Notizie offensive della reputazione di persona determinata - Sentenza penale di condanna per il reato commesso a mezzo stampa - Pubblicazione della sentenza penale - Funzione riparatoria del danno alla reputazione - Sussistenza - Considerevole lasso di tempo trascorso rispetto ai fatti - Irrilevanza - Condizioni.
In tema di reati commessi con il mezzo della stampa, la sentenza di condanna del giornalista in sede penale per il reato di diffamazione è sempre passibile di pubblicazione, a prescindere dal maggiore o minore lasso di tempo trascorso rispetto all'epoca dei fatti, purché l'offesa alla persona, o, per essa, ai suoi più prossimi eredi, sia suscettibile di riparazione mercè la detta pubblicazione.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16078 del 20/12/2001