Furto in appartamento agevolato da ponteggi condominiali - Responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori - Responsabilità del condominio committente - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26900 del 19/12/2014
Nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26900 del 19/12/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051
Massime precedenti Conformi: N. 9707 del 1997
Massime precedenti Vedi: N. 6435 del 2009