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Reato di atti sessuali nei confronti dei minori - Fuga di amore

Reato di atti sessuali nei confronti dei minori - Fuga di amore - Fuitina con una minorenne - Violenza sessuale - Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 24 marzo 2010, n. 11252 (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 24 marzo 2010, n. 11252)

Reato di atti sessuali nei confronti dei minori - Fuga di amore - "Fuitina con una minorenne - Violenza sessuale - Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 24 marzo 2010, n. 11252(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 24 marzo 2010, n. 11252)

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 24 marzo 2010, n. 11252

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5.5.2009 la Corte d'appello di Milano riduceva la pena inflitta a Ra. Gi. dal G.u.p. del Tribunale di Varese il 19.9.2008 in ordine al reato di cui all'articolo 81 cpv. c.p., articolo 609 bis c.p., articolo 609 quater c.p., n. 1 e articolo 609 septies c.p., per avere compiuto atti sessuali con la minore Pr. Fr. , ospitata nella sua abitazione.

Motivava nei termini di cui appresso:

1) il Ra. era stato condannato alla pena di tre anni ed otto mesi di reclusione;

2) non era in discussione la pesante responsabilita' dell'imputato, che si era reiteratamente congiunto carnalmente con la ragazza affidatagli dai genitori;

3) tuttavia la minore, prossima ai (OMESSO) anni, era stata consenziente ai rapporti, affascinata dal maturo amico di famiglia, e che aveva addirittura reso pubblica la loro relazione, aderendo anche alla proposta di una "fuitina" che, secondo l'imputato, avrebbe legittimato il proprio comportamento;

4) quindi, per la minore compromissione della liberta' sessuale di detta minore andava applicata la diminuente della minore gravita' di cui all'articolo 609 quater c.p., comma 4;

5) l'ignobile comportamento dell'imputato escludeva la concessione delle attenuanti generiche;

6) la pena andava quindi determinata in 2 anni ed 8 mesi di reclusione, con la condanna anche alle spese sostenute dalla parte civile.

Proponeva ricorso la Procura Generale di Milano, deducendo quanto segue:

a) la minore gravita' andava rapportata ai mezzi, alle modalita' esecutive ed alle circostanze dell'azione, ove fossero tali da non compromettere gravemente la liberta' sessuale, e non in relazione al consenso della parte offesa, atteso che l'articolo 609 quater c.p. decreta l'assoluta intangibilita' del minore infraquattordicenne, come stabilito da questa Corte (sent. n. 347 del 21.11.2008);

b) a parte l'errata interpretazione della norma, vi era contraddizione tra la negazione delle generiche per il suo ignobile comportamento e l'aver ritenuto l'ipotesi attenuata di cui sopra;

c) l'imputato era all'epoca dei fatti trentasettenne, sposato e con figli adolescenti. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza per la parte in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva questa Corte che l'articolo 609 quater C.p. punisce gli atti sessuali con persona che non abbia compiuto gli anni quattordici al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609 bis c.p.; quindi anche senza violenza, minaccia o abuso d'autorita': ed il consenso della persona offesa e' del tutto irrilevante, in quanto non preso in considerazione dalla norma, che ha inteso tutelare di per se' l'integrita' psico-fisica dell'infraquattordicenne.

Vero e' che detto articolo 609 quater c.p., prevede la riduzione della pena nei casi di minore gravita', ma cio' deve intendersi qualora gli atti non comportino una rilevante compromissione dell'integrita' fisica e psichica della persona offesa, come, ad esempio, in caso di fuggevoli toccamenti lascivi.

Invero, occorre considerare che dato l'incompleto sviluppo psichico dei minori, specie in materia sessuale, l'approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto, od addirittura di affidamento per avere dei rapporti sessuali, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalita', ben lungi dall'essere reputato un fatto di minore gravita', trattandosi di un subdolo approfittamento della loro immaturita': e la stessa Corte territoriale aveva contraddittoriamente ritenuto ignobile il comportamento dell'imputato.

Pertanto, per la concessione dell'ipotesi attenuata occorreva qualcosa in piu' del semplice consenso, donde l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per una nuova decisione.

P.Q.M.

La Corte annulla con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.