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Fallimentare - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta per distrazione

Stato di insolvenza presupposto del fallimento - Evento del reato - Configurabilità - Nesso di causalità con la condotta distrattiva - Necessità - Conoscenza e volontà dello stesso da parte dell'agente - Necessità. Corte di Cassazione, Penale Sez. 5, Sentenza n. 47502 del 24/09/2012 Ud. (dep. 06/12/2012 )



Corte di Cassazione, Penale Sez. 5, Sentenza n. 47502 del 24/09/2012 Ud. (dep. 06/12/2012 )

Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che da luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo.

Legge Fallimentare art. 216