Reato di maltrattamenti - Vessazioni ed umiliazioni agli alunni da parte della maestraelementare
28/12/2002 Reato di maltrattamenti - Vessazioni ed umiliazioni agli alunni da parte della maestraelementare - articolo 572 c.p.
Reato di maltrattamenti - Vessazioni ed umiliazioni agli alunni da parte della maestra elementare - articolo 572 c.p. (Corte di cassazione, Sezione VI penale, Sentenza 28 dicembre 2002, n. 43673)Corte di cassazione, Sezione VI penale, Sentenza 28 dicembre 2002, n. 43673
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Potenza, con sentenza 6 febbraio 2002, confermava quella in data 24 aprile 2001 del Tribunale di Lagonegro, che aveva dichiarato Cxxxxxxxx colpevole del reato di cui agli articoli 81 cpv e 572 Cxxxxp., in concorso delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione.
Alla Cxxx si era addebitato di avere, nella qualità di insegnante in servizio presso la scuola elementare statale di Senise, sottoposto a maltrattamenti, durante l'anno scolastico 1994/95, gli scolari affidati alle sue cure, fatti oggetto di ripetute ingiurie, di imposizioni mortificanti e, in alcuni casi, anche di atti di violenza fisica.
Riteneva la corte territoriale provata la responsabilità della Cxxx sulla base del testimoniale escusso e della relazione ispettiva disposta dal Provveditorato agli studi, fonti di prova queste che avevano evidenziato, con sufficiente chiarezza, la condotta tenuta dalla insegnante nei confronti dei propri alunni, costretti a subire ogni sorta di sterile autoritarismo, di umiliazione e di vessazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata e ha dedotto: 1) nullità della sentenza per "incompletezza" della motivazione, perché non era stata presa in considerazione la documentazione scolastica (certificato di servizio e verbali degli organi collegiali) a lei favorevole, dalla quale nulla emergeva circa l'asserito comportamento illecito contestatole, e non si era considerato che, nell'anno scolastico 1994-95, la sua presenza a scuola era stata molto limitata (circa 100 giorni); 2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa l'apprezzamento del materiale probatorio acquisito; 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli articoli 571, 572, 581 c.p., in quanto non si era dimostrata la materialità del delitto di maltrattamenti e, in particolare, l'abitualità della condotta che deve caratterizzare tale illecito; i fatti accertati, per la loro episodicità, potevano integrare il delitto di cui all'articolo 571 c.p. o quello di cui all'articolo 581 c.p.; doveva, in ogni caso concedersi il beneficio della non menzione della condanna.
Il ricorso non ha pregio.
La sentenza impugnata fa buon governo della norma di cui all'articolo 572 c.p. e riposa su un apparato argomentativo che, ancorato a precise emergenze processuali, si rivela adeguato e logico e resiste alle censure in ricorso articolate.
Il giudice di merito ha accertato che il metodo di insegnamento e di educazione della Cxxxx era caratterizzato dall'imposizione di un regime di vita scolastica assolutamente ed inutilmente umiliante e vessatorio per i piccoli discenti, costretti a subire ogni sorta di mortificazione e a respirare un clima di vero e proprio terrore, con intuibili riflessi negativi sull'equilibrio del loro sviluppo psichico e sullo stesso profitto didattico: i bambini venivano costretti a stare in piedi per ore, a imitare gli animali, ad assistere - impotenti - alla distruzione di giochi che avevano portato da casa; venivano aggrediti verbalmente con espressioni ingiuriose e, a volte, anche fisicamente con percosse.
Tale ricostruzione fattuale, confortata da precisi e convergenti elementi di prova, analiticamente apprezzati e valutati in sede di merito, conclama la configurabilità, nella condotta tenuta dalla prevenuta, dal contestato reato di maltrattamenti: si coglie, invero, l'abituale sofferenza imposta a bimbi che si erano appena avviati dall'esperienza scolastica e che, dovendosi rapportare ad un ambiente nuovo e diverso rispetto a quello più ristretto e protettivo della famiglia, avrebbero avuto bisogno di massimo affetto e di grande comprensione, per superare il trauma naturalmente connesso alla scolarizzazione (si consideri che trattasi di scolari della prima e seconda classe elementare). Il metodo della maestra C., invece, connotato - come accertato dalla Corte territoriale - da atteggiamenti lesivi del patrimonio morale e dell'integrità fisica dalle piccole vittime, rese abitualmente dolorosa e sofferta la relazione di queste con la loro insegnante.
Le doglianze esposte col ricorso sono inidonee a scalfire la valenza dell'intelaiatura argomentativa della sentenza impugnata.
Il mancato esame della documentazione asseritamente favorevole all'imputata (1° motivo), infatti, non riveste carattere di decisività, considerato che l'assenza di iniziative disciplinari a carico della Cxxxxxxxx o comunque di interventi da parte degli organi collegiali scolastici nei confronti della medesima non esclude la veridicità di quanto accertato a suo carico.
Né i lunghi periodi di assenza da scuola della Cxxxxx, nel corso dell'anno scolastico 1994-95, devono indurre ad escludere il reato e a ritenere episodici i singoli fatti verificatisi.
Ad integrare l'abitualità della condotta, invero, è sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, unificati dalla medesima intenzione criminosa, anche se succedutisi per un limitato o per limitati periodi di tempo e anche se gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità, determinati - per altro - dall'assenza dell'agente. Avuto riguardo, infatti, ai metodi educativi praticati dalla Cxxxxxxxx, non può considerarsi ogni singolo episodio vessatorio in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio, ma la condotta della predetta va valutata nel suo insieme, proprio perché espressione del suo rapportarsi, come insegnante, agli alunni, con l'effetto che i periodi di assenza dalla scuola della prevenuta vanno apprezzati come mere "parentesi", le quali non determinarono alcuna soluzione di continuità della censurabile scelta educativa della predetta.
Il secondo motivo di ricorso è, per una parte, manifestamente infondato e, per altra parte, si risolve in non consentite censure in fatto all'iter motivazionale della gravata decisione.
Non corrisponde, infatti, al vero che la corte lucana non avrebbe preso in esame il contenuto delle deposizioni testimoniali a discarico di R.F., P.A. e D.P.I. Tali testimonianze risultano essere state puntualmente valutate unitamente al complesso ed articolato quadro probatorio e la conclusione finale raggiunta è la risultante di un giudizio fattuale d'insieme che, in quanto immune da vizi logici, non può essere censurato sotto il profilo della legittimità.
Priva di fondamento è, infine, la doglianza circa la qualificazione giuridica del fatto (3° motivo).
Non può questo ricondursi nello schema dell'abuso dei mezzi di correzione (articolo 571 c.p.). Tale illecito presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi e non è configurabile, per mancanza dell'elemento materiale, se viene utilizzato il potere di correzione o di disciplina fuori dei casi consentiti o, come è avvenuto nella specie, con mezzi di per sé illeciti o contrari allo scopo educativo, quali devono ritenersi gli atti di violenza fisica o quelli lesivi dell'equilibrio psicologico del soggetto passivo.
Né riduttivamente può ravvisarsi, nella condotta dell'agente, il solo reato di percosse (articolo 581 c.p.), avuto riguardo al connotato di abitualità che ha contraddistinto la medesima condotta.
Il diniego del beneficio della non menzione è frutto di una valutazione di merito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.