responsabilità civile - proprietà di animali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17091 del 28/07/2014
Danno cagionato da animali - Responsabilità - Mero rapporto di proprietà o uso dell'animale e nesso causale tra comportamento dell'animale ed evento dannoso - Rilevanza - Necessità del comportamento (anche omissivo) del responsabile - Esclusione - Incidenza del caso fortuito sul nesso causale - Ripartizione dell'onere della prova. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17091 del 28/07/2014
Del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17091 del 28/07/2014