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La condotta di chi, parcheggiando la propria autovettura in modo da bloccare quella di un altro automobilista, impedisca alla parte offesa di uscire dal proprio garage

Penale - La condotta di chi, parcheggiando la propria autovettura in modo da bloccare quella di un altro automobilista, impedisca alla parte offesa di uscire dal proprio garage, deve ritenersi integrativa del reato di violenza privata, di cui all'articolo 610 c.p. Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 29 novembre 2010, n. 42205

-Penale - La condotta di chi, parcheggiando la propria autovettura in modo da bloccare quella di un altro automobilista, impedisca alla parte offesa di uscire dal proprio garage, deve ritenersi integrativa del reato di violenza privata, di cui all'articolo 610 c.p.Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 29 novembre 2010, n. 42205
 

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 29 novembre 2010, n. 42205


IN FATTO

Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste censura la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Tarcento pronunciata in data 16 settembre 2009 nei confronti di SC. Di. , di S.A. e di DE. MA. Si. No. , imputati di lesioni personali e (apparentemente di minaccia), ma di poi prosciolti per remissione di querela.

Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, dal momento che le lesioni erano aggravate dall'uso dell'arma (una falce) e da futili motivi (come ascritto nel capo di imputazione), si' che non era proponibile la remissione di querela, trattandosi di fattispecie perseguibili d'ufficio. Che le minacce si sostanziavano, in realta' in ingiurie, ma dimostravano una condotta di violenza privata, reato anch'esso escluso dalla persecuzione privata.

IN DIRITTO

Il ricorso e' fondato.

L'articolo 585 c.p. sottrae al regime della perseguibilita' a querela il reato di lesioni.

La falce, essendo costituita da lama da taglio, di la' dell'ordinario impiego per scopi lavorativi, puo' essere usata per offendere. In quanto tale, essa e' riconducibile alla nozione di arma di cui all'articolo 585 c.p., comma 2, n. 2.

La condotta di chi, parcheggiando la propria autovettura in modo da bloccare quella di un altro automobilista, impedisca alla parte offesa di uscire dal proprio garage, deve ritenersi integrativa del reato di violenza privata, di cui all'articolo 610 c.p., fattispecie che esula dalla competenza per materia del giudice di pace.

E' frutto di errore materiale l'indicazione della norma violata nell'articolo 612 c.p., anziche' in quella di ingiurie di cui all'articolo 594 c.p. di cui al capo 2 ascritto alla SC. .

La Corte annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Udine, anche per la corretta formulazione delle imputazioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it