responsabilità civile - attività pericolosa - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014
Danno - Presunzione di colpa - Prova liberatoria - Onere a carico dell'esercente - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014
I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza della prova liberatoria in un caso in cui l'illegittimo trattamento dei dati - consistito nella propalazione delle circostanze fattuali in cui era maturata l'infrazione amministrativa presupposto dell'ingiunzione, e cioè la violazione di ordinanza sindacale volta a contrastare il fenomeno della prostituzione su strada - era avvenuto da parte di un Comune mediante la notifica del provvedimento a mezzo dei messi comunali, senza avvalersi della possibilità di notifica nel domicilio eletto dall'interessato nel procedimento amministrativo, ovvero presso lo studio del suo difensore).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014