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Rapina - La siringa può essere considerata un'arma

Penale e Procedura penale - Rapina - La siringa può essere considerata un'arma (Cassazione , sez. II penale, sentenza 22.04.2004 n. 18905 )

Motivi della decisione

M.S. impugna la sentenza della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di rapina tentata aggravata dall’uso di arma, individuata in una siringa.

Con il ricorso denuncia la violazione dell’articolo 628 Cp, rilevando come, non essendo stata pronunciata alcuna espressione minacciosa, l’atto di puntare una siringa con l’ago protetto dal cappuccio di plastica non avrebbe potuto essere ritenuto idoneo ad integrare minaccia, né tale strumento essere considerato arma.

Le doglianze sono infondate.

I giudici di merito hanno invero ritenuto minaccioso nella sua globalità – e tale venne percepito sia dalla persona offesa sia da quella che le prestò soccorso – l’atteggiamento dell’imputato ed in particolare il gesto di puntare la siringa – coperto o meno che fosse l’ago - nei confronti di chi teneva un portafogli in mano; né può trascurarsi, secondo i principi della logica comune, che il brandire un simile oggetto, per il grave rischio di contagio di malattie gravissime che notoriamente la puntura potrebbe provocare, costituisce atto certamente idoneo ad integrare la prospettazione del danno ingiusto che costituisce elemento della rapina.

Allo stesso modo non può sostenersi che debba essere esclusa la natura di arma della siringa che venga utilizzata per incutere timore: dal disposto dell’articolo 4, comma secondo, della legge 110/75, secondo il quale devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo, possano essere utilizzati per l’offesa alla persona, deriva che anche l’oggetto in questione, quando sia utilizzato a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi arma anche ai fini dell’applicazione delle aggravanti previste dall’articolo 628, comma terzo, n. 1 e dall’articolo 585 Cp (sez. II, 24 maggio 1990, Massimino, rv 186774 e sez. II, 28 marzo 1996, Bevilacqua, rv 205278).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2004.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 aprile 2004.