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Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di ammissione - Straniero non residente

Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di ammissione - Straniero non residente

Patrocinio a spese dello Stato -Istanza di ammissione - Straniero non residente (Corte di cassazione Sezione IV penale Sentenza 10 marzo 2003, n. 2684)

Corte di cassazione, Sezione IV penale Sentenza 10 marzo 2003, n. 2684

 OSSERVA

 1. Il 29 gennaio 2002 il Tribunale di Sanremo, in composizione collegiale, rigettava il ricorso proposto da M. E. G. avverso il provvedimento di quello stesso Tribunale, in data 9 novembre 2001, che aveva rigettato una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che, ai sensi dell'art. 1.6 l. n. 217/1990, a quel beneficio non poteva essere ammesso lo straniero non residente in Italia.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso G., denunziando vizi di violazione di legge.

Posto che l'art. 1.6 succitato dispone che "il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato", deduce che "il tenore letterale della norma riportata, esaminato sotto il semplice profilo grammaticale, evidenzia come la necessità della residenza nel territorio dello Stato (...) sia riferibile esclusivamente all'apolide e non anche (come sostenuto nel provvedimento in questa sede impugnato) allo straniero, visto che, diversamente, il legislatore avrebbe usato la parola "residenti" e non la parola "residente" (...)"; e critica, al riguardo, le argomentazioni esplicitate nel provvedimento impugnato.

Soggiunge, poi, che, trattandosi di cittadino comunitario, il provvedimento impugnato "costituisce un'evidente violazione dei principi fondamentali del Trattato istitutivo della Comunità Europea", segnatamente degli "artt. 2, 11, 12 e 17 della l. 1203/57, parte 3, come modificata dalle ll. 454/92 e 209/98", nonché dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

3. Il provvedimento impugnato è pervenuto alla espressa statuizione rilevando che "lo straniero non residente in Italia, se ammesso al gratuito patrocinio, verrebbe a trovarsi in una ingiustificata posizione di privilegio rispetto sia all'apolide che al cittadino italiano", giacché, se per un verso "la sua posizione non sarebbe dissimile da quella dell'apolide", per altro verso per il cittadino la legge "attiva dei rigorosi controlli, volti a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di reddito" e "nel caso dello straniero non residente tali controlli risulterebbero estremamente limitati (...)". Il P.G. in questa sede requirente rileva, dal canto suo, che "a prescindere dall'aggettivo "residente" formulato al singolare e, quindi, grammaticalmente riferibile al solo apolide, l'argomento decisivo consiste nella disparità di trattamento con il cittadino italiano che verrebbe a determinarsi ove si seguisse la tesi formulata dall'attuale ricorrente", posto anche che "l'autorità consolare (...) non può certo venire messa - con riguardo alla necessità di verificare le dichiarazioni dell'istante - sullo stesso piano del Direttore generale delle entrate e/o delle autorità diverse cui perviene copia della domanda dell'istante (...)".

Ma deve rilevarsi che con la sentenza n. 219/1995 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5, 3° c., della l. n. 217/1990, limitatamente alle parole "per quanto a conoscenza della predetta autorità", rilevando che l'autorità consolare, "se vuole rendere una attestazione utile in favore dell'interessato, non può più limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere (implicito nella riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti"; e "il giudice diviene libero di valutare l'idoneità degli accertamenti eseguiti e la congruità delle risultanze degli stessi rispetto a quanto emergente dall'autocertificazione (...)". Deve, quindi, ritenersi che, quanto all'accertamento dei presupposti reddituali richiesti dalla legge, è in tale guisa venuta meno la disparità di trattamento tra cittadino italiano e straniero. D'altra parte, rilevato che tale pronuncia del Giudice delle leggi non distingue tra cittadino straniero residente o meno in territorio nazionale, l'argomento giustificativo espresso nel provvedimento impugnato (e fatto sostanzialmente proprio dal P.G. requirente) non diversamente rileverebbe anche per il cittadino straniero residente in Italia, quanto ai suoi redditi prodotti all'estero, per il quale, invece, analoga tematica implicitamente si adduce non sussistente; e, quanto alla negata equiparazione tra l'autorità consolare ed il Direttore regionale delle entrate, non può non tenersi conto della specifica situazione indotta dalla cittadinanza straniera dell'istante e della conseguente "leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi" che tale situazione inevitabilmente impone.

Se, dunque, alla stregua della nuova normativa scaturente da tale pronuncia di illegittimità costituzionale l'esplicitato argomento del provvedimento impugnato non si appalesa decisivo e dirimente, rimane che il letterato dettato della norma (art. 12 delle preleggi) con l'uso dell'aggettivo al singolare dopo la parola "apolide" (per quest'ultimo, non cittadino di altro Stato, diversamente si propone la tematica in questione), come rileva il P.G. requirente, induce a ritenere la fondatezza della diversa tesi prospettata dal ricorrente, tenuto conto che la stessa suindicata pronuncia della Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1.6 della l. n. 217/1990, rilevando che "anche lo straniero (senza distinguere - già s'è detto - tra residente o non residente in territorio nazionale) fruisce della garanzia costituzionale in ordine ai diritti civili fondamentali, in particolare in ordine al diritto di difesa, nel quale è compresa anche la difesa dei non abbienti".

4. L'impugnato provvedimento va, dunque annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sanremo.

P.Q.M.

 La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sanremo per nuovo esame.

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