Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017
Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria - Inesatto adempimento della prestazione - Azione di risarcimento del danno - Prova del nesso causale tra aggravamento o insorgenza della malattia e condotta dei sanitari e prova dell'impossibilità della prestazione - Ripartizione del relativo onere tra paziente e struttura - Criteri - Fattispecie.
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta, escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017