Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5004 del 28/02/2017
Alterazione cromosomica riscontrata nel feto – Obblighi di informazione sui rischi conseguenti alla prosecuzione della gravidanza – Contenuto – Per il ginecologo della gestante – Per il laboratorio di analisi e per il genetista ai quali il primo abbia indirizzato la propria paziente.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il ginecologo di fiducia della gestante che riscontri, tramite esame specialistico, un'alterazione cromosomica o altre anomalie del feto, non può limitarsi a comunicare tale dato alla propria paziente, indirizzandola al laboratorio di analisi per ulteriori approfondimenti, atteso che gli obblighi di informazione a suo carico devono estendersi a tutti gli elementi idonei a consentire a quest'ultima una scelta informata e consapevole, sia nel senso della interruzione della gravidanza, che della sua prosecuzione, non sottacendo, in tal caso, l’illustrazione delle problematicità da affrontare; a propria volta, il laboratorio di analisi ed il genetista non possono limitarsi alla verifica della esistenza della anomalia, reindirizzando la paziente al ginecologo di fiducia ma, a specifica richiesta della gestante, devono soddisfare le sue richieste di informazione anche in relazione alle più probabili conseguenze delle anomalie riscontrate.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5004 del 28/02/2017