Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19212 del 29/09/2015
Consenso informato - Validità - Condizioni - Rilevanza del consenso espresso verbalmente nel corso dell'esecuzione dell'intervento - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19212 del 29/09/2015
In tema di attività medico-chirurgica, il medico viene meno all'obbligo di fornire idonea ed esaustiva informazione al paziente, al fine di acquisirne un valido consenso, non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ne acquisisca con modalità improprie il consenso, sicché non può ritenersi validamente prestato il consenso espresso oralmente dal paziente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato che - in relazione ad un intervento chirurgico effettuato sulla gamba destra di un paziente, privo di conoscenza della lingua italiana e sotto narcosi - potesse considerarsi valida modalità di acquisizione del consenso informato all'esecuzione di un intervento anche sulla gamba sinistra, l'assenso prestato dall'interessato verbalmente nel corso del trattamento).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19212 del 29/09/2015