Emotrasfusione - Sangue infetto - Danni - Responsabilità del Ministero della Salute - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26152 del 12/12/2014
Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati sicché risponde, ai sensi dell'art. 2043 cod. Civ., dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26152 del 12/12/2014