Misure cautelari - provvedimento di sequestro preventivo
23 Gennaio 2010 - Misure cautelari - provvedimento di sequestro preventivo Misure cautelari - provvedimento di sequestro preventivo - unita' immobiliare abitativa - utilizzata per occultare i proventi illeciti tratt dall'attivita' di spaccio di sostanza stupefacente Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 21 dicembre 2009, n. 48926
Misure cautelari - provvedimento di sequestro preventivo - unita' immobiliare abitativa - utilizzata per occultare i proventi illeciti tratt dall'attivita' di spaccio di sostanza stupefacente Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 21 dicembre 2009, n. 48926
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza del 21 dicembre 2009, n. 48926
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso -
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il Riesame ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. ai sensi della Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies, commi 1 e 3 avente ad oggetto una unita' immobiliare abitativa intestata a C. R. , madre di Ca. Ma. . Il Tribunale ha ritenuto l'intestazione operata fittiziamente in favore del Ca. al fine di occultare i proventi illeciti che questi trarrebbe dall'attivita' di spaccio di sostanza stupefacente di cui e' indagato.
Avverso tale decisione, tramite il difensore hanno proposto ricorso sia il Ca. che la C. deducendo:
1) violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dei requisiti per confiscare. Si richiamano, in proposito, I principi giurisprudenziali enunciati da questa S.C. sottolinenando il fatto il giudice di merito non ha fornito nessun elemento incontrovertibile in ordine ai due presupposti cardine della a) assenza di qualsivoglia ragionevole giustificazione in ordine alla provenienza dei beni e, b), della sproporzione rispetto al reddito.
Si soggiunge che, anche in punto di disponibilita' del bene, la decisione e' censurabile in quanto, a differenza di cio' che avviene quando il bene di cui si assume la illecita acquisizione sia intestato alla medesima persona indagata, nel caso di intestazione a terzi, non vi e' alcuna inversione dell'onere della prova e deve essere l'accusa a dimostrare la ritenuta interposizione fittizia "sulla base, non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravita' precisione e concordanza" (sez. n, 23.6.04, paiumbo, n. 35628).
Si osserva, infine, che anche la "sproporzione" tra i valori economici in gioco deve essere oggetto di un accertamento rigoroso e non, come avvenuto nella specie, di meri conti aritmetici e comparativi tra gli stipendi ed il valore degli immobili.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Il ricorso e' manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
Indipendentemente dalla qualificazione formale data al vizio denunciato, e' evidente dai contenuti, che cio' di cui discute il ricorrente e' esclusivamente la motivazione data dai giudici di merito per sostenere la propria decisione essendo, pero', pacifico che un vizio della motivazione non da luogo a violazione di legge (articolo 606 c.p.p., lettera b) tranne che nei casi di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione meramente apparente ma non l'illogicita' manifesta, (la quale ultima puo' denunciarsi nel giudizio di legittimita' soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'articolo 606 c.p.p., lettera e) (S.U., 28.1.04, Bevilacqua, Rv. 226710).
Conseguentemente, neppure invocando un asserito vizio di violazione di legge e' possibile chiedere al giudice di legittimita' una rilettura degli atti probatori per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi piu' favorevole alla tesi del ricorrente (sez. 3, 28.1.09, Carrarini, n. 3825).
Cio' e', invece, proprio quanto avviene nella specie ove il ricorrente si duole delle conclusioni cui e' pervenuto il Tribunale per il Riesame auspicando una diversa valutazione degli elementi da questo esaminati.
In realta' - al contrario di cio' che si asserisce (attraverso la negazione apodittica delle argomentazioni dei giudici) - il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, da ampiamente e logicamente conto del proprio ragionamento valorizzando attentamente gli elementi oggettivi che concorrono a costituire il fumus del delitto ipotizzato (cui devono chiaramente ritenersi riferibili i beni oggetto di sequestro) e, quindi, la evidente sproporzione tra la disponibilita' di tali beni ed il reddito dichiarato.
L'analisi e' accurata e passa, in primo luogo, attraverso il richiamo dei numerosi dati procedimentali dai quali emerge, in primo luogo, la chiara natura dell'attivita' illecita svolta dal Ca. (v. sommarie informazioni testimoniali dei "clienti" e sequestri a suo carico) per passare al coinvolgimento della madre dell'indagato (v. p.v. sequestro che attestano del rinvenimento della droga, unitamente a lembi di plastica termosaldata, e denaro contanti dentro un fiasco, nel garage della casa della madre, C. R. ) a conferma dell'appoggio logistico che essa dava al figlio. Vi sono, poi, le intercettazioni telefoniche dalle quali, dice il Tribunale "si evince il coinvolgimento nella stessa attivita' criminosa della madre del Ca. , C. R. , e tale In. Gi. , principale collaboratore del Ca. " ed, ancora, il rinvenimento di somme in contanti di denaro - riferite dalla donna al figlio - presso la casa di via delle (***), della madre.
Tutto cio' premesso, il Tribunale procede oltre rilevando che la donna e' pensionata ed ha un reddito di circa 1.260 e mensili mentre il marito, padre di Ca. , e' affetto a gravi patologie ed "ha goduto, nel 2006 di redditi per totali euro 5882,37 (cfr. cud prodotto dalla stessa difesa)" e "la nonna del Ca. ha goduto nel 2006 di redditi per euro 11.869 (cfr. cud prodotto dalla difesa)".
A fronte di siffatta, complessiva, situazione reddituale della C. e del proprio nucleo familiare, eloquentemente sintomatico e' che, il 19.12.01, ella abbia sottoscritto "Il contratto preliminare per l'acquisto di una appartamento sito nel comune di (***), al prezzo di lire 68.500.000; che in data (***), C. F. acquistava un immobile in via (***), da tale Sc. , per l'importo di euro 50.000, che per l'acquisto, la C. otteneva in mutuo bancario decennale al somma di euro 38.000; che il (***) la C. vendeva a tale Ru. lo stesso immobile al prezzo di euro 165.000; che, poco prima della vendita la C. estingueva il mutuo, che in data (***) la C. R. acquistava dai coniugi Bo. l'immobile di via (***) al prezzo dichiarato in atti di euro 212.000".
Ineccepibile ed assolutamente logica e', pertanto, la considerazione dei giudici secondo cui "e' evidente che la C. ha gestito delle disponibilita' economiche che non si giustificano ne' con la pensione sua, del marito e/o della nonna del Ca. ".
Per altro, la riconducibilita' al Ca. , di tali significative somme investite, si desume, non solo, per logica ma anche pertabulas (come dice il Tribunale per il Riesame) dalle intercettazioni telefoniche.
Decisivo e definitivamente convincente dell'argomentare del Tribunale e', da ultimo, il rilievo che ne' Ca. , ne' la fidanzata, con la quale egli convive, "abbiano mai svolto attivita' lavorativa".
Nel dichiarare, conseguentemente, l'inammissibilita' del presente ricorso, seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1000.
P.Q.M.
Visti l'articolo 637 c.p.p., e ss..
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1000.