Riproposizione delle questioni già disattese in primo grado - Inammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1470 del 20/11/2012 Cc. (dep. 11/01/2013 )
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1470 del 20/11/2012 Cc. (dep. 11/01/2013 )
Non è inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello che riproponga questioni già tutte prospettate in primo grado e disattese dal primo giudice, non comportando tale gravame alcuna preclusione ad una piena rivisitazione nel merito. (La Corte ha precisato in motivazione che il diritto ad ottenere un nuovo pieno giudizio non può essere impedito neppure dal principio di ragionevole durata del processo).