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Stalking - Reato - Gli appostamenti fuori dalla scuola che impaurisconol'adolescente con sguadri insistenti e minacciosi concretizzano il reato

Gli appostamenti fuori dalla scuola che impauriscono l'adolescente con sguadri insistenti e minacciosi concretizzano il reato ex articolo 612 bis c.p.. - il reato di atti persecutori e' stato inserita nel nostro ordinamento a tutela della liberta' morale della persone e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente: - un perdurare e grave stato di ansia o paura, - un fondato timore per la propria incolumita' o per quella di persona comunque affettivamente legata; - la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 26 marzo 2010, n. 11945)

Stalking - Reato - Gli appostamenti fuori dalla scuola che impauriscono l'adolescente con sguardi insistenti e minacciosi concretizzano il reato ex articolo 612 bis c.p.. - il reato di "atti persecutori" e' stato inserita nel nostro ordinamento a tutela della liberta' morale della persone e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente: - un perdurare e grave stato di ansia o paura, - un fondato timore per la propria incolumita' o per quella di persona comunque affettivamente legata; - la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 26 marzo 2010, n. 11945)

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 26 marzo 2010, n. 11945

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza emessa in sede di riesame il 4.8.2009, il Tribunale di Messina ha confermato il provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Barcellona, con il quale e' stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di Gr. An. , in ordine al reato ex articolo 612 bis c.p..

Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento all'articolo 612 bis c.p., agli articoli 273, 274, 275 e 282 c.p.p., nonche' per vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha ridotto la parte motiva relativa alla qualificazione giuridica di fatto a poche espressioni con cui esprime giudizio positivo sulle argomentazioni contenute nell'ordinanza cautelare, senza specificare per quali ragioni i comportamenti dell'imputato avrebbero integrato l'ipotesi di molestia o avrebbero il carattere di abitualita'.

Quanto all'elemento psicologico il Tribunale esprime la sussistenza del dolo generico, senza fornire alcun elemento a sua giustificazione.

A giudizio del ricorrente, il giudice del riesame ha complessivamente omesso di effettuare un'analitica dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi legittimanti il riconoscimento della base indiziaria del provvedimento coercitivo e delle esigenze cautelari.

Altra censura riguarda l'assenza di valutazione sull'adeguatezza e proporzionalita' della misura degli arresti domiciliari, valutazione sollecitata dai rilievi critici della difesa.

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati.

Il tribunale del riesame, ha delineato il quadro indiziario grazie a un'accurata analisi delle principali fonti conoscitive, attivate nel corso delle indagini preliminari. Ha fondato cosi' il sui convincimento sulle dichiarazioni della minore nonche' su quelle della nonna, La. Sp. Sa. An. e della madre Ga. Ri. con le quali la fanciulla si era confidata. Dalle loro deposizioni e' emerso che, in piu' giorni, compresi tra fine *** dell'anno allora in corso, spesse quotidianamente, la minore, dell'eta' di 12 anni, mentre era in attesa dell'autobus di linea, alla fermata posta nei pressi della propria abitazione, era stata avvicinata da un uomo, alla guida di un furgone, che le aveva rivolto apprezzamenti, mandandole dei baci e l'aveva invitata a salire sul veicolo. Il giorno ***, l'uomo si era recato alla scuola della minore, rimanendo dinanzi all'istituto, rivolgendole sguardi insistenti e minacciosi.

Questi fatti avevano fortemente turbato la minore, tanto da indurla a chiedere ai familiari di non recarsi piu' a scuola per timore per la propria incolumita' fisica.

Grazie ad operazioni di osservazione, effettuate dai carabinieri e' risultato che effettivamente il conducente del furgone - identificato con certezza nell'attuale indagato - era piu' volte, anche a brevi intervalli, passato dinanzi all'abitazione della minore, rivolgendovi lo sguardo con insistenza.

Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, l'ordinanza del tribunale del riesame - esaminata adeguatamente la piena credibilita' delle principale fonte conoscitiva - ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, in ordine al reato ex articolo 612 bis c.p., esponendo argomentazioni tecnicamente corrette, in ordine alla collocazione dei comportamenti del Gr. An. nell'ipotesi criminosa (c.d. stalking, letteralmente "atto di fare la posta alla preda") introdotta con il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, articolo 7, convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38.

Come e' noto, la norma sul reato di "atti persecutori" e' stato inserita nel nostro ordinamento a tutela della liberta' morale della persone e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente:

- un perdurare e grave stato di ansia o paura,

- un fondato timore per la propria incolumita' o per quella di persona comunque affettivamente legata;

- la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

E' evidente la precisa conformita' alla norma in esame, della qualificazione giuridica delle condotte del Gr. An. contenuta nella motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove pone in evidenza i caratteri di reiterazione nel tempo delle illecite condotte del Gr. An. , che si sono succedute per un ampio arco di tempo, con cadenza anche quotidiana, tanto da giustificare, nel corso delle indagini preliminare, l'accertamento del perdurante stato patologico da esse causato nella vittima.

Pienamente corretta e' la definizione di tali atti come molesti, cioe' forieri di alterazione della serenita' e dell'equilibrio della minore, in quanto diretti a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso dalla destinataria.

L'ordinanza ha poi analizzato la realizzazione di uno dei tre tipici eventi, delineati dalla norma in esame e cioe' il perdurante e grave stato di ansia e di paura, in quanto ha compiutamente descritto il destabilizzante turbamento psicologico della minore, che ripetutamente ha manifestato il suo stato nei racconti alla nonna e alla madre, giungendo fino a esprimere l'intento di rinunciare a recarsi a scuola. La non realizzazione di questo intento ha evitato che la condotta del Gr. An. determinasse anche un altro evento previsto dalla norma (l'alterazione delle proprie abitudini di vita).

Sul dolo generico ravvisabile in questi comportamenti seriali del Gr. An. , l'ordinanza si e' ugualmente espressa in maniera del tutto adeguata e completa, avendo messo in risalto come l'indagato, passando ripetutamente nei luoghi frequentati dalla minore, proprio negli orari in cui ella era solita ivi trovarsi, abbia dimostrato di rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati.

L'ordinanza ha dato un giustificazione pienamente corretta alla prognosi negativa, ex articolo 274 c.p.p., lettera c), sui futuri comportamenti del Gr. An. , mediante:

a) il richiamo alla gravita' dei fatti e alle modalita' di esecuzione in danno della persona offesa;

b) il richiamo ad altro gravissimo comportamento del Gr. An. , tenuto il *** successivo, in danno di altra minore.

Ugualmente e' aderente alla disciplina sui requisiti di adeguatezza e proporzione della coercizione personale in atto, il rilievo dato dall'ordinanza alla capacita' a delinquere del Gr. An. e all'inidoneita' di altra misura meno gravosa a far fronte a esigenze di prevenzione speciale di cosi' alto spessore.

La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso comporta la declaratoria della sua inammissibilita', cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.