Responsabilità civile - causalità (nesso di) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018
Responsabilità del sanitario per la morte del paziente – Sufficienza della prova dell’inadempimento – Esclusione – prova del nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso – Necessità – Criterio probabilistico – Fattispecie.
La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del medico per la morte di un paziente causata da un aneurisma, pur in presenza del comportamento inadempiente del sanitario consistito nell'omesso espletamento di visita domiciliare, in quanto non era possibile affermare che, in caso di visita tempestiva, il paziente avrebbe avuto ragionevoli probabilità di guarigione, tenuto conto della difficoltà di identificare l'aneurisma e di intervenire sul medesimo chirurgicamente, e, dunque, dell'assenza di fattori che probabilisticamente riconducessero alla detta omissione l'evento morte, il quale, statisticamente, si sarebbe comunque verificato nel 58% dei casi).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018