Divorzio - Assegno di reversibilità - Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa, nell'ipotesi di concorso con altro coniuge superstite) - come previsto dall'art. 9 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 - presuppone che l'assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, di cui richiedente è titolare al momento della morte dell'ex coniuge, gli sia stato attribuito esclusivamente nel suo interesse ed a suo beneficio; ove l'assegno gli sia stato attribuito nell'interesse ed a beneficio di altri che il richiedente ha la funzione di tutelare, il diritto permane nel limite in cui questa funzione permanga (Corte di Cassazione - sentenza n. 17047 del 23 giugno 2008)