responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - in genere; rapporti con la simulazione – Cass. n. 1210/2007
Prescrizione - Decorrenza - Dalla stipula dell'atto - Esclusione - Dal giorno della pubblicità ai terzi - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1210 del 19/01/2007
La disposizione dell'art. 2903 cod.civ., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'art. 2935 cod.civ.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo .(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito sul punto in cui rigettava l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria, ritenendo che la prescrizione iniziasse a correre non dalla stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria, ma dal giorno dell'annotazione dell'atto stesso nei registri dello stato civile).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1210 del 19/01/2007
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