responsabilità civile - precettori e maestri - prova liberatoria – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2413 del 04/02/2014
Danno cagionato a se stesso dall'allievo - Responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Natura giuridica - Conseguenze sul piano della distribuzione dell'onere della prova - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2413 del 04/02/2014
La responsabilità dell'istituto scolastico per i danni che l'allievo causa a sé stesso ha natura contrattuale e, dunque, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., l'istituto ha l'onere di provare che il danno sia stato determinato da causa non imputabile alla scuola o all'insegnante, per la cui dimostrazione occorre che siano provate le misure adottate dai docenti per evitare il verificarsi di eventi dannosi. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del Ministero per i danni subiti da un alunno nel corso di una gita scolastica, in cui, issatosi con altri compagni su di una catena ancorata a dei pilastri per farsi fotografare, ne era precipitato per il crollo di un pilastro; la Corte, in base all'accertamento compiuto dal giudice di merito, ha evidenziando che i docenti avrebbero potuto attivarsi per far scendere immediatamente gli alunni dalla catena, e che le modalità del fatto, richiedendo di necessità un minimo di tempo per il crollo del pilastro, avrebbero consentito l'assunzione di una qualche iniziativa).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2413 del 04/02/2014