Responsabilità civile - amministrazione pubblica - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016
Borse di studio in favore di medici specializzandi - Adeguamenti automatici ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 - Legittimazione passiva dell'Università - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di borse di studio per i medici specializzandi, e relativi meccanismi di rivalutazione automatica, istituite dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e finanziate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base di un decreto interministeriale adottato dal MIUR e dai Ministri della Salute e dell'Economia, sussiste carenza di legittimazione passiva in senso sostanziale dell'Università degli Studi che ne provvede alla mera corresponsione materiale, senza che le possa essere imputato alcun comportamento inerte in tema di violazione degli obblighi di attuazione e recepimento delle direttive comunitarie in materia. Ne consegue che, trattandosi di questione attinente alla titolarità del rapporto controverso, rilevabile anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio, fermi i limiti del giudicato, qualora detto ente sia stato l'unico soggetto convenuto in giudizio, l'azione è improseguibile.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016