reato – prescrizione – l. n. 251 del 2005 – norma transitoria – pendenza del procedimento in grado di appello Le Sezioni Unite, ribadendo sul punto l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza della Suprema Corte e richiamando le motivazioni della sentenza n. 393 del 2006 della Corte Costituzionale, hanno affermato che ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla l. n. 251 del 2005, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più favorevoli, trattandosi di accadimento idoneo, sia in relazione al momento processuale in cui interviene, sia con riguardo al suo contenuto di verifica fattuale e di imposizione punitiva, a segnare la linea di demarcazione temporale tra la pregressa e la nuova normativa. (Corte di Cassazione Sentenza n. 47008 del 29 ottobre 2009 - depositata il 10 dicembre 2009)
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