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conservazione della garanzia patrimoniale‭ ‬-‭ ‬revocatoria ordinaria‭ (‬azione pauliana‭) ‬-‭ ‬condizioni e presupposti‭ (‬esistenza del credito,‭ ‬"eventus damni,‭ ‬consilium fraudis et scientia damni‭"‬) -‭ ‬Cass. n. 15614/2014

Terzo acquirente‭ ‬-‭ ‬Collusione con il debitore‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Preliminare di compravendita‭ ‬-‭ ‬Alienazione del bene a diverso soggetto‭ ‬-‭ ‬Prova della specifica intenzione di pregiudicare le ragioni del promissario‭ ‬-‭ ‬Acquirente‭ ‬-‭ ‬Necessità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25614‭ ‬del‭ ‬03/12/2014‭


In tema di azione revocatoria,‭ ‬la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente‭ ‬-‭ ‬prevista quale condizione dell'azione dall'art.‭ ‬2901,‭ ‬primo comma,‭ ‬n.‭ ‬2,‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori,‭ ‬non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore.‭ ‬Tuttavia,‭ ‬nel caso di contratto preliminare di compravendita a seguito del quale il promittente-venditore abbia alienato il bene oggetto del preliminare ad un diverso soggetto,‭ ‬la prova che l'acquirente dell'immobile fosse a conoscenza del precedente contratto preliminare non‭ ‬è sufficiente,‭ ‬essendo necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante,‭ ‬consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25614‭ ‬del‭ ‬03/12/2014‭

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25614 

2015