Uso di espressioni offensive in occasione di una riunione convocata dal capo dell'ufficio - Configurabilità di illecito commesso nell'esercizio delle funzioni - Esclusione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10596 del 26/06/2012
Il magistrato che, nel corso di una riunione convocata dal capo dell'ufficio, alla quale partecipino altri magistrati ed avvocati, adotti espressioni offensive nei confronti di un terzo, tiene una condotta non riconducibile all'esercizio delle funzioni, con la conseguenza che chi si afferma danneggiato da essa può proporre la domanda di risarcimento direttamente nei confronti del magistrato, non applicandosi in tal caso l'art. 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10596 del 26/06/2012