Esercizio del diritto di satira - Impiego di un detto popolare di carattere scatologico - Configurabilità - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti e condizioni.
Non è censurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice del merito sul legittimo esercizio del diritto di satira, posto in essere attraverso l'impiego di un detto popolare avente ad oggetto una facezia di carattere scatologico, se contestualizzata e riconosciuta sorretta da un intento di esasperazione grottesca ed iperbolica dell'impraticabilità di un ipotizzato paragone od accostamento della condotta tenuta dalla persona attinta dalla satira, o da essa pubblicamente ammessa o riconosciuta, rispetto ad altra vicenda storica.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6787 del 07/04/2016