paternita' naturale - attribuzione alla figlia naturale
famiglia e minori - paternita' naturale - attribuzione alla figlia naturale, senza il consenso del padre naturale, del solo cognome paterno - il figlio maggiorenne, la cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, può - a sua scelta - assumere o meno il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno dei genitori possa in alcun modo opporsi alla sua scelta (Cassazione civ. Sez. I, n. 15953/2007)
famiglia e minori - paternita' naturale - attribuzione alla figlia naturale, senza il consenso del padre naturale, del solo cognome paterno - il figlio maggiorenne, la cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, può - a sua scelta - assumere o meno il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno dei genitori possa in alcun modo opporsi alla sua scelta (Cassazione civ. Sez. I, n. 15953/2007)
Svolgimento del processo
1 T.S., con ricorso al tribunale per i minorenni dell'Umbria in data 21 giugno 2004, chiedeva che C.M. fosse dichiarato padre naturale di T.G., che fosse posto a suo carico un assegno di mantenimento per la figlia, e che alla minore fosse attribuito anche il cognome del padre naturale.
Il C. si costituì dichiarandosi disponibile a sottoporsi agli accertamenti tecnico-ematologici del caso. All'esito di questi - e dopo che la T. aveva richiesto che alla minore fosse imposto il solo cognome paterno - il tribunale dichiarò, con sentenza dell'8 giugno 2005, che egli era padre della minore, stabili l'assegno a suo carico nella misura di Euro 550,00 mensili, ed attribuì alla minore il solo cognome del padre.
Il C. propose appello avverso tale sentenza, chiedendo la riduzione dell'assegno e che fosse disposta l'aggiunta del proprio cognome a quello della madre della minore, anziché l'imposizione alla minore del proprio solo cognome. La T. propose appello incidentale chiedendo la liquidazione di un assegno maggiore. La Corte di appello, con sentenza 3 febbraio 2006, riformò la sentenza impugnata solo con riferimento all'onere per le spese straordinarie, rigettando per il resto entrambi i gravami. Avverso tale sentenza il C. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 16 giugno 2006 alla T. ed al Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia. La T. resiste con controricorso notificato il 21 luglio 2006.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 262 cod. civ., in relazione all'attribuzione alla figlia naturale, senza il consenso del padre naturale, del solo cognome paterno.
Si deduce che ai sensi di tale norma il padre che abbia riconosciuto un figlio naturale dopo la madre, ovvero sia stato dichiarato giudizialmente padre naturale dopo il riconoscimento del figlio da parte della madre, non può opporsi all'aggiunta del suo cognome a quello della madre, ma il giudice non può, senza il consenso del padre naturale, attribuire al figlio naturale il solo cognome del padre.
Con il secondo motivo si denuncia un vizio motivazionale in quanto la sentenza impugnata sarebbe motivata apoditticamente circa l'opportunità di attribuire alla minore il solo cognome paterno, in quanto fondata unicamente sulla considerazione che normalmente i figli hanno il solo cognome del padre, senza tener conto che il doppio cognome ha la funzione di mantenere al figlio l'identità originaria. Si chiede che questa Corte affermi il principio che in presenza di un conflitto fra genitori in ordine alla decisione sul cognome del figlio naturale tardivamente riconosciuto, si deve presumere come maggiormente corrispondente alla conservazione dell'identità del minore il mantenimento del cognome di entrambi i genitori.
2 Il primo motivo di ricorso è infondato.
L'art. 262 cod. civ. statuisce al comma 1 che "Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo abbia riconosciuto.
Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre".
L'articolo statuisce quindi al comma 2 che: " Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a duello della madre". Statuisce infine al comma 3 che:
"Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre".
La ratio della norma, nel testo attualmente vigente introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, è quella di garantire, in relazione alle particolarità dei casi concreti, anche in materia di assunzione del cognome, il diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa equiparazione del trattamento dei figli naturali a quello dei figli legittimi, contemperandolo peraltro, nell'interesse esclusivo del figlio, con la tutela generale del cognome che, in quanto elemento identificativo della persona, costituisce diritto inviolabile, tutelato ai sensi dell' art. 2 Cost. (vedansi in proposito Corte cost., sentenze nn. 13 del 1994 e 297 del 1996, la seconda delle quali ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale).
Ne deriva che il secondo comma dell'articolo, in conformità della sua chiara lettera e in aderenza con tale ratio, va interpretato nel senso che il figlio maggiorenne, la cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata, o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, può - a sua scelta - assumere o meno il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno dei genitori possa in alcun modo opporsi alla sua scelta.
In relazione all'oggetto del presente giudizio, deve parallelamente ritenersi che, nell'ipotesi di figlio minore di età, l'art. 262 c.p.c., comma ultimo, demandando, nel caso previsto dal secondo comma, al giudice la decisione sulla modalità di assunzione del cognome paterno, gli abbia conferito le stesse facoltà di scelta attribuite al figlio maggiorenne. Tali facoltà, secondo i principi fissati da guasta Corte, vanno esercitate nell'esclusivo interesse del minore (Cass. 26 maggio 2006, n. 12641; 27 aprile 2004, n. 6098), valutando tutte le circostanze del caso.
Il primo motivo, alla stregua delle considerazioni che precedono, va pertanto rigettato.
3 Parimenti infondato è il secondo motivo, contenendo la sentenza impugnata un'adeguata valutazione dell'interesse del minore ad assumere il solo cognome paterno, avendo ritenuto la Corte di appello, come già il tribunale, che il disagio "che potrebbe derivare alla minore dalla sostituzione del suo cognome appare del tutto trascurabile di fronte al vantaggio che la stessa potrà ricavare in futuro dal fatto di portare, come la grande maggioranza delle persone, il solo cognome paterno, evitando cosi molestie e curiosità circa le sue vicende personali". La relativa valutazione, attenendo al merito, è incensurabile in questa sede.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle Spese del giudizio di Cassazione che liquida nella misura di Euro quattromilacento, di cui Euro cento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.