Collaborante di Giustizia - Termine comunicazione dei fatti conosciuti
Collaborante di Giustizia - Termine comunicazione dei fatti conosciuti
Penale e procedura - Collaborante di Giustizia - Termine comunicazione dei fatti conosciuti -(Cassazione, sentenza n. 30451 del 22 luglio 2003)
PREMESSO IN FATTO
Con ordinanza in data 21.2.2003 il Tribunale dei Riesame di Palermo rigettava l'istanza di riesame proposta da V.L.M. avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo in data 20.1.2003 con riferimento ai delitti di rapina, lesioni personali, sequestro di persona e detenzione illegittima di armi da guerra.
Riteneva il Tribunale che sussistessero a carico dell'indagato un adeguato quadro indiziario, con particolare riferimento alle dichiarazioni del collaborante S. e alle risultanze investigative, e le esigenze cautelari, desumibili dalla valutazione negativa della sua personalità che rende evidente il pericolo della reiterazione dei reati.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione nella verifica dei gravi indizi di colpevolezza;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposizione legislativa che impone ai collaboranti di giustizia di riferire sui fatti da loro conosciuti entro il limite massimo di giorni 180.
OSSERVA IN DIRITTO
Ragioni di carattere logico impongono di invertire l'ordine di trattazione delle due censure sottoposte all'esame della Corte perchè l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante di giustizia (secondo motivo) farebbe venire meno la gravità degli indizi di colpevolezza (primo motivo), sostanzialmente basati su tali dichiarazioni.
Il Tribunale ha ritenuto la piena utilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante sul rilievo che esse non rientrano nel novero di quei fatti indimenticabili di particolare gravità e allarme sociale contemplati nella fattispecie ideal - tipica di cui all'art. 16 quater Legge 13 febbraio 2001, n. 45.
Il ricorrente obietta che le dichiarazioni sono state rese in data 21.2.2002, quindi scaduti i 180 giorni dall'inizio della sua collaborazione, avvenuto il 3.8.2001 e che l'argomentazione del Tribunale sminuisce la volontà del legislatore e si basa su un'affermazione (la pretesa indimenticabile del fatto) che è meramente congettuale e smentita dalle dichiarazioni dello stesso collaborante.
La censura è fondata. Dalla stessa ordinanza impugnata emerge che - come del resto risulta dagli elementi addotti dal ricorrente le dichiarazioni del collaborante S. utilizzate ai fini del provvedimento cautelare sono state rese decorso il termine di 180 giorni dall'inizio della sua collaborazione, cioè a termine stabilito dall'art. 16 quater legge n. 45 del 2001 ormai scaduto.
L'argomentazione del Tribunale, secondo cui le dichiarazioni del collaborante possono essere utilizzate perchè non rientrano nel novero dei fatti indimenticabili di particolare gravità ed allarme sociale, non trova conforto nella previsione normativa e, come correttamente evidenziato dal ricorrente, sminuisce significato e portata della norma in esame.
D'altra parte l'argomentazione del Tribunale è viziata anche sotto il profilo motivazionale perchè la non indimenticabilità del fatto (contestata anche nel merito dal ricorrente) si risolve in una mera affermazione apodittica, quindi arbitraria.
Pertanto l'ordinanza va annullata con restituzione degli atti al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..