Reati informatici - accesso abusivo a sistema informatico
ipotesi aggravata del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio- accesso autorizzato- finalità estrenee all’ufficio – abuso come sviamento del potere – rilevanza-Cass. sez. un., sentenza n. 41210 del 8.09.2017- commento di Maria Beatrice Magro – Avvocato del Foro di Roma
Con sentenza n.41210 depositata in data 8 settembre 2017, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno affrontato la questione della rilevanza penale della condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nell’ambito dei propri poteri e mansioni, acceda ad un sistema informatico di cui dispone legittimamente le chiavi di accesso per finalità personali, e non pubbliche, e al di fuori degli orari d’ufficio.
Il caso concerne l’accesso al Registro informatizzato delle notizie di reato, c.d. Re.Ge., da parte dei funzionari abilitati, ma al fine di fornire informazioni a conoscenti, al di fuori delle loro mansioni d’ufficio.
Le Sezioni unite, in proposito, hanno invertito il precedente orientamento giurisprudenziale che ne negava la riconducibilità all’art. 615 ter, 2 comma, n.1 c.p. , sul presupposto che colui che è abilitato ad accedere al sistema, non commette il reato se si avvale delle chiavi di accesso, anche se per finalità estranee all’ufficio, e ciò in quanto non si realizza una violazione dei doveri d’ufficio.
In senso opposto, le Sezioni unite ritengono che è abusivo l’accesso non solo di chi è privo di un titolo abilitativo, ma anche l’accesso di chi eserciti tale facoltà o potere per finalità diverse da quelle per le quali è conferito, anche se ciò non si traduca nella violazione di specifiche disposizioni regolamentari. La condotta abusiva, dunque, non è solo quella di colui che supera le barriere di accesso, che acquisisce illegittimamente le credenziali, ma anche quella di colui che, pur abilitato e quindi nel pieno rispetto delle regole, ne faccia un uso privato e personale.
Richiamando i principi propri del pubblico impiego, i codici comportamentali e, in primis, i principi costituzionali, la Suprema corte accoglie una nozione meno formalistica di abuso del pubblico ufficiale, che comprende tanto le condotte di violazione di legge tanto quelle di eccesso di potere, ovvero di uso del potere in violazione dei doveri di fedeltà che connotano la funzione pubblicistica. L’autorizzazione ad accedere al Servizio informatico delle notizie di reato registro generale non equivale ad un’autorizzazione illimitata di accesso alle informazioni in esso custodite, a prescindere dalle necessità collegate al servizio.
In breve, il concetto di accesso abusivo descrive sia la condotta in violazione dei doveri rileva, sia quelle che faccia un uso distorto acceda o per ragioni ontologicamente estranee e diverse rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.