conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Cass. n. 15614/2014
Terzo acquirente - Collusione con il debitore - Necessità - Esclusione - Preliminare di compravendita - Alienazione del bene a diverso soggetto - Prova della specifica intenzione di pregiudicare le ragioni del promissario - Acquirente - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25614 del 03/12/2014
In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. Civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore. Tuttavia, nel caso di contratto preliminare di compravendita a seguito del quale il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un diverso soggetto, la prova che l'acquirente dell'immobile fosse a conoscenza del precedente contratto preliminare non è sufficiente, essendo necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25614 del 03/12/2014