Patrocinio a spese dello Stato - Gratuito patrocinio - decreto di liquidazione
Patrocinio a spese dello Stato - Gratuito patrocinio - decreto di liquidazione dei compensi difensivi - una parcella per ogni cliente
Patrocinio a spese dello Stato - Gratuito patrocinio - decreto di liquidazione dei compensi difensivi - una parcella per ogni cliente (Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 15 gennaio-10 febbraio 2004, n. 5208)
Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 15 gennaio-10 febbraio 2004, n. 5208
Svolgimento del processo
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Siracusa respinse il ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe Seria, difensore di Axxxxxx Giovanni e di Axxx Armando, avverso il decreto di liquidazione dei compensi difensivi in favore degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla corte d’assise di Siracusa il 18 gennaio 2002. Osservò il Tribunale che l’appartenenza dei due imputati al medesimo clan mafioso costituiva elemento idoneo a determinare la comunanza della strategia difensiva, al di là degli episodi delittuosi posti in essere nell’ambito della organizzazione criminale e che correttamente la corte si era attenuta ai minimi tariffari, non essendo vincolata ad applicare valori superiori.
L’avvocato Giuseppe Sena propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell’articolo 1 ed erronea applicazione dell’articolo 3 della tariffa in materia penale di cui al Dm 585/94, e difetto di motivazione. Osserva che egli difese i due imputati cui erano stati contestati distinti e separati fatti criminosi: all’uno, il delitto di cui all’articolo 416bis Cp ed il concorso in estorsione e, all’altro, la violazione della legge sugli stupefacenti in concorso con altre persone e con modalità temporali e spaziali del tutto diverse. Il dibattimento fu molto impegnativo e l’impegno professionale particolarmente gravoso, tanto che fu segnalata l’opportunità di applicare i massimi tabellari. Ora, il giudice è tenuto a fare uso corretto del potere discrezionale sulla scelta dei valori da applicare nel caso concreto, seguendo i criteri generali dettati dalla tariffa. Nella specie, invece, il Tribunale non ha tenuto alcun conto delle circostanze particolari che il caso presentava e non ha dato alcuna spiegazione del perché le stesse non sono state valutate, nel che è ravvisabile il vizio di mancanza di motivazione oltre che di violazione della tariffa penale. Lo stesso vizio è ravvisabile nell’erronea applicazione dell’articolo 3 della tariffa penale. Invero i due imputati assistiti non avevano certamente la stessa posizione processuale, tanto che non avevano nemmeno una sola imputazione in comune, della quale fossero chiamati a rispondere in concorso, mentre è gratuito parlare di comunanza di strategie difensive solo per l’appartenenza dei due imputati al medesimo clan mafioso.
Motivi della decisione
Per quanto riguarda l’ammissibilità del ricorso, va rilevato che le Su di questa Suprema corte, con sentenza emessa il 28 maggio 2003, ric. Pellegrino, hanno risolto il contrasto che si era creato sul punto ed hanno affermato il principio della ricorribilità in cassazione delle ordinanze emesse in sede di reclamo avverso il decreto originario di liquidazione dei compensi ai difensori, anche di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in quanto, pur non avendo forma di sentenza, di questa hanno i caratteri costitutivi perché decidono, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo e non sono impugnabili se non, in forza dell’articolo 111 Costituzione, con il ricorso in sede di legittimità, esperibile, secondo il dettato costituzionale, solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione, a meno che questa sia mancante o meramente apparente, perché in tali casi si ha violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione di simili provvedimenti giurisdizionali.
Nella specie il ricorrente ha dedotto sia la violazione di legge sia l’apparenza, e dunque la sostanziale inesistenza, della motivazione dell’ordinanza impugnata, essendosi il Tribunale di Siracusa, a fronte di una analitico reclamo avverso l’originario decreto di liquidazione, limitato ad affermare, (la un lato, che «l’appartenenza dei due imputati al medesimo clan mafioso costituisce elemento idoneo a determinare la comunanza della strategia difensiva, al di là ed indipendente mente dei singoli episodi delittuosi posti in essere nell’ambito della organizzazione criminale» e, da un altro lato, che «correttamente la corte d’assise si è attenuta ai minimi tariffari non essendo vincolata ad applicare valori superiori».
La denunciata violazione di legge è sussistente, sotto entrambi i profili. La tariffa in materia penale, dettata dal Dm 585/94, cui l’articolo 12 della legge 217/90, fa riferimento per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il solo limite che essi non possono superare i valori medi della tariffa stessa, stabilisce, all’articolo 3, che qualora il difensore assista più imputati, la parcella può essere unica (con aumento in percentuale) solo se le parti abbiano la stessa posizione, precisando inoltre, al secondo comma, che, anche in caso di identità di posizione processuale, l’avvocato potrà aver diritto da parte di ciascun cliente ad compenso secondo tariffa, ridotto del 20%, ove la prestazione professionale comporti l’esame di situazioni particolari al diversi imputati in rapporto al reato contestato. In sede di opposizione l’attuale ricorrente aveva eccepito che nella specie non poteva riscontrarsi alcuna identità di situazione processuale tra i due imputati difesi, in quanto agli stessi erano stati contestati distinti e separati fatti criminosi: all’uno, il delitto dì cui all’articolo 416bis Cp ed il concorso in estorsione e, all’altro, la violazione della legge sugli stupefacenti in concorso con altre persone e con modalità temporali e spaziali del tutto diverse. Aveva altresì rilevato che le problematiche affrontate, sia di fatto che di diritto, afferenti i delitti di associazione di stampo mafioso e di estorsione erano state del tutto differenti rispetto a quelle concernenti la violazione della legge sugli stupefacenti.
Il Tribunale di Siracusa ha invece respinto il reclamo sul punto per il motivo che l’appartenenza dei due imputati al medesimo clan mafioso costituisce elemento idoneo a determinare la comunanza della strategia difensiva, al di là degli episodi delittuosi posti in essere. È evidente l’errore di diritto in quanto l’identità di posizione processuale, cui la norma fa riferimento -per la applicazione di una parcella unica, non può essere certamente data dalla sola circostanza che due o più imputati siano appartenenti al medesimo clan mafioso, dovendo invece farsi riferimento al fatti di cui gli stessi siano chiamati a rispondere ed agli elementi probatori a loro carico. Vi è inoltre motivazione soltanto apparente, e quindi sostanzialmente inesistente, perché, essendosi limitato all’apodittica affermazione dianzi riportata, il Tribunale non ha affatto spiegato i motivi per i quali ha ritenuto che gli imputati difesi avessero la medesima posizione processuale, a fronte degli elementi e circostanze dedotti dal ricorrente con il reclamo, né ha spiegato perché la dedotta diversità dei fatti contestati e degli elementi probatori non comportasse un diverso ed autonomo impegno difensivo, e nemmeno ha spiegato da dove ha tratto la presunta massima di esperienza secondo cui l’appartenenza al medesimo clan mafioso determinerebbe, sempre ed in ogni caso, una comunanza della strategia difensiva, indipendentemente dagli episodi delittuosi contestati.
Le medesime violazioni di legge sussistono in ordine alla liquidazione dell’onorario L’articolo 1 della tariffa prescrive, al primo comma, che per la determinazione dell’onorario si deve tener conto della natura, complessità e gravità della causa; del numero e dell’importanza delle questioni trattate, della durata del processo, del pregio dell’opera prestata, dell’esito ottenuto ed, al terzo comma, stabilisce che in determinati casi si possono perfino stabilire massimi superioni.
L’articolo 12 legge 217/90 dispone poi, per i compensi spettanti al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che non può comunque essere superato il valore medio tra i minimi e massimi della tariffa. Ora è vero che rientra nella sfera discrezionale del giudice scegliere i valori da applicare nel caso concreto entro quello minimo e quello medio, ma di tale potere il giudice deve fare un uso corretto, seguendo i criteri dettati dalle norme generali della tariffa in materia penale, e comunque dando adeguata motivazione della sua scelta. Inoltre, il medesimo articolo 12, al comma 2bis, prevede che il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell’ordine, tenuto conto dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Di tale parere, cui il ricorrente aveva fatto espressamente richiamo in sede di reclamo, il Tribunale non ha tenuto alcun conto, ed in ciò è rinvenibile un’ulteriore violazione di legge, posto che la disposizione richiamata impone l’acquisizione preventiva di tale parere e, anche se esso non è vincolante, ove il giudice lo disattenda, deve pur sempre spiegare le ragioni per le quali non ne ha tenuto conto, altrimenti non avrebbero senso la previsione del parere stesso e l’obbligo di motivazione del decreto di liquidazione.
Nel caso di specie, poi, il ricorrente aveva dedotto, in sede di reclamo, che gli onorari e le competenze sarebbero stati liquidati in violazione della tariffa e senza tenere conto del numerò e della qualità delle prestazioni indicate nella parcella, ed aveva fatto riferimento, tra l’altro, alla lunga ed accurata istruttoria dibattimentale, all’escussione di numerosi testi, alla trascrizione di voluminose intercettazioni telefoniche ed ambientali, alle eccezioni di invalidità sollevate, al numero degli imputati e dei delitti contestati, ai fatti criminosi che riguardavano un arco di tempo quinquennale, agli atti assunti. A tali censure il Tribunale non ha dato la benché minima risposta. Esso infatti si è limitato ad affermare che il giudice non è vincolato ad applicare valori superiori ai minimi della tariffa. È però evidente come tale apodittica e generica affermazione si risolva in una motivazione meramente apparente e quindi in un’assoluta mancanza di motivazione.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale per nuova valutazione del reclamo proposto dal ricorrente, che tenga conto dei rilievi specifici in esso contenuti ed applichi correttamente le norme di legge e della tariffa.
PQM
Annulla l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Siracusa.
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