’indifferenza conseguenza di un deterioramento della convivenza connesso, più che a singoli fatti colpevoli, alla naturale evoluzione o involuzione delle disomogenee personalità dei due coniugi».
Nelle ampie argomentazioni svolte dai giudici milanesi non è riscontrabile nessun vizio logico, né contraddittorietà e neppure sono identificabili lacune od omissioni, tenuto conto che l’adeguatezza della motivazione non implica che il giudice di appello debba prendere in esame tutte le argomentazioni svolte dalla parte, essendo sufficiente l’esposizione - nella specie svolta diffusamente – degli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, dovendo ritenersi rigettate tutte le argomentazioni con queste Incompatibili e disattesi, per implicito, rilievi e tesi che, se pure non esplicitamente vagliati, siano incompatibili con il decisum e con l’iter argomentativo che lo sorregge (Cassazione, 696/02; 10569/01). In realtà, il ricorrente, con i motivi in esame, propugna un’interpretazione che configura un differente apprezzamento delle risultanze processuali esaminate e di quelle non considerate dalla Corte di appello e quindi, in definitiva, chiede una nuova valutazione dei fatti già esaminati che si sostanzia in un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
3. Il ricorrente, con il quarto motivo, denunzia «violazione dell’articolo 156, Cc per avere la Corte d’appello lasciato invariato l’assegno di mantenimento» che egli era tenuto a «corrispondere alla moglie quando essa non svolgeva alcuna attività lavorativa», nonostante dal giugno del 1999 sia titolare di un reddito proprio, essendo irrilevante l’onere assunto con la locazione di un appartamento in Milano idoneo anche alle esigenze del figlio, che non si reca più presso tale abitazione. La Corte milanese avrebbe, quindi, dovuto «quanto meno ridurre notevolmente, se non revocare del tutto», l’assegno di mantenimento e, in ogni caso, compensarlo «con il contributo economico che avrebbe dovuto essere posto a carico della madre per il mantenimento del figlio».
Con il quinto motivo - articolato in due distinti profili - Francesco Mxxxxxxxxx denunzia «insufficiente motivazione circa il punto decisivo della quantificazione dell’assegno di mantenimento», nonché il «vizio logico consistito nell’avere omesso di considerare l’imminente conseguimento della laurea in giurisprudenza della Cxxxxxxxxx e quindi la fondata, legittima aspettativa di un imminente incremento del suo reddito» (5-a). A suo avviso, la sentenza sarebbe inficiata da «contraddittorietà della motivazione circa le rispettive posizioni reddituali delle parti» e da un «vizio logico consistito nell’avere adottato una palese, stridente disparità di criteri logici nel valutare le differenti posizioni reddituali delle parti» (5-b). In particolare, egli insiste sull’importanza che assumerebbe il non lontano conseguimento della laurea da parte della moglie e sulla circostanza che la Corte di merito avrebbe «del tutto arbitrariamente e pregiudizialmente disatteso, sulla base di quanto mai opinabili “nozioni di comune esperienza e presunzioni semplici” le dichiarazioni dei redditi che la stessa» gli aveva ordinato di produrre, non considerando che lo studio legale di cui è titolare «misura appena 70 mq e non annovera alcun dipendente» e che gli immobili di cui è proprietario «non sono affatto indicativi di un suo presunto, elevato reddito».
3.1. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto inscindibilmente connessi sotto il profilo logico-giuridico, sono infondati.
Preliminarmente è opportuno ricordare che, nella giurisprudenza di questa Corte, costituisce ormai jus receptum il principio secondo il quale il diritto all’assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, se egli non sia titolare di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva ,durante il matrimonio, prima della separazione, e sussista una disparità economica tra i coniugi. Nel determinare il quantum di detto assegno, il giudice deve anzitutto accertare .quale fosse detto tenore di vita, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cassazione, 3974/02, 4800/02; 5762/97). La valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell’esatto importo dei redditi posseduti attraverso l’acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l’erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cassazione, 3974/02; 4679/98; 6612/94; 11523/90).
Di siffatti principi la Corte di merito ha fatto buon governo dimostrando anzitutto attenzione all’evoluzione della situazione patrimoniale nel corso del giudizio, in conformità con i principi pure consolidatisi sul punto nella giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Cassazione, 14886/02; 12136/01), tenendo quindi conto dello svolgimento di attività lavorativa da parte della Cxxxxxxxxx. La sentenza, al fine dell’accertamento delle situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi procede anzitutto dalla valutazione delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente, esplicitando le argomentazioni, da ritenersi corrette, per le quali ha escluso di potere riconoscere ad esse efficacia vincolante. Al riguardo il Collegio ritiene, infatti, di dovere ribadire il principio già enunciato da questa Corte, pure richiamato dai giudici milanesi, secondo il quale «la dichiarazione dei redditi ha una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale, mirando a normalizzare e a porre su un terreno di reciproca fiducia i rapporti tra uffici e contribuente; essa, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario» (Cassazione 11953/95) e, conseguentemente, non può avere efficacia vincolante per il giudice chiamato, come nella specie, a fissare l’importo dell’assegno di mantenimento. Pertanto, il giudice di merito può legittimamente fondare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie, che è appunto quanto è :accaduto nella specie.
La Corte di appello ha, infatti, proceduto ad accertare sia l’attività del ricorrente, sia la consistenza del suo patrimonio immobiliare, provvedendo ad indicare specificamente i cespiti immobiliari di cui egli è proprietario (la sentenza precisa «è proprietario di unità immobiliari in Milano adibite ad abitazione e a studio professionale, di una villetta a Chamois, di un immobile in Brianza»), conformandosi anche in tale parte alla giurisprudenza di questa corte, secondo la quale, occorre tenere conto del valore dei beni immobili (Cassazione, 6872/99), in quanto rappresentano un’entità che può essere impegnata o convertita e senz’altro esprimono una significativa capacità economica ed una posizione di apprezzabile benessere. La sentenza ha correlativamente valutato la situazione economico-patrimoniale della Cxxxxxxxxx, dando atto dell’attività che ella attualmente svolge, del reddito che percepisce, degli oneri che deve sopportare, della sua impossidenza immobiliare. I giudici hanno, quindi, correttamente fatto riferimento alla attività lavorativa retribuita svolta dalla Cxxxxxxxxx, non potendo certo aversi riguardo a circostanze non apprezzabili sotto un profilo probabilistico, in quanto espressive di mere potenzialità, per nulla concretizzatesi, quali il futuro conseguimento della laurea da parte della resistente e l’asserito immediato incremento di reddito che da essa deriverebbe. D’altronde, essendo il provvedimento in esame caratterizzato dal riferimento all’attualità, è palese che la futura concretizzazione di questa che, allo stato, costituisce una mera eventualità potrà costituire oggetto di una domanda di revisione dell’importo dell’assegno.
La Corte milanese è, quindi, pervenuta all’affermazione della ricorrenza dei presupposti per l’attribuzione alla Cxxxxxxxxx dell’assegno di mantenimento ed alla determinazione del relativo importo all’esito di una analitica valutazione di tutti gli elementi rilevanti a detto fine ed a seguito di una ponderata comparazione delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi. Nel complesso argomentativo svolto dalla sentenza in esame non si riscontrano affatto carenze o contraddittorietà motivazionali, né vizi logici, non potendo trovare ingresso in questa sede le doglianze con le quali il ricorrente, in buona sostanza, mira a sollecitare un differente apprezzamento degli elementi esaminati dal giudice del merito o la valutazione di altri elementi da esso non considerati.
4. Francesco Mxxxxxxxxx, con il sesto motivo sviluppato in otto distinti profili - denunzia «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione» della sentenza in ordine al capo concernente l’affidamento del figlio minore, avendo al riguardo i giudici di secondo grado disposto l’affidamento del predetto al Comune di Milano, con collocamento presso il padre, delegando i servizi sociali a regolamentare tempi e modalità degli incontri madre-figlio. A suo avviso, in riferimento a questo capo, la sentenza mancherebbe del tutto della motivazione, in quanto la Corte milanese si sarebbe limitata a richiamare «due singole frasi estrapolate dalla Ctu Tommasino», valorizzando, «in prima istanza», la Ctu redatta nel lontano 1997, omettendo di fornire una propria autonoma motivazione (6-a). Inoltre, la motivazione sarebbe «insufficiente», dato che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di prendere in esame altri brani della consulenza tecnica d’ufficio in contrasto con quelli valorizzati, i quali darebbero atto della disponibilità da lui manifestata di riprendere la convivenza con la moglie (6-b). Sotto un concorrente profilo, la motivazione sarebbe inficiata da un «vizio logico» derivante, in primo luogo, dalla circostanza che, a conforto della statuizione, i giudici di merito hanno richiamato «un brano della Ctu Boni-Haller» nel quale si fa cenno ad un suo presunto “atteggiamento di svalutazione” nei confronti della moglie ricavato da mere illazioni» dei Ctu, infondate e tali da non giustificare il timore che egli possa mantenere la condotta paventata (6-c.a); in secondo luogo, dal fatto che, «contraddittoriamente», a conforto di detto timore, sarebbero state richiamate le dichiarazioni da lui rese in Camera di consiglio, con le quali egli si sarebbe limitato a segnalare l’acuirsi del rapporto conflittuale tra il figlio e la madre (6-c.b). Peraltro, la motivazione sarebbe «omessa o insufficiente», in quanto la decisione è fondata su affermazioni contenute nelle relazioni dei Ctu, senza che i giudici abbiano valutato sia «l’atteggiamento parziale e viziato, da pregiudizio e diffidenza dei Ctu» nei suoi confronti, sia il contrasto delle loro conclusioni con i tests psicodiagnostici eseguiti sul minore nel 1998 e con la decisione assunta dal figlio, di la Corte lombarda, in presenza Ctu, avrebbe dovuto svolgere punto in esame (6-d). Inoltre, secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe viziata da motivazione», poiché, da un canto, è ispirata dalla preoccupazione che egli possa influire negativamente sul rapporto tra il figlio e la madre, dall’altro riconosce invece, le doti di intelligenza, maturità e capacità, critica ed introspettiva, del minore (6-e). Ancora, la pronuncia sarebbe viziata per la «omessa motivazione» sia sulla circostanza, accertata dalla «Ctu Boni-Haller», che il figlio fa costante riferimento al padre, la quale avrebbe dovuto indurre a disporne l’affidamento ad esso ricorrente (6-f), sia in ordine agli elementi oggettivi che escluderebbero che sia lui la causa del rapporto conflittuale del figlio con la madre (6-g). il ricorrente deduce, infine, la «contraddittorietà tra la decisione e le concrete finalità attribuite alla stessa» (6-h), indicate in quelle dì «monitorare la relazione con entrambi i genitori». Infatti, a suo avviso, da un canto, l’ente locale avrebbe il limitato compito di svolgere il suindicato monitoraggio e di «regolamentare tempi e modalità di visite e di incontri del minore con la madre nell’esclusivo interesse del figlio al fine di salvaguardare e promuovere la relazione con la figura materna»; dall’altro, essendo stata indicata la finalità del “collocamento” presso il padre in quella di «conservare al ragazzo la sicurezza che gli proviene» da questi, i giudici gli avrebbero in buona sostanza attribuito il compito di “genitore affidatario”.
4.1. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente, con le censure qui in esame denunzia esclusivamente l’asserita violazione dell’articolo 360, n. 5, Cpc, ed è, quindi, esclusivamente entro l’ambito così fissato dalla censura che può e deve svolgersi l’esame di questa Corte. In particolare, poiché le doglianze, in larga misura, si appuntano su una pretesa mancanza di motivazione nella valutazione delle risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio, ovvero sulla omessa considerazione di deduzioni svolte dal consulente tecnico di parte. Occorre premettere che il controllo del giudice del merito sui risultati dell’indagine svolta dal consulente tecnico costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità deve limitarsi alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione, tenendo conto, quanto al contenuto del relativo obbligo, che il giudice del merito che riconosca convincenti le conclusioni del Ctu non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché secondo un principio che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità quell’obbligo deve ritenersi già adempiuto con le indicazioni delle fonti dell’apprezzamento espresso (tra le molte, Cassazione, 2486/01; 9814/99; 4138/99; 7806/98; 12630/95). Inoltre, come ancora ripetutamente questa Corte ha affermato, le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non é tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del Ctu (Cassazione, 6432/02; 15028/01; 5687/01; 2486/01).
Relativamente al contenuto dell’onere motivazionale che grava sul giudice di appello, va anche ricordato che la sentenza di secondo grado deve esplicitare gli elementi imprescindibili a rendere chiaro il percorso argomentativo che fonda la decisione (Cassazione, Sezioni unite, 10892/01)
L’onere di adeguatezza della motivazione non comporta, però, che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni della parte, né che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da questa svolte. È, infatti, sufficiente che il giudice dell’impugnazione esponga, anche in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili con esse e disattesi, per implicito, i rilievi e le tesi i quali, se pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la conclusione affermata e con l’iter argomentativo svolto per affermarla (Cassazione, 696/02; 10569/01; 13342/99).
Ancora in linea preliminare, occorre inoltre ribadire che, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione deve attenersi al criterio fondamentale posto nell’articolo 155, primo comma, Cc - dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole e deve avere cura di adottare soluzioni che siano le più idonee a ridurre al massimo, entro i limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante, i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, in quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche (Cassazione, 5714/02; 6312/99; 10791/97) . Il principio fondante della tutela dell’interesse del minore - ha affermato questa Corte - comporta, infatti, che «la posizione del genitore in relazione all’affidamento si configura non come un diritto, ma come un munus» e il giudice della separazione «non è chiamato ad attribuire all’uno o all’altro genitore uno o più diritti o uno o più poteri, ma ad individuare, nella prospettiva di un programma normativo di tutela dei minori, interventi e misure idonei a ridurre il rischio di danni per lo sviluppo dei figli coinvolti nella crisi familiare» (Cassazione, 5714/02).
Delineati i principi di riferimento, deve osservarsi che la sentenza in esame, nell’esporre le argomentazioni che hanno fondato la statuizione in ordine all’affidamento, premette i criteri generali dei quali i giudici hanno fatto applicazione, che sono quelli sopra sintetizzati, costantemente enunciati nella giurisprudenza di legittimità.
La Corte milanese procede poi all’esposizione - ampia, articolata e peculiarmente analitica - dei concreti elementi valorizzati per la formazione del proprio convincimento.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, essi non consistono soltanto nella Ctu redatta nel 1997, in quanto i giudici di secondo grado fanno puntuale riferimento anche alla consulenza collegiale disposta il 29 novembre 1999, alla audizione del minore - effettuata per due volte - ad una missiva da questi inviata al Presidente del Collegio, avente ad oggetto le ragioni delle preferenze espresse in ordine all’affidamento. La sentenza esamina, quindi, la consulenza disposta nel giudizio di primo grado, la valuta alla luce di quella acquisita nel 1999, ha cura dì precisare ì punti delle relazioni ritenuti più significativi, sintetizza i mutamenti verificatisi nel corso del giudizio con il trasferimento del minore presso il padre – svolge analitiche considerazioni in ordine alle risultanze dell’audizione del minore ed alla missiva da lui inviata. In particolare, i giudici di appello, dopo avere meticolosamente indicato una pluralità di argomentazioni sviluppate nelle consulenze tecniche d’ufficio, danno altresì atto della circostanza che, nel corso del giudizio, il minore si è trasferito stabilmente presso il padre e, dopo avere sintetizzato le risposte da questi date in sede dì audizione, nonché la missiva pure da lui spedita, soltanto all’esito di questo complesso esame sottolineano, tra l’altro, che il suo comportamento appare «in ogni caso preoccupante, nel senso che il ragazzo fatica a fronteggiare le problematiche derivanti dal pesante conflitto esistente tra i genitori, in cui è gravemente coinvolto e dà segni in equivoci di disagio profondo». Essi espongono meticolosamente le argomentazioni che confortano la conclusione in ordine all’esistenza di «una situazione tanto conflittuale e diffusa»; attraverso una meticolosa analisi delle risultanze processuali esplicitano, quindi, le ragioni che li hanno indotti a ritenere che «non è al momento opportuno e proficuo» per «la serena evoluzione» del minore l’affidamento esclusivo del ragazzo ad uno dei genitori.
Nel quadro di un tale articolato complesso argomentativo, appare chiara l’infondatezza della censura con la quale si lamenta l’omessa o pur solo l’insufficiente motivazione (profili supra sintetizzati sub 6-a e 6-b), peraltro insistendo nella valorizzazione di parti della prima Ctu ed enfatizzando la volontà del ricorrente di non separarsi, che non costituisce circostanza determinante in ordine all’affidamento del minore, perché esso va disposto avendo esclusivo riguardo all’interesse ed alle esigenze del minore. Le doglianze, specie quelle sub 6-b, riguardano in realtà - inammissibilmente in questa sede di legittimità – il convincimento espresso dal giudice di merito, così come quelle sub 6-c.a e 6-c.b., sostanziandosi queste ultime in una critica all’apprezzamento di fatto della Corte di appello, dato che non si riscontra alcuna carenza motivazionale e, come si è precisato, la sentenza non è affatto fondata sulle sole frasi estrapolate da una delle consulenze, bensì sull’esame comparato e congiunto delle due consulenze, oltre che sugli ulteriori elementi sopra precisati. I rilievi svolti sub 6-d sono, inoltre, infondati, poiché, in virtù del principio già sopra richiamato, le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non é tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando - come è accaduto - ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del Ctu (Cassazione, 6432/02; 15028/01; 5687/01; 3519/01; 2486/01). La doglianza in ordine alla mancanza di un’autonoma motivazione è, invece, infondata in quanto, giusta le precisazioni sopra svolte, la sentenza sì fonda su una pluralità di elementi analiticamente indicati, considerati e valutati attraverso un giudizio di sintesi.
Nessun rilievo può assumere poi la deduzione in ordine ad un asserito atteggiamento di diffidenza del Ctu (profilo sub 6-d), la quale introduce una questione nuova che non risulta affrontata nei gradi di merito e che, in ogni caso, eventualmente avrebbe potuto giustificare una istanza ex articoli 51 e 63, Cpc, se mai fossero sussistiti i relativi presupposti. Peraltro, nessuna contraddittorietà inficia la motivazione nella parte in cui la Corte d’appello dà atto delle doti di intelligenza, maturità e capacità critica del minore (profilo sub 6-e), tenuto conto che esse non escludono affatto che questi, in considerazione della sua età, secondo quanto precisa la sentenza con argomentazione logicamente coerente e congruente, possa fare «fatica a fronteggiare le problematiche derivanti dal pesante conflitto esistente tra i genitori in cui è gravemente coinvolto e dà segni in equivoci di disagio profondo». Inoltre, neppure è riscontrabile omessa o insufficiente motivazione in ordine alla asserita mancata valutazione del desiderio del minore di essere affidato al padre (profilo sub 6-d). Al riguardo la Corte di appello richiama espressamente un principio già enunciato nella giurisprudenza di legittimità, che si reputa di dovere ribadire, in virtù del quale il giudice, nell’adozione dei provvedimenti concernenti i figli minori, benché possa disporne l’audizione, deve decidere in piena autonomia, con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale. Dunque, «non può attribuire valore decisivo alla scelta preferenziale manifestata dai figli durante l’audizione, ma deve perseguire la soluzione che risulti essere, con certezza, quella più idonea a garantire la formazione della corretta personalità dei minori ed il loro armonico sviluppo psicofisico», tenendo conto «di tutti gli elementi che possano influire su quel risultato», in particolare della «situazione ambientale e familiare nella quale si trova e, quindi, anche dei condizionamenti di altri soggetti che fanno parte dello stesso nucleo» (Cassazione, 6621/91, sia pure resa in un giudizio di divorzio). In applicazione di questo principio, i giudici di secondo grado hanno, quindi, indicato le ragioni che li hanno condotti all’adozione del provvedimento in esame al fine di bilanciare le aspirazioni del minore con l’esigenza, imprescindibile per il suo corretto sviluppo, di evitare di «compromettere o rendere troppo difficile ed impraticabile, il rapporto del minore con la madre, che deve rimanere un punto di riferimento».
In relazione agli ulteriori profili delle censure - con i quali il ricorrente pure denuncia esclusivamente vizi della motivazione - è opportuno osservare che la sentenza di appello puntualizza che «in una situazione tanto conflittuale e confusa l’affidamento esclusivo del ragazzo ad uno dei genitori non è al momento opportuno e proficuo per la sua evoluzione; Gianmarco infatti resterebbe esposto alle ripercussioni di risolti». La conflitti ancora non elaborati e non Corte milanese osserva, quindi, che «l’affidamento al padre potrebbe compromettere o rendere troppo difficile ed impraticabile il rapporto del minore con la madre, che deve rimanere il punto di riferimento; l’affidamento alla madre è inattuabile, dato l’atteggiamento del figlio in questo momento» e perviene alla conclusione sopra precisata al fine, da un canto, di garantire un costante monitoraggio ed una corretta evoluzione della sua relazione con entrambi i genitori, dall’altro, di realizzare il risultato di «mantenere la continuità abitativa del ragazzo presso il padre, tenuto conto anche del desiderio dallo stesso espresso», all’esito di accertamenti di fatto congruamente motivati e che, quindi, sfuggono a censura in questa sede (ciò si rileva in riferimento ai profili sub 6-f e 6 g).
Questi passaggi argomentativi della sentenza - che procedono da un accertamento dei fatti sorretto da congrua motivazione e, perciò, non censurabile in sede di legittimità - dimostrano lo sforzo dei giudici di merito di realizzare una soluzione aderente alla specificità della situazione sottoposta al loro esame, realizzata attraverso una scelta coerente e ponderata, fondata non su astratte e generi-che considerazioni, bensì sui concreti elementi acquisiti, avendo come costante riferimento l’interesse del minore. Infatti, i giudici hanno accertato, indicato e puntualmente approfondito due emergenze fattuali - riservate al loro apprezzamento di merito, coerentemente e logicamente motivato - confliggenti e contrastanti: la prima, costituita dall’opportunità di garantire la continuità abitativa ed il costante contatto del minore con il proprio padre, in mancanza di elementi così gravi da permettere di ritenere che, per il suo ordinato ed armonico sviluppo in riferimento ad entrambe le figure dei genitori, esso dovesse essere evitato; la seconda, consistente nella elevata conflittualità esistente tra genitori che - magari anche inconsapevolmente - rischia di rendere il minore uno strumento attraverso il quale questa può continuare ed ulteriormente svilupparsi, nel quadro di una situazione di fatto – anch’essa riservata al loro apprezzamento, logicamente e coerentemente motivato - che, esorbitando dagli ordinari contrasti che emergono in occasione della disgregazione del rapporto matrimoniale, per ragioni, pure ampiamente svolte ed esplicitate, derivanti proprio dal contatto costante e continuativo con il padre, rischia di compromettere gravemente la relazione con la madre e di pregiudicare in grado elevato l’armonico sviluppo del minore. Nel difficile compito,di comporre e bilanciare queste contrastanti esigenze, la Corte milanese ha, quindi, adottato
provvedimento in esame, senza che sia affatto identificabile la contraddittorietà logica dedotta dal ricorrente (profilo di cui sub 6-h) - unico vizio eccepito dal predetto - in quanto, attraverso il medesimo, essa ha inteso appunto garantire la continuità del rapporto tra figlio e padre, assicurando piena tutela del diritto del minore di rimanere nell’ambito della sua famiglia e - come precisa la sentenza - anche per «conservare al ragazzo la sicurezza che gli proviene dal padre». Allo stesso tempo, i giudici di secondo grado hanno, però, inteso realizzare quelle misure che, con apprezzamento di fatto logicamente e coerentemente motivato, sono state ritenute imprescindibili per assicurare non la mera conoscenza dell’evoluzione del rapporto, bensì per realizzare in concreto l’interesse del minore, garantendo «l’accessibilità al rapporto con la madre, che potrebbe altrimenti essere gravemente compromesso», e scongiurando i rischi da essi evidenziati, derivanti dall’affidamento al padre. La sentenza - nel capo in esame, per sua natura, emessa rebus sic stantibus e suscettibile di revisione al mutare delle circostanze -non è, quindi, viziata da nessuna contraddittorietà logica, avendo i giudici di merito coerentemente esplicitato criteri e ragioni del provvedimento adottato, al fine di realizzare una soluzione congrua e ponderata in vista della piena ed effettiva tutela dell’interesse del minore.
5. Il ricorrente, con il settimo motivo, denunzia «violazione degli articoli 155, comma 2 Cc e 3 Costituzione, per avere i giudici esonerato la madre da ogni contribuzione per il mantenimento del figlio», nonostante ella percepisca una retribuzione di lire 1.7000.000 al mese e sia titolare di un assegno di mantenimento di lire 2.000.000.
5.1. Il motivo è infondato.
La Corte milanese, nell’adottare i provvedimenti. In ordine al mantenimento del minore - al quale provvede in via ordinaria il padre con il quale egli abita - non ha affatto escluso l’obbligo della resistente di provvedere al mantenimento del figlio minore, enunciando un principio che, ovviamente, sarebbe stato erroneo ed insostenibile. Dalla sentenza in esame si evince, infatti, che i giudici di secondo grado, nel determinare il concorso dei genitori nel mantenimento del figlio minore, hanno avuto riguardo, così come stabilisce l’articolo 148, Cc, alle “rispettive sostanze”, alla capacità di lavoro, alla complessiva situazione economico-patrimoniale del Mxxxxxxxxx e della Cxxxxxxxxx. In particolare, hanno precisato di avere quantificato il relativo obbligo avendo riguardo «alla situazione in atto al momento della decisione», specificando che, «valutate le condizioni patrimoniali delle parti, come sopra illustrate» - ed evidentemente in considerazione dell’importo dell’assegno di mantenimento in favore della resistente - essi non hanno ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti per effettuare detta quantificazione. La motivazione, in sintesi, eppure con sufficiente chiarezza, esplicita che i giudici hanno inteso esclusivamente affermare che, all’esito della valutazione comparativa delle situazioni patrimoniali dei due coniugi - condotta, come si è precisato nell’esame del quarto e del quinto motivo di censura, con apprezzabile accuratezza ed analiticità e con argomentazioni logicamente coerenti e congruenti - è risultata accertata la disparità delle situazioni patrimoniali dei due coniugi. La Corte milanese, cosi motivando, ha dimostrato di avere compiutamente tenuto conto sia dell’onere economico per provvedere al mantenimento del figlio gravante sul ricorrente - con cui appunto vive ed abita il minore, ed in favore del quale si configurava un credito per l’assegno di mantenimento de quo - sia dell’onere a carico della Cxxxxxxxxx a detto titolo e, quindi, solo all’esito di una compensazione dei diversi importi astrattamente determinabili ha conseguentemente quantificato l’assegno di mantenimento in favore di quest’ultima, considerando appunto che nella sua determinazione incideva la misura del contributo in favore del figlio, che altrimenti avrebbe dovuto essere fissato. Dunque, deve escludersi che i giudici di secondo grado abbiano affermato la conclusione contestata dal ricorrente, nei termini da lui prospettati, cosicché la sentenza è immune dal vizio denunciato, essendo la quantificazione dell’assegno suscettibile di revisione al mutare delle circostanze apprezzate al tempo della decisione.
6. Il ricorrente, con l’ottavo, ed ultimo, motivo, deduce infine che la sentenza, nella statuizione concernente il rigetto della domanda di restituzione della parare d’oro giallo e zaffiri, sarebbe viziata da «violazione o falsa applicazione dell’articolo 2727 Cc, in relazione agli articoli 115 Cpc e 2697 Cc», in quanto la Corte milanese avrebbe fatto ricorso ad una presunzione per ritenere che egli l’aveva regalata alla moglie in occasione di una festività natalizia, sopperendo «con una presunzione semplice all’onere probatorio incombente alla Cxxxxxxxxx» (8-a) ed incorrendo in «violazione o falsa applicazione dell’articolo 2729 Cc» (8-b), In particolare, i giudici di merito avrebbero ricavato il fatto ignoto da fatti noti privi del carattere della univocità. A suo avviso, sarebbero equivoche le circostanze che si trattava di un monile femminile nella disponibilità della ‘moglie, che ella lo indossava in occasione del battesimo del figlio, che egli non lo aveva menzionato tra gli oggetti elencati nel ricorso predisposto per la separazione consensuale, in quanto dalle deposizioni di due testimoni (Caforio T. e Shirrefs D.) risulterebbe che nella casa coniugale vi erano gioielli nella disponibilità di esso ricorrente, avvedutosi della mancanza della parure soltanto dopo avere redatto il ricorso da ultimo richiamato.
6.1. Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte ha più volte, costantemente, affermato che nel nostro ordinamento non esiste un principio di gerarchia, che ponga la prova per presunzione in una posizione inferiore rispetto alle altre e, conseguentemente, il giudice del merito può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento su tale prova, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova e controllarne l’attendibilità, scegliendo fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame quelli ritenuti più idonei, senza essere tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a fondamento della decisione, onde risultino logicamente incompatibili per implicito disattesi quelli (ex plurimis, Cassazione, 3837/01; 491/00; cfr. anche Cassazione, 6956/95; 4078/95; 4833/94), potendo anche rifiutare la prova testimoniale eventualmente offerta sul punto in contestazione (Cassazione, 914/99; 266/76). Le presunzioni devono essere gravi (riferendosi la gravità al grado dì convincimento che sono idonee a produrre), precise (concernendo la precisione la circostanza che i fatti noti, dai quali muove ed il percorso che esse seguono siano ben determinati nella loro realtà storica) e concordanti (nel caso di pluralità, di elementi), potendo tuttavia la presunzione fondarsi anche su un singolo elemento, purché preciso e grave (Cassazione, 4406/99).
In particolare, quanto al requisito della “gravità”, è precisato che con essa «non si esige che l’esistenza del fatto (ignoto), dedotta per presunzione, assuma un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente una “ragionevole” certezza (anche probabilistica)» (Cassazione, 4168/01, 9782/99) ed é possibile «ravvisare ordinaria connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità» (Cassazione, 3837/01), non occorrendo che «l’esistenza del fatto ignoto rappresenti la unica conseguenza possibile», poiché è applicabile la regola dell’inferenza probabilistica, non quella dell’inferenza necessaria (Cassazione, 5082/97).
La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cassazione, 5526/02; 12422/00), non essendo proponibili in questa sede le doglianze dirette a porre in discussione la fondatezza della presunzione e la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (per tutte, Cassazione, 3974/02; 9015/99; 4406/99).
Sulla scorta di questi principi, deve ritenersi infondata l’argomentazione principale sulla quale si fonda la censura, con cui il ricorrente si duole che la Corte milanese abbia ritenuto provata l’appartenenza del monile alla Cxxxxxxxxx, basando questa conclusione sulla prova presuntiva. Inoltre, va osservato che là sentenza, nell’esplicitare le ragioni che fondano la conclusione affermata. ha puntualmente premesso l’indicazione degli argomenti sviluppati dal Tribunale, procedendo poi ad una analitica indicazione dei rilievi svolti da Francesco Mxxxxxxxxx - reiterati nel ricorso in esame che ha sottoposto a puntuale analisi critica. In particolare, la Corte di appello ha indicato le motivazioni per le quali ha ritenuto che le modalità dell’acquisto confortano la conclusione che egli aveva regalato il monile alla moglie, esplicitando perché essa debba ritenersi ulteriormente suffragata dalle modalità d’uso, anche alla luce «del rapporto esistente tra le partì, del costume sociale e della consuetudine del Mxxxxxxxxx di regalare gioielli alla moglie», avendo altresì cura di prendere in esame le deposizioni testimoniali richiamate dal Mxxxxxxxxx ~ alle quali fa cenno nuovamente nel ricorso in esame -per confutarne la significatività nel senso da lui sostenuto. Queste considerazioni rendono palese che il ricorrente, con il motivo in esame, benché denunci la violazione del criterio normativo di apprezzamento delle presunzioni dettato dall’articolo 2729 cod.civ., in buona sostanza prospetta una mera difformità del giudizio rispetto alle sue attese ed alle sue deduzioni sul valore, ovvero sul significato attribuito agli elementi esaminati, e cioè in ordine all’apprezzamento dei fatti e delle circostanze riservato al giudice del merito. La Corte di appello ha provveduto ad indicare puntualmente gli indizi, considerabili analiticamente per poi valutarli nella loro convergenza, pervenendo in tal modo a comporre un quadro probatorio coerente e confortando la conclusione cui è giunta con motivazione congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto, rispettosa dei principi che governano la prova per presunzioni e, quindi, incensurabile in questa sede.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità.
Rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità.