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Tentata truffa aggravata - mancata timbratura
Tentata truffa aggravata - mancata timbratura dell'apposito marcatempo - omissione idonea a indurre in inganno il datore dilavoro circa la durata del servizio
Tentata truffa aggravata - mancata timbratura dell'apposito marcatempo - omissione idonea a indurre in inganno il datore di lavoro circa la durata del servizio (Corte di Cassazione - Sezione II penale - Sentenza 9 ottobre 2002, n. 33891)
Corte di Cassazione - Sezione II penale - Sentenza 9 ottobre 2002, n. 33891
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 20 novembre 1996 del pretore di Ancona, sezione distaccata di Osimo, Xxxxxxx Mariella e Yyyyyy Giorgio venivano ritenuti colpevoli del reato di tentata truffa aggravata (56, 640 cpv. n 1, 61 n. 9, 11 c.p.) in danno dell'azienda Usl 13 di Osimo e condannati, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, ciascuno alla pena di mesi tre di reclusione e lire 300.000 di multa (in Loreto, 22 ottobre 1992 ore 13,10).
Con sentenza 21 ottobre 1999 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata dagli imputati, in concorso con le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 c.p., ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, riduceva la pena a mesi uno, giorni dieci di reclusione e lire 150.000 di multa ciascuno, sostituendo per la Xxxxxxx la pena detentiva con lire 1.000.000 di multa (in totale lire 1.150.000 di multa), con revoca alla stessa del beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza gravata.
Dalle indagini svolte era risultato che i due imputati, dipendenti della Usl, si trovavano nella sala mensa alle 13,10 senza aver timbrato l'apposito marcatempo. L'omissione era idonea a indurre in inganno il datore di lavoro circa la durata del servizio dei due dipendenti, e a provocare un danno alla Usl in quanto il tempo trascorso alla mensa per consumare il pasto non era retribuito.
L'omissione non era attribuibile a colpa (una dimenticanza, secondo gli imputati), ma a dolo (i prevenuti si erano affrettati a timbrare alle 13,15 e alle 13,20, subito dopo l'intervento dei militari del Nas), in considerazione della rilevanza dell'adempimento nel contesto del rapporto di servizio e della diffusione di un tale comportamento illegittimo tra i dipendenti dell'ospedale di Loreto, deducibile dalla nota del 16 ottobre 1992 del coordinatore amministrativo (fol. 59).
Né il dolo degli imputati era escluso della prenotazione per le ore 13 del servizio mensa, da loro effettuata al mattino, che, se consentiva un controllo amministrativo sulla pausa da parte della Usl non ne eliminava il danno, in quanto la circostanza era irrilevante ai fini della prova dell'effettivo orario del pasto. Neppure influiva sulla valutazione del dolo il comportamento tenuto dai due imputati in epoca successiva ai fatti (con il conseguente rigetto della richiesta di acquisizione dei tabulati degli orari di servizio dei mesi di novembre e dicembre 1992, formulata dal difensore della Xxxxxxx).
Ricorre la Z.......... per l'annullamento della sentenza, perché il reato non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, in subordine, con rinvio, deducendo l'erronea applicazione delle norme sul tentativo, per l'inidoneità degli atti a commettere il reato di truffa, l'erronea applicazione dell'articolo 640 c.p. in ordine alle nozioni di profitto e di danno, l'erronea applicazione degli articoli 43 e 640 c.p. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la mancanza di motivazione per omessa valutazione di elementi decisivi acquisiti al processo.
Ricorre il Yyyyyy, deducendo la violazione dell'articolo 606, lettera e), c.p.p. e degli articoli 546, lettera e), 125, 3° comma, in relazione all'articolo 606, lettera c), c.p.p., in specie in ordine all'elemento psicologico del reato.
I motivi sono infondati, al limite dell'inammissibilità.
La tesi della «dimenticanza», situazione psicologica che si assume cessata con l'arrivo dei carabinieri che provvedevano a identificare le persone che si trovavano in mensa alle 13,10, e per il fatto di avere, i prevenuti, eseguito la timbratura subito dopo la loro identificazione, viene rinnovata in questa sede con vari argomenti, basati sull'enunciazione di massime di comune esperienza, o di travisamento dei fatti, tutti però relativi al merito della questione, non già ad un vizio di intrinseca e manifesta illogicità della sentenza, come richiesto dall'articolo 606, 1° comma, lett. e) del codice di rito.
Si contesta il dolo, in relazione alla pretesa inidoneità della condotta a configurare il tentativo di truffa, sulla base della circostanza della prenotazione del pasto, alla quale si attribuisce una rilevanza tale da escludere una possibilità di inganno o di errore del datore di lavoro, mentre si tratta di un argomento inconferente al giudizio sulla responsabilità penale, in quanto la retribuzione è corrisposta tenendo conto dei dati del marcatempo, né potrebbe essere altrimenti in quanto la richiesta di accedere alla mensa non implica automaticamente la perdita della retribuzione per un periodo di tempo predeterminato contrattualmente, seppure può servire a espletare successivi riscontri incrociati di natura amministrativa interna.
Del tutto logica appare la motivazione della sentenza impugnata che considera, al fini del dolo, il comportamento degli imputati così come contestato, non già i comportamenti tenuti in epoca precedente o successiva relativamente all'uso del marcatempo e in genere all'adempimento della prestazione lavorativa, la cui rilevanza può essere valutata unicamente nella determinazione della pena, ex articolo 133, 2° comma, c.p.
Per quanto attiene all'elemento obbiettivo del reato tentato, di cui al ricorso della Xxxxxxx, osserva il collegio che l'ammontare del danno (per un tempo non registrato di circa 15 minuti, secondo il ricorso) è stato valutato dalla corte territoriale nel concedere la relativa attenuante, ma esula dalla fattispecie della truffa o del tentativo.
Il fatto che la Usl abbia rinunciato a recuperare il danno nei confronti della Xxxxxxx, non elide la rilevanza penale della condotta, trattandosi della determinazione della persona offesa che non concerne l'idoneità della condotta a provocare una lesione del patrimonio della Usl.
L'infondatezza dei motivi comporta il rigetto dei ricorsi, con la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
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