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Divorzio - Assegno non equo

Divorzio - Assegno non equo - Violazione dell'onere della prova, ex articolo 2697 c.c. Illegittimo utilizzo di registrazioni manipolate costituenti delitto ex articoli 617-bis e ter c.p. Violazione del principio del contraddittorio - articolo 360 c.p.c., n. 3 - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere il giudice pronunciato oltre i limiti della domanda, ….(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 15 settembre 2009, n. 19809)

Divorzio - Assegno non equo - Violazione dell'onere della prova, ex articolo 2697 c.c. Illegittimo utilizzo di registrazioni manipolate costituenti delitto ex articoli 617-bis e ter c.p. Violazione del principio del contraddittorio - articolo 360 c.p.c., n. 3 -Violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere il giudice pronunciato oltre i limiti della domanda, sostituendo d'ufficio una azione diversa da quella esercitata dalla convenuta - articolo 360 c.p.c., n. 3 - Erronea condanna alle spese giudiziali - determinazione dell'assegno di divorzio non equa (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 15 settembre 2009, n. 19809)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con sentenza non definitiva del 22 novembre 1999 - passata in giudicato -, il Tribunale di Roma pronuncio' la separazione personale dei coniugi Si.An. e Mi.Ma. , rigettando la domanda di addebito proposta nei confronti di quest'ultimo. Successivamente, con sentenza definitiva del 1 giugno 2001, lo stesso Tribunale, tra l'altro, respinse la domanda della Si. volta ad ottenere l'assegno di mantenimento per se' - gia' determinato in suo favore, con ordinanza presidenziale del 27 ottobre 1997, nella misura di lire 1.000.000 mensili -, limitando l'efficacia di tale capo di pronuncia a far data dall'aprile del 2001.

2. - Pendente il giudizio di separazione avente ad oggetto il regolamento dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Mi. , con ricorso del 20 dicembre 2000, promosse dinanzi allo stesso Tribunale di Roma il giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai coniugi il (OMESSO).

Con detto ricorso, il Mi. chiese, tra l'altro, che il Tribunale disponesse che "ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento non essendo piu' da tempo dovuto l'assegno di mantenimento di lire 1.000.000 a suo tempo liquidato provvisoriamente in favore della moglie nella fase presidenziale della separazione e non ricorrendo, quindi, le condizioni di cui alla Legge n. 898 del 1970, articolo 5, disponendo la Si. di patrimoni, redditi e mezzi adeguati".

Fissata al 27 febbraio 2001 l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, con comparsa del 21 febbraio 2001 si costitui' la Si. la quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, chiese al Tribunale, tra l'altro, di "confermare, o aumentare nella misura che riterra' piu' congrua, l'entita' dell'assegno di mantenimento, gia' il determinato in fase presidenziale nel giudizio di separazione, rigettando la richiesta del dott. Mi. , perche' infondata".

Il Tribunale adito, con sentenza del 15 febbraio 2 006 - preceduta dalla sentenza non definitiva dell'11 ottobre 2002, passata in giudicato, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso -, assegno' alla Si. la casa familiare sita in (OMESSO), respinse la domanda di assegno di divorzio dalla stessa proposta e compenso' integralmente tra le parti le spese processuali.

3. - Avverso tale sentenza propose appello la Si. , convenendo il Mi. dinanzi alla Corte d'Appello di Roma e chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte adita le riconoscesse il diritto all'assegno divorzile, determinandolo in almeno euro 2.582,00 mensili.

Costituitosi, il Mi. resistette a tale domanda e propose, a sua volta, appello incidentale, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, gli venisse attribuito il diritto di abitare la casa familiare o, in subordine, gli venisse attribuito il costo della stessa, previa esecuzione delle opportune opere di divisione.

La Corte d'appello - dopo aver svolto istruzione probatoria orale (interrogatorio libero del Mi. ) e documentale, acquisendo i documenti hinc inde prodotti fino all'udienza di discussione dell'8 marzo 2007 -, con la sentenza n. 3004/07 del 4 luglio 2007, in accoglimento dell'appello principale, determino' in euro 1.000,00 mensili l'assegno di divorzio spettante alla Si. , con decorrenza dal mese di (OMESSO); rigetto' l'appello incidentale; condanno' il Mi. al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della Si. - previa compensazione delle stesse in ragione di un terzo - e confermo' nel resto la sentenza impugnata.

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ha osservato quanto segue:

A) quanto all'eccezione preliminare sollevata dal Mi. - secondo cui la domanda di assegno di divorzio doveva ritenersi inammissibile, quale domanda nuova, sia perche' intempestivamente proposta dalla Si. , per la prima volta, in data 13 giugno 2001 (corrispondente alla prima udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore), sia perche' facente espresso e letterale riferimento, non gia' all'assegno di divorzio, bensi' all'assegno di mantenimento attribuitole nella fase presidenziale del giudizio di separazione -, i giudici d'appello, nel respingere tale eccezione, hanno affermato che "la Si. si costitui' gia' nella fase presidenziale, con comparsa depositata il 21 febbraio 2001, nella quale espressamente richiese la conferma - o l'aumento nella misura ritenuta piu' congrua - degli assegni di mantenimento per moglie e figli ... gia' disposti in sede di precedente udienza presidenziale, tenutasi il 27 ottobre 1997, nel giudizio di separazione personale dei coniugi" e, qualificando la fattispecie, che "non v'e' dubbio che, pur parlando di mantenimento e, segnatamente, di conferma degli assegni per moglie e figli disposti dal Presidente in sede di separazione, giusta ordinanza del 27 ottobre 1997, ancora vigente al tempo dell'instaurazione - 20 dicembre 2000 - del giudizio di divorzio, la Si. abbia inteso richiedere ... proprio l'assegno di divorzio, come si desume anche dal contenuto della sua comparsa depositata il 21 febbraio per l'udienza presidenziale del 27 febbraio 2001, nella quale si attribuisce al Mi. un preordinato e artificioso piano di spoglio di tutti i suoi beni, perseguito dopo la separazione, per apparire nullatenente ed eludere, cosi', il suo dovere di assistenza economica non solo verso i figli, ma pure nei riguardi della moglie ...";

B) al fine di decidere in ordine alla sussistenza del diritto della Si. all'assegno divorzile, i giudici d'appello hanno esaminato partitamente le complessive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi sulla base dei documenti prodotti sia nel primo sia nel secondo grado del giudizio: B.1.) quanto alla posizione economico-patrimoniale della Si. , hanno accertato che quest'ultima e' percettrice di redditi da lavoro dipendente, quale insegnante, e di redditi da canone di locazione, quale usufruttuaria di un villino bifamiliare in (OMESSO), ed e' comproprietaria, per la meta', della casa familiare: "In sintesi - secondo la Corte -, alla stregua delle risultanze processuali acquisite, la Si. ha un reddito complessivo annuo di euro 43.718,00, pari ad euro 3.643,16 (netti) per ciascuno dei dodici mesi dell'anno, da cui vanno detratte solo le spese (non documentate) per l'immobile in (OMESSO), e al quale va aggiunto il valore patrimoniale e di godimento dell'ampia casa familiare, in (OMESSO), ubicata in rinomato quartiere cittadino, di cui la Si. e' comproprietaria nella misura della meta' ed unica assegnataria quale madre convivente con i tre figli non ancora economicamente autonomi"; B.2.) quanto alla posizione economico-patrimoniale del Mi. , hanno accertato che: B.2.1.) il tenore di vita della famiglia prima della separazione era elevatissimo, come esplicitamente riconosciuto dallo stesso Mi. nel corso di numerose conversazioni telefoniche con la figlia Ma. le quali, registrate dai congiunti, costituitisi parti civili, sono state prodotte nel processo penale a carico del Mi. , imputato dei delitti di cui all'articolo 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e articolo 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), ma poi assolto, ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, con sentenza irrevocabile (al riguardo - osserva la Corte -, "La sentenza penale del Tribunale di Roma ... pur sottolineando la non originalita' dei nastri registrati, il cui contenuto e' stato oggetto di trascrizioni, i quali sarebbero frutto di probabile "riversaggio" delle registrazioni dal nastro originale ad una copia, ha comunque riconosciuto l'autenticita' del contenuto delle conversazioni captate, sottolineando come da esse emerga la forte contrapposizione, alimentata specialmente da rivendicazioni economiche, che ha segnato non solo i rapporti tra i coniugi ma anche quelli tra il padre e i figli maggiorenni e, in particolare, la relazione tra il Mi. e la figlia primogenita Ma. , che e' stata particolarmente conflittuale nel primo periodo di separazione dei coniugi, quando era vivamente contesa la disponibilita' del villino, in (OMESSO), gia' oggetto di esclusiva proprieta' della Si. , di cui pero' il Giudice civile, in sede cautelare, riconobbe il compossesso a favore del Mi. ...") ; B.2.2.) i contenuti delle dichiarazioni del Mi. , di cui alle predette registrazioni, "si saldano perfettamente con le altre risultanze di causa eminentemente documentali, nelle quali si intravede, come in filigrana, la solidissima e molto elevata posizione socio-economico-patrimoniale" del Mi. e di tutta la sua famiglia di origine; B.2.3.) in sintesi, puo' ritenersi documentalmente provato che "il Mi. , insieme ai propri congiunti e, segnatamente, al fratello maggiore, Mi. Em. , presidente dell'Aiop (Associazione italiana ospedalita' privata), abbia avuto e, tramite la recente successione nelle quote della defunta madre, titolare di proprie partecipazioni a tutte le predette societa', continui ad avere rilevanti interessenze nelle ripetute imprese, operanti, a livello apicale, nel molto redditizio settore della sanita' privata ..."; B.2.4.) a tale solida posizione societaria "vanno aggiunti gli usufrutti su due immobili, gia' in piena proprieta' dell'appellato, dei quali il Mi. ha trasferito la nuda proprieta' ...: si tratta dell'appartamento in via (OMESSO)... e della quota (50%) della casa familiare ..."; B.2.5.) "Ulteriore cenno merita l'immobile in (OMESSO), di questa citta', gia' intestato ad una societa' del gruppo, ma nella concreta disponibilita' del Mi. , dal quale e' stato adibito ed e' destinato, tuttora, a sede del suo studio professionale"; B.2.6.) "Il complesso quadro della posizione economico-patrimoniale dell'appellato si completa con il pur ammesso esercizio, da parte sua, di libera attivita' professionale nel campo delle consulenze commerciali, bancarie e assicurative ...";

C) conclusivamente, i giudici d'appello hanno osservato che, "valutati sinteticamente e criticamente tutti gli elementi di prova, sopra menzionati, puo' dunque affermarsi, in contrasto con le dichiarazioni di nullatenenza ostentate dall'interessato, che il Mi. sia in realta' titolare di un considerevole patrimonio ammontante a diversi milioni di euro, che gli attribuisce certamente una posizione di eminente rilievo economico-patrimoniale ... certamente superiore, e di molto, a quella dell'ex moglie, la quale, pur vantando una discreta situazione personale ... derivatale anche dalla lunga convivenza con il facoltoso marito, e' tuttavia ben lungi dal disporre del patrimonio miliardario dell'ex coniuge e si trova nell'impossibilita' oggettiva di procurarsi, con i soli suoi mezzi, l'ingente fortuna economica della famiglia Mi. di cui il marito e' stato e continua ad essere partecipe con gli altri fratelli. Sussistono, dunque, nella fattispecie, ... entrambi i presupposti per il riconoscimento alla Si. del diritto all'assegno di divorzio ...";

D) relativamente alla determinazione della misura di tale assegno, i giudici d'appello hanno osservato che, "vengono in considerazione insieme alla forte sperequazione economica tra le parti a favore dell'ex marito, solo mitigata dall'assegnazione dell'ex casa coniugale alla Si. e dal godimento da parte della stessa del canone di locazione ricavato dalla villa di (OMESSO) di cui e' usufruttuaria, anche le ragioni della rottura della comunione materiale e spirituale di vita coniugale non addebitabili al comportamento di alcuno dei coniugi, e, in generale, le reciproche condizioni personali che vedono il Mi. impegnato nel mantenimento anche del nuovo nucleo familiare costituito con la seconda moglie, mentre la Si. non ha ricostituito un'altra famiglia e convive con i tre figli .... Considerati, pertanto, tutti i predetti elementi ... e rapportati gli stessi alla durata considerevole del matrimonio, celebrato nel (OMESSO) e definitivamente cessato nel (OMESSO), dopo ventisette anni, reputa la Corte che sia equo imporre al Mi. un assegno di divorzio, a favore della Si. , nella misura di euro 1000,00 al mese ...".

E) quanto alla condanna del Mi. al rimborso delle spese giudiziali, i giudici d'appello hanno affermato: "La soccombenza del Mi. giustifica la sua condanna alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, nella misura dei 2/3 del totale, giustificandosi invece la compensazione di esse tra le parti, nella residua misura di 1/3, attesa la loro convergenza sulla pronuncia non definitiva in materia di status".

4. - Avverso tale sentenza Mi.Ma. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura.

Resiste, con controricorso, Si.An. , la quale ha anche proposto ricorso incidentale, deducendo un unico motivo di censura.

5. - Ambedue le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Preliminarmente, va disposta la riunione, ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ., del ricorso principale (R. g, n. 23840 del 2007) e di quello incidentale (R.g. n. 25980 del 2007), in quanto proposti contro la stessa sentenza.

2. - Con il primo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della Legge n. 898 del 1970 - come modificata dalla Legge n. 74 del 1987 - e degli articoli 166, 167 e 180 c.p.c. - articolo 360 c.p.c., n. 3 - Omessa motivazione - articolo 360 c.p.c., n. 5 - su punto decisivo") e con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere il giudice pronunciato oltre i limiti della domanda, sostituendo d'ufficio una azione diversa da quella esercitata dalla convenuta - articolo 360 c.p.c., n. 3") - i qual i possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione - il ricorrente principale - sulla premessa che la Si. , nel giudizio di primo grado avrebbe proposto domanda di assegno di mantenimento e non gia' domanda di assegno di divorzio, avente causa petendi e petitum completamente diversi dalla prima - critica la sentenza impugnata, sostenendo che i giudici d'appello, riconoscendo alla Si. il diritto all'assegno di divorzio, avrebbero: a) ritenuto erroneamente ammissibile e meritevole di accoglimento la domanda di detto assegno, ancorche' proposta, per la prima volta, nell'atto di appello; b) ecceduto i limiti della domanda effettivamente proposta dalla Si. , erroneamente qualificandola siccome di assegno divorzile, anziche' - conformemente al senso letterale delle parole utilizzate nel giudizio di primo grado - siccome di assegno di mantenimento.

Con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione dell'onere della prova, ex articolo 2697 c.c. Illegittimo utilizzo di registrazioni manipolate costituenti delitto ex articoli 617-bis e ter c.p. Violazione del principio del contraddittorio - articolo 360 c.p.c., n. 3"), il ricorrente critica ancora la sentenza impugnata - nella parte in cui ha valutato, ai fini dell'accertamento sulla sussistenza del diritto della Si. all'assegno di divorzio, le trascrizioni delle registrazioni di conversazioni telefoniche intercorse tra lo stesso ricorrente e la propria figlia Ma. ed illegittimamente captate -, sostenendo che: a) le registrazioni delle predette conversazioni telefoniche erano state "manipolate", come affermato dallo stesso Tribunale penale di Roma; b) le relative trascrizioni erano state tardivamente prodotte solo nel corso dell'udienza collegiale di discussione dinanzi alla Corte d'appello e, pertanto, in violazione del principio del contraddittorio; c) dette registrazioni si riferivano ad epoca molto risalente - (OMESSO) - rispetto al giudizio di divorzio e, comunque, antecedente al tracollo economico dello stesso ricorrente; d) le stesse registrazioni, in quanto oggetto dei delitti, perseguibili d'ufficio, di cui all'articolo 617-bis c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) e articolo 617-ter c.p. (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), integravano fonti di prova illegittimamente acquisite e, quindi, non utilizzabili dalla Corte d'appello.

Con il quarto motivo (con cui deduce: "Erronea condanna alle spese giudiziali"), il ricorrente critica infine la sentenza impugnata - nella parte in cui lo condanna al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio -, sostenendo che nel giudizio di primo grado la Si. non aveva mai espressamente formulato la domanda di condanna della controparte al rimborso delle spese processuali.

3. - Con l'unico motivo (con cui deduce: "Insufficiente e contraddittoria motivazione. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - articolo 360 c.p.c., n. 5"), la ricorrente incidentale critica, a sua volta, la sentenza impugnata - nella parte in cui ha determinato l'assegno di divorzio spettantele in euro 1000,00 mensili -, sostenendo che tale determinazione non sarebbe equa, perche': a) quanto all'elemento di valutazione costituito dal godimento della casa familiare, i giudici d'appello non avrebbero tenuto conto della circostanza che, trattandosi di immobile in comproprieta' con il Mi. , l'attribuzione del diritto di abitare detta casa concerne soltanto la meta' e non, come erroneamente ed immotivatamente ritenuto, l'intero immobile; b) quanto all'elemento di valutazione costituito dalla percezione del canone di locazione del villino di (OMESSO), i giudici d'appello avrebbero omesso di considerare che il reddito da detta locazione doveva intendersi al lordo delle relative spese ed imposte (I.C.I.) ed inoltre calcolarsi soltanto per la meta', cio' perche', in forza di sentenza del Tribunale di Roma, era stato stabilito il compossesso del predetto villino anche in capo al Mi. .

4, - Il ricorso principale non merita accoglimento.

4.1. - I primi due motivi sono infondati.

Invertendo per ragioni di ordine logico-giuridico l'esame degli stessi, va detto che la Corte d'appello ha interpretato e qualificato la domanda della Si. - proposta con la comparsa di costituzione del 21 febbraio 2001 nel corso della fase presidenziale del presente giudizio di divorzio e, piu' precisamente, in data anteriore all'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente - conformemente ai consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo i quali, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, da un lato, non e' condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonche' dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e di non sostituzione d'ufficio di un'azione diversa da quella esercitata (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 15802, 18653 del 2005, 23051 del 2007). I giudici a quibus hanno, infatti, valorizzato il contenuto della pretesa della Si. alla luce delle complessive deduzioni di cui alla predetta comparsa di risposta, nel contesto del giudizio di divorzio promosso dal Mi. , il quale - puo' aggiungersi - ha utilizzato egli stesso l'improprio termine di "mantenimento" nelle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo (cfr., supra., n. 2 dello Svolgimento del processo).

Quanto al primo motivo, e' sufficiente ribadire il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, nel giudizio di divorzio, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore segna il limite massimo per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile, senza che cio' escluda la ritualita' della richiesta di tale assegno proposta - come nella specie - con la comparsa di risposta dinanzi al presidente del tribunale, cioe' in tempo antecedente alla udienza di prima comparizione dinanzi al giudice istruttore, di cui all'articolo 180 cod. proc. civ. (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 18116 del 2005).

4.2. - Il terzo motivo e' inammissibile, per carenza di interesse a proporlo.

La valutazione della posizione economico-patrimoniale del Mi. - compiuta dai giudici d'appello, al fine di decidere in ordine alla sussistenza del diritto della Si. all'assegno di divorzio - si fonda su numerosi elementi probatori documentali (cfr., supra, n. 3, lettere da B.2.1. a B.2.6., dello Svolgimento del processo), tutti analiticamente esposti e considerati. Fra tali elementi figura anche quello costituito dalle trascrizioni delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il ricorrente e la figlia Ma. , acquisite in un processo penale che ha visto lo stesso Mi. imputato - poi prosciolto con sentenza irrevocabile - dei delitti di cui all'articolo 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e articolo 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia). Orbene - fermo restando che, in forza del principio dell'unita' della giurisdizione, il giudice civile puo' utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, anche se conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato, e puo', a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimita' se sorretto da congrua e logica motivazione (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 5009 del 2009) -, anche a prescindere da ogni considerazione sulla legittimita' dell'acquisizione di dette trascrizioni e della loro valutazione nel presente processo, il motivo in esame e' inammissibile, perche' il suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque influire, di per se solo - in assenza di specifiche contestazioni in ordine alla legittimita' o alla motivazione concernente tutti gli altri elementi probatori documentali considerati dalla Corte d'appello, sui quali si fonda la complessiva valutazione della situazione economico-patrimoniale del Mi. (cfr., supra, n. 3, lettera C, dello Svolgimento del processo) -, su tale valutazione e, quindi, sulla decisione di riconoscimento del diritto della Si. all'assegno di divorzio.

4.3. - Il quarto motivo e' palesemente infondato.

Al riguardo, e' appena il caso di ricordare che la condanna alle spese del soccombente e' pronuncia consequenziale ed accessoria alla definizione del giudizio e che il giudice di appello, allorche' riforma in tutto o in parte - come nella specie - la sentenza impugnata, deve procedere - d'ufficio - ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6155 del 2000 e 7846 del 2006).

5. - Anche il ricorso incidentale non merita accoglimento.

Nel determinare la misura dell'assegno di divorzio riconosciuto alla Si. , la Corte d'appello - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente incidentale - ha specificamente considerato le circostanze che si pretendono omesse.

Infatti, quanto alla casa familiare (OMESSO), i giudici d'appello hanno avuto ben presente la contitolarita' della Si. con l'ex coniuge (proprietario e poi usufruttuario per la meta') di tale immobile (cfr., supra, n. 3, lettera B.1., dello Svolgimento del processo), mentre non risulta dalla sentenza impugnata che il diritto di abitare la casa familiare, attribuito alla Si. dalla sentenza di primo grado - passata in giudicato su tale punto -, sia limitato alla meta' di essa. Quanto al villino di (OMESSO), gli stessi giudici hanno parimenti tenuto ben presente la situazione di "compossesso" della Si. con l'ex coniuge relativamente a tale villino (cfr., supra, n. 3, lettera B.2.1., in fine, dello Svolgimento del processo) ed hanno inoltre specificamente affermato che, "... alla stregua delle risultanze processuali acquisite, la Si. ha un reddito complessivo annuo di euro 43.718,00, pari ad euro 3.643,16 (netti) per ciascuno dei dodici mesi dell'anno, da cui vanno detratte solo le spese (non documentate) per l'immobile in (OMESSO) ..." (cfr., supra, n. 3, lettera B.1., dello Svolgimento del processo). Cio' significa che i giudici a quibus, nel determinare la misura dell'assegno di divorzio, hanno considerato entrambi gli elementi probatori che si pretendono erroneamente - omessi dalla relativa valutazione.

6. - Avuto riguardo alla soccombenza reciproca delle parti, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per intero tra le stesse.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.