Stampa - responsabilita' civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13520 del 30/05/2017
Violazione dell'obbligo di rettifica di cui all'art. 8 della l. n. 47 del 1948 - Illecito distinto e autonomo rispetto alla diffamazione - Fondamento - Rimedi ordinari e speciali contro la sua inosservanza - Domanda diversa, per "petitum" e "causa petendi", da quella afferente il risarcimento del danno e gli altri rimedi conseguenti alla diffamazione - Proponibilità in sede di impugnazione - Esclusione.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la violazione dell’obbligo di rettifica di cui all’art. 8 della l. n. 47 del 1948 integra un illecito distinto ed autonomo rispetto alla diffamazione, trovando fondamento nella lesione del diritto all’identità personale, che può sussistere indipendentemente da quella dell’onore e della reputazione, sicchè l’esercizio dei rimedi ordinari e speciali previsti dall’ordinamento contro la sua inosservanza costituisce una domanda diversa, per "petitum" e "causa petendi", da quella afferente il risarcimento del danno e gli altri rimedi conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa, la quale non può essere proposta per la prima volta in sede di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13520 del 30/05/2017