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Calunnia e diffamazione aggravati

Calunnia e diffamazione aggravati - Nell'esposto veniva precisato dimostrava "un palese e sistematico ostracismo verso le tesi dello scrivente, dovuto probabilmente a motivi di carattere politico", per essere militante di M.D. e da sempre schierato nell'area di centro-destra - incolpare un magistrato di dare intenzionalmente e sistematicamente, nell'esercizio delle sue funzioni, torto a un difensore, implica l'accusa di violazione del fondamentale principio di imparzialita' sancito dall'articolo 111 Cost., che deve presiedere in ogni momento l'esercizio della funzione giurisdizionale; principio che, inteso come divieto di favoritismi o di trattamenti persecutori, impone al giudice una vera e propria regola di comportamento, di immediata applicazione, e possiede, quindi, come gia' chiarito da questa Corte, i contenuti precettivi richiesti dall'articolo 323 c.p. - qualificare, come fatto nell'esposto , un provvedimento giudiziale come "insipiente", ovvero espressione di "inumano formalismo giuridico", l'attribuire a un magistrato una sensibilita' "tale da rasentare quella di un soggetto autistico o di uno schizofrenico catatonico", un atteggiamento "inumano e robotico", e il dargli del totalmente incapace a gestire cause in materia matrimoniale, rappresentano insulti che non hanno nulla a che vedere con la critica del provvedimento  ma si risolvono in un'offesa alla reputazione del magistrato (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 26 agosto 2010, n. 32325)

Calunnia e diffamazione aggravati - Nell'esposto veniva preccisato dimostrava "un palese e sistematico ostracismo verso le tesi dello scrivente, dovuto probabilmente a motivi di carattere politico", per essere militante di M.D. e da sempre schierato nell'area di centro-destra - incolpare un magistrato di dare intenzionalmente e sistematicamente, nell'esercizio delle sue funzioni, torto a un difensore, implica l'accusa di violazione del fondamentale principio di imparzialita' sancito dall'articolo 111 Cost., che deve presiedere in ogni momento l'esercizio della funzione giurisdizionale; principio che, inteso come divieto di favoritismi o di trattamenti persecutori, impone al giudice una vera e propria regola di comportamento, di immediata applicazione, e possiede, quindi, come gia' chiarito da questa Corte, i contenuti precettivi richiesti dall'articolo 323 c.p. - qualificare, come fatto nell'esposto , un provvedimento giudiziale come "insipiente", ovvero espressione di "inumano formalismo giuridico", l'attribuire a un magistrato una sensibilita' "tale da rasentare quella di un soggetto autistico o di uno schizofrenico catatonico", un atteggiamento "inumano e robotico", e il dargli del totalmente incapace a gestire cause in materia matrimoniale, rappresentano insulti che non hanno nulla a che vedere con la critica del provvedimento  ma si risolvono in un'offesa alla reputazione del magistrato (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 26 agosto 2010, n. 32325)

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale Sentenza del 26 agosto 2010, n. 32325


FATTO

Con sentenza in data 28-4-2008, depositata il 27-5-2009, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 25-10-2005, con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato [Omissis] colpevole dei delitti di calunnia e diffamazione aggravati ex articolo 61 c.p., n. 10 e, riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione, lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione alla stessa di una provvisionale di euro 5.000,00.

Ricorre personalmente il [Omissis] , per i seguenti motivi:

1) violazione degli articoli 37 e 45 c.p.p. e difetto assoluto di motivazione, non avendo la Corte di Appello atteso l'esito dell'istanza di "ricusazione" proposta nei suoi confronti dinanzi alla Corte di Cassazione e non contenendo la decisione impugnata alcun accenno a tale richiesta, il cui accoglimento avrebbe comportato la necessita' di trasmettere gli atti ad altra Corte;

2) violazione di legge e omessa motivazione in relazione al mancato rispetto del termine a difesa di cui all'articolo 108 c.p.p. al difensore di fiducia e, dopo la rinuncia di quest'ultimo, al nominato difensore di ufficio;

3) violazione degli articoli 368 e 51 c.p., in rapporto ai principi di cui alla novella dell'articolo 45 c.p.p., introdotta dalla Legge 7 novembre 2002, n. 248 (c.d. legge Cirami), avendo il ricorrente, nell'esprimere le frasi ritenute calunniose dai giudici di merito, agito nel legittimo esercizio del proprio diritto di critica, impugnazione e segnalazione agli opportuni organi di controllo ex legitima suspicione, per motivi politici, di eventuali pericoli di travisamento dell'equilibrio e dell'imparzialita' del giudicante;

4) violazione degli articoli 368 e 43 c.p., avendo la Corte di Appello erroneamente respinto la tesi della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, senza considerare che era l'accusa a dover provare che l'imputato aveva reso le sue dichiarazioni nella consapevolezza dell'innocenza del dot. x. , e non il prevenuto a dover dimostrare di essere convinto della colpevolezza di quest'ultimo;

5) violazione dell'articolo 368 c.p., difettando nella specie l'elemento oggettivo del reato di calunnia, in quanto le accuse rivolte nei confronti del dot. x. , per la loro palese inverosimiglianza, erano inidonee a dare inizio ad un procedimento penale, che infatti non e' stato mai avviato;

6) violazione degli articoli 598, 595 e 268 c.p. e dell'articolo 24 Cost., avendo la Corte di Appello erroneamente escluso, in relazione ad entrambi i reati contestati, la scriminante di cui all'articolo 598 c.p., posta a salvaguardia del diritto di difesa delle parti del giudizio e dei loro patrocinatori.

Non rileva, invero, che le frasi incriminate siano contenute in un esposto al C.S.M. e non in un atto processuale in senso stretto, in quanto la scriminante in parola si applica in relazione ad ogni atto, sia proveniente dalla parte che dal suo patrocinatore, che riguardi l'oggetto della causa, anche se inerente a precedenti o diverse fasi del giudizio o addirittura ad altri giudizi.

Ne' vi sono motivi per ritenere un esposto di natura disciplinare, come quello diretto al C.S.M., esulante da tale disciplina;

7) violazione degli articoli 595 e 43 c.p. e articolo 21 Cost., in quanto tutte le frasi asseritamente diffamatorie, dirette verso Fatto e l'operato del dot. x. e non verso la sua persona e inidonee a ledere la reputazione della parte offesa, sono espressione del legittimo diritto di critica del ricorrente, avvocato cassazionista, il quale nell'occasione ha agito a tutela della propria cliente, che nel giudizio di separazione si e' vista riconoscere, per lei e per la figlia minore, un assegno mensile di mantenimento del tutto esiguo;

8) violazione di legge, in relazione alla mancata ammissione della prova per testi sulla persona della propria cliente [Omissis]  .

Nel ritenere la superfluita' dell'esame della teste, in quanto inidoneo ad escludere o limitare la responsabilita' dell'imputato, la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto che la deposizione della donna avrebbe consentito di accertare che il [Omissis] ha agito per tutelare i diritti della sua cliente e, quindi, "per particolari motivi di ordine morale e sociale", rilevanti ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 1;

9) violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, in relazione alla richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione per entrambi i reati contestati;

10) in ogni caso, declaratoria di prescrizione dei reati, in quanto maturata nel corso del giudizio.

Con motivi aggiunti depositati il 9-2-2010 il difensore ha insistito nel sostenere che, in epoca anteriore al deposito della sentenza di appello, e' maturato il termine di prescrizione, e ha lamentato la mancata concessione del beneficio della non menzione.

Con memoria depositata il 21-4-2010 la difesa ha ulteriormente sviluppato il quarto motivo di ricorso, sostenendo che nel suo esposto l'avv. [Omissis] non ha giammai lamentato un danno ingiusto imputabile alla condotta del dot. x. nell'esercizio delle sue funzioni, tale da rendere possibile nei confronti di quest'ultimo un'accusa di abuso di ufficio.

DIRITTO

1) Il primo motivo di ricorso e' inammissibile per difetto del requisito di specificita', non avendo il ricorrente precisato quale sia stato l'esito dell'istanza di ricusazione asseritamente proposta nei confronti dei componenti della Corte di Appello.

Tale indicazione si sarebbe resa necessaria ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione in parola, alla luce del costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di ricusazione, la decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato fino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata e' nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validita' tutte le volte in cui la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata.

Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilita' di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validita' o meno della decisione irritualmente adottata avviene "secundum eventum" (Cass. Sez. 1, 31-1-2007 n. 14852; Sez. 4, 22-10-2003 n. 1019; Sez. 6, 18-1-2000 n. 275).

2) Anche il secondo motivo di ricorso e' formulato in termini del tutto generici, non contenendo alcuna indicazione circa le ragioni e la consistenza del termine a difesa assegnato dalla Corte di Appello al difensore di fiducia e a quello di ufficio nominato dopo la rinuncia del primo, ne' alcun riferimento alle udienze nelle quali si sarebbe verificata l'asserita violazione di legge Questa Corte, pertanto, non e' stata posta nelle condizioni di compiere le necessarie verifiche in ordine alla sussistenza del vizio denunciato.

4) Le censure mosse dal ricorrente in ordine all'affermazione di responsabilita' per il delitto di calunnia sono prive di fondamento.

Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, nell'esposto datato 7-8-2001 (indirizzato -a seguito di una sentenza emessa in data 3-5-2001 dal Tribunale di Bari, di cui era stato relatore il dot. x. - al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia ed al Presidente del Tribunale di Bari, al fine "dell'adozione di ogni opportuno procedimento disciplinare nei confronti del giudice XX. ", ed allegato ad una istanza di ricusazione), l'avv. [Omissis] affermava che, da tempo, nelle cause da lui patrocinate e curate dal dot. x. , quest'ultimo dimostrava "un palese e sistematico ostracismo verso le tesi dello scrivente, dovuto probabilmente a motivi di carattere politico", per essere il x. militante di M.D. ed il [Omissis] da sempre schierato nell'area di centro-destra.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, correttamente la Corte di Appello ha ravvisato nei fatti rappresentati in tale esposto gli estremi del reato di abuso di ufficio.

E' di tutta evidenza, infatti, che l'incolpare un magistrato di dare intenzionalmente e sistematicamente, nell'esercizio delle sue funzioni, torto a un difensore, implica l'accusa di violazione del fondamentale principio di imparzialita' sancito dall'articolo 111 Cost., che deve presiedere in ogni momento l'esercizio della funzione giurisdizionale; principio che, inteso come divieto di favoritismi o di trattamenti persecutori, impone al giudice una vera e propria regola di comportamento, di immediata applicazione, e possiede, quindi, come gia' chiarito da questa Corte, i contenuti precettivi richiesti dall'articolo 323 c.p. (Cass. Sez. 6, 20-1-2009 n. 9862).

E', poi, innegabile, al di la' delle espressioni concretamente usate nell'esposto in esame, che la condotta di un giudice che dia sistematicamente torto a un difensore sia suscettibile di arrecare, a quest'ultimo e alla parte dallo stesso assistita, un concreto danno, rilevante ai fini della configurabilita' del reato di abuso di ufficio.

Per altro verso, si osserva che l'infondatezza delle accuse rivolte dal [Omissis] nei confronti del dot. x. e' stata bene illustrata nella sentenza impugnata, nella quale e' stato evidenziato che, in grado di appello, lo stesso imputato non ha insistito nella sua tesi ed ha, anzi, richiamato lettere di scuse o apprezzamento successive ai fatti per cui si procede.

A prescindere da tale rilievo, il giudice del gravame ha fatto presente che dalla sentenza del Tribunale di Bari del 3-5-2001, di cui il dot. x. e' stato estensore, non emerge alcun elemento che autorizzi l'ipotesi che il predetto abbia deliberatamente avversato la tesi sostenuta in giudizio dall'avv. [Omissis] , e che non sono stati dedotti o allegati dalla difesa elementi esterni a tale atto, idonei a legittimare i sospetti avanzati nei confronti del magistrato.

La Corte di Appello ha altresi' rimarcato che il prevenuto, nel corso del suo esame, non ha smentito le affermazioni della parte lesa, la quale, durante la sua deposizione - ritenuta pienamente attendibile, in quanto "lineare, serena e credibile" -, ha escluso di aver trattato altre cause nelle quali era difensore l'avv. [Omissis] , oltre alle due cause riunite di separazione da questi curate nell'interesse della Tr. , definite con la citata sentenza del 3-5-2001, con la quale e' stata dichiarata l'inammissibilita' delle domande per una questione di carattere processuale; sentenza che, come e' stato evidenziato nella decisione impugnata, risulta congruamente motivata ed e' stata confermata dalla Corte di Appello di Bari, a dimostrazione della sua giuridica fondatezza.

A ragione, pertanto, il giudice del gravame ha inferito dall'acclarata assenza di precedenti decisioni sfavorevoli alle parti patrocinate dall'odierno ricorrente la prova certa della falsita' delle accuse contenute nell'esposto, trattandosi di circostanza che viene a sconfessare in modo perentorio la tesi del "palese e sistematico ostracismo" da tempo mostrato dal giudice Ci. nei confronti del [Omissis] nelle cause da quest'ultimo trattate come difensore.

4) Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, d'altro canto, non vale ad escludere l'elemento oggettivo del reato di calunnia il fatto che, a seguito dell'esposto in esame, non sia stato aperto un procedimento penale nei confronti del dot. x. .

Si osserva, al riguardo, che la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato di calunnia - che e' reato di pericolo - non postula l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in se' gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente ed agevolmente individuabile; cosicche' soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serieta', ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perche' in contrasto con i piu' elementari principi della logica e del buon senso- la concreta ipotizzabilita' del reato denunciato, e' da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia (Cass. Sez. 6, 22-5-1992 n. 7526).

Nel caso in esame, le accuse rivolte dall'imputato nei confronti del dott. [Omissis] non apparivano prima facie inverosimili e infondate ed erano, pertanto, astrattamente idonee all'apertura di indagini preliminari; il che e' sufficiente ai fini della configurabilita' del delitto di calunnia.

5) La sentenza impugnata risulta immune da censure anche nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia.

La piena consapevolezza della innocenza della persona incolpata, infatti, si evince chiaramente dalle circostanze e dalle modalita' della condotta dell'imputato, il quale, anche in considerazione della sua qualita' professionale, non poteva non rendersi conto della falsita' delle accuse di "palese e sistematico ostracismo" rivolte nei confronti di un magistrato che, come si e' visto, in una sola occasione aveva emesso, quale componente del Collegio, una sentenza nei confronti di una parte da lui difesa, definendo il giudizio su una mera questione di procedibilita', senza entrare nel merito.

6) Sotto altro profilo, si rileva che non appare pertinente il riferimento, contenuto nel ricorso, alla disciplina dettata dall'articolo 45 c.p.p., come novellato dalla Legge 7 novembre 2002, n. 248, dalla quale il ricorrente intende inferire di aver agito nel legittimo esercizio del diritto - rilevante come esimente ex articolo 51 c.p.-, di critica, impugnazione e segnalazione "ex legitima suspicione", agli organi competenti, di eventuali pericoli di travisamento dell'equilibrio e dell'imparzialita' del giudicante, dovuti a motivi politici.

A parte il rilievo che la norma richiamata disciplina la materia - del tutto estranea al presente giudizio - della rimessione del processo, deve senz'altro escludersi che rientri nell'ambito del legittimo esercizio di un diritto, e in particolare di quello di critica, il formulare accuse calunniose nei confronti di una persona di cui si conosca l'innocenza.

Cio' e' tanto vero che, come e' stato rilevato nella sentenza impugnata, persino nell'esercizio del diritto di difesa in senso stretto nell'ambito di un processo penale non puo' ritenersi scriminata la calunnia.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, infatti, integra il delitto di calunnia la condotta dell'imputato che non si limiti a negare la sussistenza dei fatti addebitatigli, ma accusi terzi, di cui conosca l'innocenza, di fatti criminosi, in quanto, in tal caso, non ricorrono le condizioni richieste perche' si configuri il legittimo esercizio del diritto di difesa e quindi la causa di giustificazione di cui all'articolo 51 c.p. (Cass. Sez. 6, 5-11-2002/9-3-2003 n. 9929; Sez. 6, 13-56-2008 n. 26019; Sez. 2, 1-7-2009 n. 28620).

7) Il ricorrente, inoltre, non puo' invocare a discolpa della sua condotta calunniosa la causa di non punibilita' prevista dall'articolo 598 c.p. in relazione "alle offese contenute negli scritti presentati o ai discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorita' giudiziaria, ovvero dinanzi ad un'Autorita' amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo".

La norma in esame, infatti, come e' reso ben evidente dal suo tenore letterale, si riferisce esclusivamente alle "offese" contenute negli scritti e nei discorsi difensivi delle parti o dei loro patrocinatori, e non puo' trovare, quindi, applicazione in relazione alle eventuali espressioni calunniose contenute in tali atti.

8) Anche le doglianze inerenti al reato di diffamazione sono infondate.

Si palesano corrette, sul piano logico e giuridico, le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, secondo cui il qualificare, come ha fatto il [Omissis] nell'esposto del 7-8-2001, un provvedimento giudiziale come "insipiente", ovvero espressione di "inumano formalismo giuridico", l'attribuire a un magistrato una sensibilita' "tale da rasentare quella di un soggetto autistico o di uno schizofrenico catatonico", un atteggiamento "inumano e robotico", e il dargli del totalmente incapace a gestire cause in materia matrimoniale, rappresentano insulti che non hanno nulla a che vedere con la critica del provvedimento (peraltro collegiale) emesso dal dot. x. , ma si risolvono in un'offesa alla reputazione del magistrato.

Legittimamente, pertanto, il giudice del gravame ha escluso che tali espressioni possano ritenersi scriminate ai sensi dell'articolo 51 c.p. o dell'articolo 598 c.p., essendosi in presenza di accuse sul piano personale alla onorabilita' del magistrato, totalmente svincolate dalla prospettazione di una tesi giuridica e prive di qualsiasi collegamento strumentale con le difese del processo, definito, come si e' rilevato, sulla base di una valutazione di inammissibilita' della domanda, insuscettibile, come tale, di altre valutazioni.

Tali conclusioni si pongono in linea col consolidato indirizzo della giurisprudenza, secondo cui, in tema di diffamazione, il limite all'esercizio del diritto di critica (rilevante ai fini dell'esimente di cui all'articolo 51 c.p.) deve ritenersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalita' di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacche', in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta (Cass. Sez. 5, 8-2-2000 n. 3477; Sez. 5, 16-12-1998/25-1-1999 n. 935; Sez. 5, 11-3-1998 n. 5772).

In particolare, con riferimento alla diffamazione nei confronti di un magistrato, la Suprema Corte ha chiarito che il provvedimento giudiziario puo' essere oggetto di critica anche aspra, in ragione dell'opinabilita' degli argomenti che li sostengono, ma non e' lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell'autore del provvedimento stesso (Cass. Sez. 5, 11-11-2008/20-1-2009 n. 2066).

Nel caso in esame, le espressioni offensive usate nell'esposto presentato dall'odierno ricorrente si traducono in gratuiti attacchi personali nei confronti della parte lesa, travalicando i limiti di un meditato e sereno diritto di critica al provvedimento giudiziale dalla stessa adottato.

Poiche', inoltre, per quanto accertato dai giudici di merito, le offese rivolte nei confronti del magistrato erano prive di qualsiasi collegamento strumentale con le difese del processo, si verte al di fuori dell'ambito di operativita' dell'esimente configurata dall'articolo 598 c.p.; esimente che, peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non e' applicabile alle espressioni offensive contenute, come nel caso in esame, in un esposto indirizzato al Vicepresidente del Consiglio Superiore della magistratura, al Ministro della Giustizia e al Dirigente dell'ufficio d'appartenenza del magistrato stesso, e diretto alla instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di quest'ultimo, nell'ambito del quale l'esponente non puo' essere considerato "parte" (Cass. Sez. 5, 11-11-2008/20-1-2009 n. 2066).

9) Prive di pregio si palesano altresi' le censure mosse con l'ottavo motivo di ricorso in ordine alla mancata ammissione dell'esame testimoniale di Tr. Ad. , e cioe' della parte assistita dall'avv. [Omissis] nella causa civile di separazione nell'ambito della quale e' stata emessa la contestata sentenza del 3-5-2001.

Deve rammentarsi che, a mente dell'articolo 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale, al quale puo' farsi ricorso solo quando il Giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalita', "di non poter decidere allo stato degli atti"; ed una tale impossibilita' puo' sussistere solo quando i dati probatori gia' acquisiti siano incerti, nonche' quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisivita', nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per se' oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Cass. Sez. 3, 22-1-2008 n. 8382; Sez. 3, 23-5-2007 n. 35372; Sez. 3, 29-1-2004 n. 3348).

Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha dato atto della inutilita' dell'approfondimento istruttorio richiesto dalla difesa, spiegando, con argomenti coerenti sul piano logico e come tali non sindacabili nel giudizio di cassazione, che il "mandato" ricevuto dalla cliente di provocare un'azione disciplinare nei confronti del dot. x. , ove equivalesse alla presentazione di un esposto contenente accuse calunniose, non varrebbe a scriminare la condotta del [Omissis] , ma potrebbe al piu' portare alla prova di un concorso morale della persona che aveva istigato quest'ultimo.

Non e' possibile valutare in questa sede, d'altro canto, le ulteriori conseguenze che il ricorrente intende riconnettere alla deposizione della teste, sotto il profilo del possibile riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 61 c.p., n. 1, trattandosi di circostanza non invocata con i motivi di appello.

10) Contrariamente a quanto dedotto con gli ultimi due motivi di ricorso, non risulta ancora maturato (ne', tanto meno, lo era alla data della sentenza di appello) il termine di prescrizione dei reati contestati.

Nel premettere che, nella specie, il regime di prescrizione applicabile e' quello anteriore alla novella introdotta dalla Legge n. 251 del 2005 (entrata in vigore in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado), si osserva che, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, occorre avere riguardo alla fattispecie criminosa nella sua concreta e specifica configurazione finale, cosi' come accertata e descritta dal giudice in sentenza a seguito dell'applicazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti (Cass. Sez. 6, 9-1-2003 n. 25680; Sez. 2, 15-4-1997 n. 5354) e del relativo giudizio di comparazione (Cass. Sez. 5, 24-6-1983 n. 8788; 30-10-2984, Apis).

Nella fattispecie in esame, pertanto, ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato di calunnia, deve aversi riguardo, ai sensi del previgente articolo 157 c.p., al massimo della pena stabilita dalla legge per tale delitto, tenuto conto della diminuzione minima (1 giorno di reclusione) prevista per le attenuanti generiche concesse in termini di prevalenza sull'aggravante contestata.

Ne consegue che, essendo prevista dalla legge, per il reato concretamente ritenuto in sentenza, una pena detentiva non inferiore ai cinque anni ed inferiore ai dieci anni, a norma del combinato disposto degli articoli 157, 158, 160 e 161 c.p. il termine di prescrizione del delitto in esame e' di complessivi quindici anni dalla data di consumazione del reato (7-8-2001).

Tale termine, a tutta evidenza, non risulta ancora compiuto, a prescindere dai periodi di sospensione di cui si dira' in prosieguo.

Alla data della presente decisione, peraltro, non risulta prescritto nemmeno il delitto di diffamazione.

Al termine di prescrizione di sette anni e mezzo previsto, in base al combinato disposto dei previgenti articoli 157, 158, 160 e 161 c.p., per il reato in esame, occorre infatti aggiungere i numerosi periodi di sospensione relativi ai rinvii disposti su richiesta di parte, che, in base ai calcoli (non contestati dal ricorrente) effettuati a pag. 4 della sentenza impugnata, ammontano complessivamente a 1 anno, 2 mesi e 4 giorni per il dibattimento di primo grado e a 2 mesi e 28 giorni per quello di appello.

11) Le censure di omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione, sollevate dalla difesa con i motivi aggiunti, sono manifestamente infondate, trattandosi di beneficio non invocato con i motivi di appello e in relazione al quale, pertanto, la Corte distrettuale non era tenuta a motivare.

12) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.