Reati societari - Amministratore di società - Distrazione di denaro in danno della società
Assenza di conflitto d'interessi - Reato configurabile - Appropriazione indebita - Assenza di danno per i soci - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3397 del 16/11/2012 Cc. (dep. 23/01/2013 )
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3397 del 16/11/2012 Cc. (dep. 23/01/2013 )
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di infedeltà patrimoniale previsto dall'art. 2634 cod. civ., l'erogazione di denaro compiuta dall'amministratore di una società di capitali in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale, in assenza di una preesistente situazione di conflitto d'interessi con l'ente, senza che possa rilevare l'assenza di danno per i soci. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di somme formalmente appostate in bilancio, riconducibili ad operazioni inesistenti giustificate da false fatturazione, o comunque provento di evasione fiscale, e sottratte alla società senza valida giustificazione economica).