Skip to main content

Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011

Rinuncia all'esercizio dell'attività assicurativa - Successiva adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa - Illegittimità - Danno ingiusto - Valutazioni del giudice - Fattispecie.

Nel caso in cui venga introdotta, avanti al giudice ordinario, una domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per pretesa illegittima adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa, a causa della carenza di potere della P.A., avendo la società (nella specie) rinunciato all'esercizio dell'attività assicurativa, il giudice nel valutare l'esistenza di un danno "contra jus", non può prescindere dal sostrato di fatto che aveva determinato l'intervento ispettivo dell'organo di vigilanza (ISVAP) e poi del Ministero, con addebito di sanzioni nei confronti della società. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'esistenza del danno ingiusto, rilevando che non era venuto meno il potere-dovere di vigilanza in capo alla P.A., previsto dagli artt. 71, 72 e 80 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vigente all'epoca dei fatti di causa ed abrogato dall'art. 354 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e che la società non aveva fornito prova della infondatezza o arbitrarietà delle contestazioni mosse nei suoi confronti).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 25/02/2011