danno biologico e morale per patologia depressiva
dipendente da prestazione di lavoro esclusivamente notturno, malgrado il dipendente avesse chiesto, allegando certificazioni mediche, l’alternanza dei turni
Risarcimento del danni biologico e morale per patologia depressiva dipendente da prestazione di lavoro esclusivamente notturno, malgrado il dipendente avesse chiesto, allegando certificazioni mediche, l’alternanza dei turni (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 5 aprile-5 maggio 2005, n. 9353)
Svolgimento del processo.
Con sentenza in data 22 marzo 2001 il tribunale dì Arezzo condannava la Sxxxxxxx Vigilantess Srl a pagare all’ex dipendente Francesco Di Lora lire 25.000.000, il risarcimento del danni biologico (15 milioni) e morale (10 milioni) per patologia depressiva dipendente da prestazione di lavoro esclusivamente notturno, malgrado il dipendente avesse chiesto, allegando certificazioni mediche, l’alternanza dei turni.
L’appello della società è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Firenze con sentenza depositata il 20 maggio 2002 che ha ridotto la condanna, relativamente al solo danno biologico, a euro 4.000, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ha ritenuto il Tribunale che nel 1999 una visita medico - legale della competente Commissione dell’USL aveva accertato l’idoneità al lavoro del dipendente, in relazione alle sue condizioni psico-fìsiche, solo a condizione di pari alternanza tra lavoro notturno e diurno.
Pertanto la responsabilità della società era palese ancor prima della consulenza medico legale disposta dal giudice (il 6 ottobre 2000 il dipendente venne licenziato per impossibilità di essere adibito ad altra posizione lavorativa.
La Sxxxxxxx non avrebbe potuto invocare la disposizione dell’articolo 13 del D.Lgs 38/2000, per contestare la propria responsabilità per danno biologico in quanto la patologia decorreva dal gennaio 1999 (visita da parte della USL).
Inoltre, risultava che l’INAIL aveva considerato la patologia come “malattia comune” e non professionale, seppur cautelativamente denunciata dalla società, sicché erra prevedibile che l’istituto non avrebbe provveduto all’indennizzo.
La Sxxxxxxx avrebbe dovuto rispondere anche per il danno morale, attesa la propria responsabilità per concorso in lesioni permanenti, consistenti in cefalea muscolo-tensiva psicogena in un quadro di disturbo di ansia tendente alla cronicizzazione, per essere venuta meno la datrice di lavoro agli obblighi ex articolo 2087 Cc.
Quanto al danno biologico, tenuto conto della ridotta presenza ai lavoro dal 1999 e del conseguente apporto causale della condotto aziendale, appariva equo ridurre il risarcimento ad euro 4.000.
Per la cessazione di questa sentenza ricorre la società con quattro motivi.
Francesco Dxxxxx è intimato.
Motivi della decisione.
Col primo motivo, deducendo violazione degli articoli 10, 11, 66 Tu 1124/65, 13 D.Lgs 38/2000, degli articoli 11, 12, 15 disp. prel. Cc e 81 Cpc, la Sxxxxxxx si duole che la Corte di appello abbia escluso l’esonero da responsabilità civile dei datore di lavoro nei riguardi dei dipendente assicurato presso l’INAIL che abbia contratto una malattia professionale, avendo ritenuto inapplicabile “ratione temporis”l’articolo 13 del D.Lgs 38/2000, sopravvenuto in corso di giudizio.
Per contro, tale disposizione sopravvenuta, non diretta a regolare il fatto o l’atto generatore del rapporto, aveva prodotto effetti quanto alla tutela assicurativa obbligatoria.
Pertanto, avendo il legislatore stabilito che, e decorrere dall’entrata in vigore del Dm (12 luglio 2000, pubblicato sulla Gu il 25 luglio) di approvazione delle tabelle, l’INAIL, avrebbe erogato l’indennizzo previsto dal D.Lgs. cit. in luogo delle prestazioni ex articolo 66 del Tu 1124/65, tenuto al risarcimento dei danno biologico sarebbe stato, appunto, l’istituto.
L’articolo 13 cit., laddove stabilisce che l’INAIL eroga l’indennizzo per i danni conseguenti a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrato in vigore del predetto decreto ministeriale, avrebbe inteso riferirsi alle “situazioni” portate a conoscenza dell’istituto dopo il 12 luglio 2000. E’ consolidato il principio secondo cui la malattia professionale si considera verificata all’atto della denunzia, nel momento, cioè in cui l’assicurato e/o il datore di lavoro hanno certezza della manifestazione dell’infermità e da tale momento decorre l’indennizzo per danno biologico.
La Corte di appello aveva accertato che, dopo il 12 luglio 2000, la società aveva presentato denunzia cautelativa all’INAIL e, prima di tale data, non vi era stata prestazione da parte dell’Ente; conseguentemente, avrebbe dovuto rigettare la domanda del lavoratore o, meglio, dichiarare il difetto di legittimazione ad causam della Sxxxxxxx, in quanto il lavoratore aveva azione diretta contro l’istituto di assicurazione anche per il danno biologico, pur se l’INAIL non avesse inteso assumere a suo carico l’evento.
Il motivo non merita di essere accolto.
L’articolo 13, comma 2, del D.Lgs 38/2000, come modificato dall’articolo 73, comma 3, della legge 388/00, dispone che «in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere della data di entrata in vigore del Dm di cui al comma 3, l’INAIL (...) in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, comma 1, n.2), del testo unico, eroga l’ indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (…)».
Il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale cui fa riferimento la norma è stato emanato il 12 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio ed è entrato in vigore il 9 agosto 2000 (articolo 10 disp. sulla legge in generale).
Oggetto della nuova disciplina, secondo il tenore testuale dell’articolo 13, comma 2, citato è il trattamento dei danni conseguenti, per quanto interessa, e malattie professionali denunciate a decorrere dal 9 agosto 2000.
Tanto precisato, non può condividersi la motivazione della Corte di appello - che pertanto, va corretta, ai sensi dell’articolo .384 cpv. Cpc, stante la conformità a diritto del dispositivo - secondo cui l’articolo 13, comma 2 cit., non sarebbe applicabile al caso in esame per escludere la responsabilità datoriale, talché dei danni sofferti dal Dxxxxx avrebbe dovuto rispondere l’istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro, avendo la Corte di merito preso erroneamente a riferimento, per l’operatività della nuova disciplina, il gennaio 1999, epoca nella quale il lavoratore era stato sottoposto a visita medica da parte della USL e dalla quale sarebbe “decorsa” la malattia. In realtà sarebbe stato corretto prendere quale punto dì riferimento la data della denuncia di quest’ultima (articolo 135 cpv. legge 1124/65).
Deve però rilevarsi, e tale proposito, che neppure la datrice di lavoro, indica con esattezza nel ricorso in quale data abbia provveduto a denunciare la malattia professionale all’INAIL, essendosi limitato e riferire che la denuncia venne inoltrata, in via cautelativa, a seguito delle conclusioni della consulenza tecnica medico-legale di ufficio. D’altra parte, la sentenza impugnata si limita solo ad affermare che la denuncia “cautelativa” era stata presentata dopo il 12 luglio 2000.
Secondo il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione costantemente riaffermato da questa Corte - in riferimento al divieto per il giudice di legittimità di ricercare gli elementi fattuali e le prove relative negli atti dei giudizi di merito e, d’altra parte, stante l’esigenza per lo stesso giudice di legittimità di valutare la rilevanza e la decisività di quei dati fattuali ai fini della decisione -, la Sxxxxxxx avrebbe dovuto indicare la data nella quale pervenne all’INAIL la denuncia della malattia professionale costituendo il riferimento di tale data, a quella del 9 agosto 2000 o a data successiva un presupposto della responsabilità dell’istituto dì assicurazione e della conseguente esclusione della responsabilità della datrice di lavoro per i danni di cui è causa, ai sensi dell’articolo 110 del Dpr 1124/65.
Non avendo dato la ricorrente indicazioni a tale proposito, il motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità non superabili.
Tale argomento è assorbente rispetto all’altra censura mossa dalla ricorrente al ragionamento della Corte di appello, la quale ha ritenuto fondata la domanda proposta contro l’INAIL sul rilievo ulteriore che l’istituto, avendo considerato la patologia come malattia comune, avrebbe manifestato l’intendimento di escluderle dalla tutela: si tratta di una seconda, distinta motivazione, fondatamente contestata dalla ricorrente, la quale ha considerato che l’indennizzabilità della patologia da parte dell’istituto o la legittimazione passiva della datrice di lavoro non avrebbero potuto dipendere della disponibilità o meno del primo e farsi carico dell’indennizzo.
Col secondo motivo, la società ricorrente deduce violazione degli articoli 2087, 2108, 1362 segg. e 2697 Cc in relazione all’articolo 30 del contratto collettivo di settore, nonché vizi di motivazione.
Afferma che il verbale di visita della USL del 14 gennaio 1999 non aveva valore di prescrizione in ordine alternanza del lavoro diurno e notturno sia perché tali modalità di prestazione non esistevano in azienda, sia per la genericità delle parole usate nel verbale, sia perché l’organizzazione del lavoro spettava esclusivamente al datore di lavoro.
Non sarebbe stato quindi ravvisabile da parte del giudice di appello un comportamento colposo della società in ordine all’insorgere, dopo quella visita, di una patologia psicotica.
Inoltre nella visita del 14 gennaio 1999 il lavoratore venne giudicato idoneo al lavoro, non già affetto di malattia cronica o di una patologia suscettibile di futuro aggravamento.
Correttamente erano state quindi mantenute le condizioni di lavoro pattuite in sede di assunzione, in quanto la società non avrebbe potuto prevedere l’insorgenza di li a poco, di una vera e propria patologia destinata a cronicizzarsi e non aveva determinato una situazione di rischio improprio.
Il lavoro in turni notturni non ere vietato dalla legge e il Ccnl di settore lo considerava lavoro normale, né imponeva turni alternati; in tale contesto non avrebbe potuto ravvisarsi alcun inadempimento o colpa della datrice di lavoro.
La Corte di appello aveva sostanzialmente ravvisato una responsabilità oggettiva della società per il solo fatto dell’insorgenza della patologia e in assenza di violazione di qualsiasi norma di protezione del lavoratore.
Il motivo è infondato e presenta, esso pure, profili di inammissibilità.
Le argomentazioni giuridiche con lo stesso svolte presuppongono tutte una valutazione diversa in fatto dei dati acquisiti al processo e valutati dalla Corte di merito con argomenti immuni da vizi logici o giuridici.
Cosi è per il contenuto del verbale della Commissione della USL del 14 gennaio 1999 (l’idoneità a mansioni con rispetto dell’alternanza perfetta delle turnazioni notturne e diurne presupponeva necessariamente, secondo la corretto valutazione della Corte di appello, l’inidoneità per il lavoro esclusivamente notturno) e non può dubitarsi che, in presenza di tale contenuto, la datrice di lavoro ben avrebbe potuto e dovuto rappresentarsi la nocività del lavoro assegnato esclusivamente nelle ore notturne e avrebbe dovuto astenersi da siffatta prescrizione o, in caso di comprovata impossibilità, recedere dal rapporto (come in effetti si deduce essere poi avvenuto).
La persistenza nell’adibizione costante a turni notturni, che secondo accertamenti dì merito correttamente svolti, aveva dato causa (resa prevedibile dalla certificazione USL sopra ricordata) alla depressione del lavoratore, costituì indubbiamente un elemento di colpa, rilevante anche sotto il profilo penale (lesioni colpose), con conseguente responsabilità civile della datrice di lavoro, anche per il danno morale (Cassazione, 4129/02; 4012/98). A tale proposito deve sottolinearsi come l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, anche in relazione ad un singolo lavoratore, essendo posto a tutela del bene primario e costituzionalmente garantito della salute, prevale sulla mera osservanza delle condizioni contrattuali individuali e collettive che regolano in via generale le modalità della prestazione lavorativa, così come prevalgono sulle esigenze organizzative del datore di lavoro. Infatti, l’eventuale, comprovata e successivamente accertata impossibilità di adibire li lavoratore a mansioni confacenti al suo stato fisico o psichico, può costituire giustificato motivo di recesso datoriale (Cassazione 4012/98 cit.).
Col terzo motivo, denunciando violazione degli articoli 2087, 2043, 2697 Cc e 61 Cpc, nonché vizi di motivazione, rileva la Sxxxxxxx che alcun nesso causale vi era tra il proprio comportamento e la cefalea conseguente a sindrome depressiva riscontrata al dipendente: anche a ritenere in ipotesi un rapporto concausale con il lavoro, la prevalenza causale del lavoro non avrebbe potuto ravvisarsi in considerazione del fatto che nei tre anni anteriori alla consulenza tecnica il dipendente aveva lavorato in tutto sei mesi.
La consulenza tecnica non avrebbe potuto rappresentare mezzo di prova in ordine al rapporto causale, specie in presenza di patologia multifattoriale e la perizia aveva escluso li nesso di causalità, e nessuna altra prova era stata acquisita al riguardo.
Il motivo di ricorso è infondato.
Esso coinvolge una questione, tipicamente di fatto, sulla quale il giudice di merito si è espresso in modo coerente e corretto laddove ha ritenuto alla luce della consulenza di ufficio, il nesso causale (o quanto meno concausale, che non necessariamente deve essere prevalente, in presenza di patologia multi fattoriale: articolo 41 Cp) dell’attività costantemente svolta in orario notturno.
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’accertamento del rapporto causale o concausale tra determinate attività lavorative provate aliunde e una determinata patologia, eventualmente accertata dall’ausiliare del giudice, è oggetto tipico dell’indagine specialistica, presupponente particolari nozioni scientifiche e tecniche da affidare a consulente tecnico medico-legale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la Ctu- che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti - può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (Cassazione, 16256/04 e 6166/66).
Le considerazioni svolte trattando del secondo motivo, in tema di colpa di rilevanza penale, sono assorbenti rispetto alle censure svolte col quarto motivo di ricorso per pretesa violazione degli articoli 2043 e 2059 Cc e vizi di motivazione, dolendosi, ancora, la ricorrente che sia stato riconosciuto a controparte anche il risarcimento del danno morale quando dalla violazione dell’articolo 2087 Cc non necessariamente consegue una violazione di rilevanza penale e non era risultato nella concreta fattispecie un comportamento datoriale connotato dalla colpa.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese non essendo l’intimato costituito.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Nulla spese