Intercettazione - tecnica del c.d. ascolto remotizzato (roaming)
Nella specie si è fatto ricorso alla tecnica del c.d. ascolto remotizzato (roaming), in base alla quale l'intercettazione avviene tecnicamente presso la Procura, ma il segnale viene fatto rimbalzare, con una differenza temporale di pochi secondi, presso gli uffici della polizia giudiziaria, dove l'addetto utilizza l'apparecchio per ascoltare: in questo modo, l'intercettazione è attestata in Procura e il rimbalzo del segnale viene fatto esclusivamente per ragioni di semplificazione organizzativa, per consentire cioè all'ufficiale di polizia giudiziaria addetto al controllo delle conversazioni intercettate di lavorare alla sua postazione abituale e di procedere all'ascolto e alla stesura del c.d. brogliaccio (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza del 25 febbraio 2009, n. 8578)