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Emotrasfusione‭ ‬-‭ ‬Sangue infetto‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26152‭ ‬del‭ ‬12/12/2014‭

Emotrasfusione‭ ‬-‭ ‬Sangue infetto‭ ‬-‭ ‬Danni‭ ‬-‭ ‬Responsabilità del Ministero della Salute‭ ‬-‭ ‬Configurabilità‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26152‭ ‬del‭ ‬12/12/2014‭


Il Ministero della salute‭ ‬è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati sicché risponde,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬2043‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV,‭ ‬contratte da soggetti emotrasfusi,‭ ‬per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26152‭ ‬del‭ ‬12/12/2014‭