Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015
Beni demaniali - Inapplicabilità dell'art. 2051 cod. civ. per impossibilità di effettiva custodia - Responsabilità ex art. 2043 cod. civ. - Applicabilità - Criterio di ripartizione della prova tra danneggiato e P.A. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015
In tema di responsabilità della P.A. per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest'ultima l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015