Misure di prevenzione e antimafia - Misure patrimoniali
Misure di prevenzione e antimafia- Misure patrimoniali- Soggetti pericolosi ex art. 1 L. N. 1423 del 1956
La Corte ha affermato che le misure patrimoniali di prevenzione previste nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa o, dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008, di uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p., si applicano anche nei confronti dei soggetti pericolosi ai sensi dell’art. 1, nn. 1) e 2), legge n. 1423 del 1956, attesa la natura meramente formale e non recettizia del rinvio operato all’art. 1 legge n. 575 del 1965 da parte dell’art. 19 della legge n. 152 del 1975. Corte di Cassazione - Sentenza n. 33597 udienza del 15 maggio 2009 - depositata il 1° settembre 2009 (fonte: dal sito web della Corte di Cassazione)
Testo Completo:
Corte di Cassazione - Sentenza n. 33597 udienza del 15 maggio 2009 - depositata il 1° settembre 2009 (fonte: dal sito web della Corte di Cassazione)
(Sezione Seconda Penale, Presidente G. Casucci, Relatore G. Diotallevi) (fonte: dal sito web della Corte di Cassazione)