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Misure cautelari personali - arresti domiciliari

Misure cautelari personali - arresti domiciliari - persona sottoposta a indagini per associazione mafiosa, gestione abusiva di rifiuti, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato - attivita' criminosa complessa e sofisticata protratta (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 21maggio 2010, n. 19510)

Misure cautelari personali - arresti domiciliari - persona sottoposta a indagini per associazione mafiosa, gestione abusiva di rifiuti, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato - attivita' criminosa complessa e sofisticata protratta (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 21 maggio 2010, n. 19510)

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 21 maggio 2010, n. 19510


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello de libertate proposto dal pubblico ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Sa. Br. persona sottoposta a indagini per associazione mafiosa, gestione abusiva di rifiuti, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato.

Hanno ritenuto i giudici del merito che sussistono gravi indizi della partecipazione dello spedizioniere Sa.Br. a un'organizzazione che vende come pezzi di ricambio usati vetture di cui e' stata dichiarata falsamente la rottamazione; e poi esporta i veicoli come vetture usate, anziche' come rifiuti speciali. E hanno aggiunto, quanto al presupposto cautelare della misura, che sussiste il pericolo di reiterazione delle condotte criminose, in ragione della sofisticata organizzazione cui Sa.Br. partecipa, sfruttando a fini illeciti la propria attivita' professionale.

Ricorre per cassazione il difensore di Sa.Br. e propone sei motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 48 e 479 c.p. e vizio di motivazione della decisione impugnata.

Sostiene che dalla documentazione allegata alle dichiarazioni doganali presentate da Sa.Br. risultava chiaramente che venivano esportati veicoli demoliti, benche' la dichiarazione doganale li qualificasse come veicoli usati anziche' come rifiuti speciali. Aggiunge che comunque lo spedizioniere si limita a riportare la dichiarazione ricevute dal privato che ne richiede le prestazioni professionali e che risponde a norma dell'articolo 483 c.p. della eventuale falsita' delle sue dichiarazioni. Ed esclude che vi siano i presupposti per un suo concorso con il privato esportatore.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine alla partecipazione di Sa. Br. all'organizzazione criminosa.

Rileva che le novantatre operazioni di esportazioni addebitategli riguardano ben quattro anni. Sicche' si tratta di non piu' di due operazioni al mese; una frequenza che rende palese l'illogicita' della sua qualificazione come elemento indispensabile dell'organizzazione.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce contraddittorieta' della motivazione in ordine al presupposto cautelare della misura, rilevando come da un canto si sia affermato che il suo piu' recente contributo risale al ---, dall'altro canto si sia ritenuto attuale il pericolo di reiterazione dell'attivita' criminosa.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano escluso l'applicabilita' dell'indulto di cui alla Legge n. 241 del 2006, benche' abbiano riconosciuto che il suo piu' recente contributo alla presunta associazione criminosa risale al ---. Aggiunge che non e' plausibile la supposizione di un pericolo di reiterazione di un'attivita' criminosa esauritasi da oltre quattro anni e consistita nella partecipazione a novantatre esportazioni in quattro anni.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce che mancano i presupposti probatori del contestato delitto associativo, in quanto Sa. Br. neppure conosce gli altri indagati.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 275 c.p.p. e vizi di motivazione della decisione impugnata, sostenendo che sarebbe stata adeguata anche solo una misura interdittiva, come il divieto di esercitare la professione di spedizioniere.

2. Il ricorso e' infondato.

L'ordinanza impugnata e' congruamente giustificata con riferimento alla protrazione per oltre cinque anni (dal --- al ---) di un'attivita' criminosa complessa e sofisticata, che richiede una precisa suddivisione dei ruoli e una partecipazione non occasionale di persone professionalmente attrezzate, come lo spedizioniere Sa. Br. , di cui e' stata accertata la partecipazione alle spedizioni con falsa dichiarazione doganale.

Sulla base di tale ricostruzione della vicenda, infatti, i giudici del merito hanno ritenuto esistenti i presupposti sia probatorio sia cautelare della misura applicata.

Il ricorrente sostiene che egli si limitava a riprodurre nella dichiarazione doganale quanto riferitogli dall'esportatore. Ma come lo stesso ricorrente riconosce, era palese la difformita' tra la dichiarazione doganale riferita ad autovetture usate e i documenti che facevano riferimento ad autovetture demolite. Sicche' e' plausibile, e non censurabile in questa sede, il convincimento dei giudici del merito circa il necessario preventivo accordo di Sa. Br. per la riuscita delle operazioni reiterate con un ritmo di due per mese, certamente non irrilevante.

Quanto all'attualita' del pericolo di reiterazione delle condotte criminose e all'esclusione dell'applicabilita' dell'indulto, e' sufficiente il riferimento dei giudici del merito al fatto che l'associazione criminosa risulta attiva fino al ---. Sicche' non rileva il fatto che non risultino dichiarazioni di esportazione redatte da Sa.Br. dopo il ---, se, come incensurabilmente ritenuto dai giudici del merito, egli era inserito in un'associazione operativa sino al ---. E la stessa censura relativa all'adeguatezza della sola misura interdittiva, prescinde dalla considerazione per la contestata perdurante partecipazione di Sa. Br. all'associazione criminosa. Sicche' deve ritenersi che, allo stato, la misura risulti adeguatamente giustificata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.