Responsabilità civile - causalità (nesso di) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
Risarcimento del danno - Causalità - Nozione - Criteri - Teoria della "conditio sine qua non" - Teoria della causalità adeguata - Nozione di prevedibilità agli effetti di quest'ultima - Differenza dalla nozione di prevedibilità del danno e da quella rilevante sul piano dell'elemento soggettivo dell'illecito - Illeciti aquiliani da condotta colposa omissiva - Peculiarità della causalità - Individuazione - Rilevanza sul piano di cui all'art. 1223 cod. civ. - Irrilevanza su quello di cui all'art. 1225 cod. civ. - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 1225 cod. civ. - Per mancato richiamo da parte del'art. 2056 cod. civ..
Un evento dannoso è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "conditio sine qua non"): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno). In tal senso viene in rilievo una nozione di prevedibilità che è diversa da quella delle conseguenze dannose, cui allude l'art. 1225 cod. civ., ed anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa, poiché essa prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell'uomo medio, ossia all'elemento soggettivo dell'illecito, e concerne, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto. Nell'ambito di detta nozione di prevedibilità in tema di responsabilità aquiliana sono risarcibili anche i danni indiretti e mediati, purché appunto siano un effetto normale secondo il suddetto principio della causalità adeguata. Tuttavia, in riferimento all'illecito aquiliano per omissione colposa, detta nozione di prevedibilità statistica dev'essere adattata alla circostanza che in esso il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta in quanto colposa (in senso proprio od improprio) e non la mera causalità materiale, di modo che per l'imputazione della responsabilità occorre che il danno sia una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire, verificandosi un intreccio fra la causalità e la colpa, giacché la causalità nell'omissione non può essere meramente materiale, in quanto "ex nihilo nihil fit" ed il suo accertamento postula un giudizio ipotetico sulla idoneità dell'azione prescritta e colpevolmente omessa ad impedire l'evento, pur restando, comunque, distinguibili il piano della causalità e quello della colpevolezza. Anche in relazione alla causalità nell'omissione in ordine all'illecito aquiliano resta applicabile il principio per cui, non avendo l'art. 2056 cod. civ. richiamato l'art. 1225 cod. civ., sono risarcibili sia i danni prevedibili che imprevedibili, atteso che le dette particolarità rilevano sul piano della causalità giuridica di cui all'art. 1223 cod. civ. e non su quello della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005