Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - in genere - Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza interlocutoria n. 23581 del 21/11/2016
Medici specializzandi - Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 – Rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE.
Devono essere rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale e non risultando dalla stessa rese pronunce esegetiche sui temi specifici, le seguenti questioni interpretative: a) se la direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, debba essere interpretata nel senso che rientrino nel suo ambito di applicazione anche le formazioni di medici specialisti, a tempo pieno o ridotto, già in corso e proseguite oltre il 31 dicembre 1982, termine fissato agli stati membri dall'art. 16 della direttiva n. 82/76/CEE per adottare le misure necessarie per conformarsi. In caso di risposta affermativa: b) se l'allegato, aggiunto alla direttiva “coordinamento” n. 75/363/CEE dall'art. 13 della direttiva n.82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, debba essere interpretato nel senso che per i corsi di formazione specialistica già iniziati alla data del 31 dicembre 1982 l'insorgenza dell'obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi dipenda dall'assolvimento dell'obbligo di riorganizzazione o comunque di verifica di compatibilità con le prescrizioni delle predette direttive; c) se, in favore dei medici che abbiano conseguito specializzazioni frequentando corsi di formazione che avevano già avuto inizio, ma non erano ancora conclusi al 1 gennaio 1983, sia insorto, o meno, l'obbligo di adeguata remunerazione per l'intera durata del corso o per il solo periodo di tempo successivo al 31 dicembre 1982, ed a quali eventuali condizioni.
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza interlocutoria n. 23581 del 21/11/2016