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Responsabilità civile - Circolazione stradale - Presunzione di colpa - Scontro tra veicoli - Presunzione di responsabilità paritetica dei conducenti

 Limiti - Concorrenza della colpa presunta di uno con quella accertata dell'altro, anche con graduazione non paritetica In tema di circolazione stradale, la regola posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20982 del 12/10/2011

Responsabilità civile - Circolazione stradale - Presunzione di colpa - Scontro tra veicoli - Presunzione di responsabilità paritetica dei conducenti - Limiti - Concorrenza della colpa presunta di uno con quella accertata dell'altro, anche con graduazione non paritetica


In tema di circolazione stradale, la regola posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20982 del 12/10/2011

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20982 del 12/10/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il 15.10.1989 il ciclomotore Vepsa 50 condotto da De.. Giuseppe ed il motociclo Aprilia 125 condotto dal sedicenne Ce.. Paolo si scontrarono frontalmente. Il primo morì ed il secondo riportò lesioni.
Adito dai congiunti del De.., il tribunale di Lucca, decidendo con sentenza n. 499 del 3.5.1999 sulle rispettive domande risarcitorie in esito anche all'espletata consulenza tecnica sulla dinamica dell'incidente, ritenne che l'incidente si fosse verificato poiché, nell'effettuare il sorpasso di un'autovettura, il motociclo del Ce.., anche in ragione dell'eccessiva velocità tenuta, aveva invaso l'opposta semicarreggiata, sulla quale viaggiava in senso opposto la Vespa. Valutò nel 90% l'apporto causale colposo del Ce.. e nel 10% quello del De.. (essendo comunque difettata la prova che egli avesse fatto tutto il possibile per evitare lo scontro): condannò dunque Ce.. e SAI Assicurazioni (Assicuratrice del motociclo Aprilia) a risarcire ai congiunti superstiti del De.. il 90% dei danni da quelli subiti e, per converso, i congiunti del De.. a risarcire al Ce.. il 10% dei danni da quest'ultimo patiti; condannò inoltre Assitalia s.p.a. (assicuratrice della Vespa condotta dal De..) a tenere i suoi eredi indenni per quanto dovuto al Ce...
2.- La decisione è stata riformata dalla corte d'appello di Firenze, pronunciatasi con sentenza n. 1637 del 2005 sugli appelli di entrambe le parti.
Ha ritenuto la corte territoriale che, in presenza di contrastanti elementi, non fosse possibile superare la presunzione di paritetica responsabilità dei due conducenti ed ha adottato le conseguenti statuizioni, condannando gli appellanti principali a restituire alla SAI Euro 40.220,11 oltre accessori (quali congiunti del De..) e (quali suoi eredi) a pagare al Ce.. Euro 57.114,99 oltre accessori, ferma l'obbligazione di manleva di Assitalia. 3.- Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione, affidandosi a quattro motivi, la madre Cesarina Valdrighi ed il fratello del De.. (anche quali eredi del padre e della nonna, intanto deceduti).
Resiste con controricorso Paolo Ce...
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo e col secondo motivo - che per la connessione che li connota possono essere congiuntamente esaminati - sono rispettivamente dedotte insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo e violazione dell'art. 2054 c.c. in ordine all'attribuzione di paritetica responsabilità dell'incidente ad entrambi i conducenti.
Vi si prospetta la pretermissione delle risultanze del rapporto delle polizia stradale e della espletata consulenza tecnica d'ufficio, imputandosi alla corte d'appello di aver finito col ritenere non ricostruibile l'esatta dinamica del sinistro benché fosse certo che il Ce.. (in ora notturna, su strada priva di illuminazione pubblica e fiancheggiata da edifici) aveva effettuato una manovra di sorpasso superando il limite di velocità ed invadendo l'opposta corsia, secondo quanto con certezza affermato dal consulente sia nei chiarimenti offerti in primo grado all'udienza del 20.2.2005 sia nel supplemento di consulenza espletato in secondo grado. I ricorrenti insistono, in particolare, sulla incongruità della motivazione della corte d'appello in ordine alla individuazione del punto d'urto fra i due mezzi.
2.- I due motivi sono fondati nei sensi di cui appresso. Sul presupposto che ciascuna mezzeria fosse larga m. 3,50 (pagina 6 della sentenza, quintultima riga), la corte d'appello ha ritenuto che la distanza dal margine destro delle scalfitture lasciate dall'Aprilia del Ce.. sull'asfalto (m. 2,60 la prima e m. 3,70 la seconda) con andamento obliquo verso sinistra secondo la sua direzione di marcia fossero tali da poter "lasciare intendere che la collisione sia addirittura avvenuta nella corsia spettante all'Aprilia" (pagina 8 della sentenza, dalla terza alla quinta riga). I ricorrenti sostengono che la carreggiata fosse larga m. 8,35 e che le scalfitture sul piano viabile furono indicate dai verbalizzanti dal margine sinistro (secondo lo stesso senso di marcia dell'Aprilia) dal quale distavano m. 3,20 e m. 4,20, senza alcuna indicazione delle distanze dal margine destro cui s'è riferita la corte territoriale (tra l'altro incorsa nell'equivoco di ritenere che il punto d'urto coincidesse con l'inizio delle tracce di scarrocciamento). Ma, al di là di tali divergenze, sta il fatto che la corte d'appello da atto che l'Aprilia "fu ritrovata proprio accanto al marciapiede di sinistra" e che "gran parte dei frantumi di alcune parti meccaniche e di carrozzeria di entrambi i veicoli fu rinvenuta all'interno della semicarreggiata di pertinenza della Vespa" (a pagina 8 della sentenza, prima parte), dunque nella mezzeria di sinistra rispetto al senso di marcia dell'Aprilia del Ce...
La conclusione che quanto sopra costituisca "concorso di contrastanti elementi, che impedisce di ricostruire l'esatta di manica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti", con conseguente applicazione della "presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c." (pagina 8 della sentenza, sub 2.2.), per un verso appare prescindere dalle sicure risultanze (a) che era stata l'Aprilia ad effettuare il sorpasso, (b) che la sua velocità eccedeva il limite consentito (l'Aprilia viaggiava tra i 58 e 62 km/h, a fronte di una velocità della Vespa tra i 40 e i 4 6 km/h) e (c) che dopo la collisione frantumi e mezzi coinvolti si trovavano a sinistra rispetto al senso di marcia dell'Aprilia; e, per altro verso, integra un'applicazione dell'art. 2054 c.c. che non è conforme al consolidato indirizzo secondo il quale quella regola non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico.
3.- La sentenza va dunque cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, che procederà ad un rinnovato accertamento dell'apporto causale di ognuno dei conducenti nel rispetto dell'enunciato principio e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
4.- Restano assorbiti gli altri due motivi del ricorso, relativi alla determinazione della somma che i ricorrenti erano stati condannati a restituire alla SAI Assicurazioni s.p.a.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it