Anticipata esecuzione della prestazione su richiesta pubblica - Successivo diniego del visto tutorio - Responsabilità precontrattuale della P.A. - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9636 del 12/05/2015
La responsabilità precontrattuale della P.A. non è responsabilità da provvedimento, ma responsabilità da comportamento, per la quale non rileva la legittimità del provvedimento adottato nella procedura ad evidenza pubblica, ma la correttezza del comportamento tenuto durante le trattative e la formazione del contratto. Pertanto, la P.A. che abbia preteso l'anticipata esecuzione del contratto in attesa dell'approvazione tutoria, poi negata, risponde ex art. 1337 cod. civ., attesa la posizione di garanzia implicita nel suo "status" professionale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9636 del 12/05/2015