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Responsabilita' civile Automobilistica - cooperazione nel fatto colposo del trasportato

11/03/2004 Responsabilita' civile Automobilistica - cooperazione nel fatto colposo del trasportato - conducente - danni occorsi al trasportatosenza cinture

Responsabilita' civile Automobilistica - cooperazione nel fatto colposo del trasportato - conducente - danni occorsi al trasportato senza cinture (Corte di cassazione Sezione III civile Sentenza 11 marzo 2004, n. 4993)

Corte di cassazione Sezione III civile Sentenza 11 marzo 2004, n. 4993

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 10 luglio 1993 i coniugi L.E. e C.G. in proprio e, quanto al primo, nella qualità di tutore della figlia L. C., convenivano davanti al Tribunale di Ragusa la Milano Assicurazioni e P.G. per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, morale e biologico, subito a seguito delle lesioni gravissime, con coma irreversibile e con invalidità permanente nella misura del 100%, riportata da C. L., all'epoca di anni 27, nell'incidente stradale occorsole il 10 aprile 1992, nel mentre viaggiava come trasportata dall'auto del P. (assicurata con la Milano Assicurazione per la r.c.), che usciva di strada ed andava a cozzare contro un muro.

Si costituivano i convenuti che resistevano alla domanda.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza depositata il 16 febbraio 1996, riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 5% a carico della L., per il mancato uso della cintura di sicurezza, condannava P. al pagamento nei confronti degli attori della complessiva somma di lire 3.158.771.800, oltre rivalutazione ed interessi, nonché la Milano, in solido con il P., fino al limite del massimale di lire 1.500.000.000, oltre rivalutazione ed interessi sulla detta somma.

Avverso questa sentenza proponevano appello la Milano ed il P.. Proponevano appello incidentali gli attori.

La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 10 maggio 2000, ritenuto il concorso di colpa della L. nella misura del 30% per il mancato uso della cintura di sicurezza, condannava il P. al pagamento, in favore di L.E., nella qualità, della somma complessiva di lire 2.135.908.022, oltre interessi legali sulle somme devalutate alla data dell'incidente ed annualmente rivalutate, fino al passaggio in giudicato della decisione, e detratti gli acconti.

Condannava il P. a corrispondere a L.E. la somma di lire 353.663.000 e C.G. la somma di lire 343.163.000 oltre interessi.

Condannava la Milano al pagamento, in solido con il P., della somma di lire 1.500.000.000, maggiorata di rivalutazione ed interessi.

Riteneva la Corte di merito che a norma dell'art. 172 c.d.s. del 1992, il passeggero trasportato aveva l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza durante la marcia; che a tanto non aveva provveduto la L., che era stato sbalzata fuori dell'auto per alcuni metri andando ad urtare con il capo sull'asfalto; che tale circostanza aveva concorso nella produzione delle gravissime lesioni, con coma irreversibile, nella misura del 50%, come accertato dal c.t.u. ingegnere; che il mancato uso della cintura andava ascritto per il 30% alla trasportata e per il residuo 20% al conducente, che doveva imporre alla L. l'uso della cintura; che, per l'effetto, a carico del P. andava affermata la responsabilità del 50% per colpa nella guida e per il 20% per non aver fatto adottare la cintura alla trasportata.

Pertanto la Corte di appello liquidava, con riferimento alla data della decisione, tenuto conto del concorso di colpa nella misura del 30% della trasportata, il danno biologico, subito da L. C., nella misura di lire 741.201.828; il danno patrimoniale in lire 281.356.194; il danno morale in lire 378.350.000.

Quanto all'assistenza infermieristica e fisioterapica, riteneva la Corte di liquidare il danno in lire 735 milioni.

Ai coniugi L. venivano liquidate lire 476.000.000 per danni patrimoniali e per ciascuno dei genitori lire 105 milioni per danni morali, oltre lire 10.500.000 a L.E. per la perdita di redditi, per accudire la figlia.

Rigettava la domanda dei genitori di risarcimento del proprio danno biologico, perché non provato.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il P.G..

Resistono con controricorso gli attori, che hanno anche proposto ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 172 c.d.s. d.lgs. 28 maggio 1992 e degli artt. 1227, 2055 o 2056 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; errore logico giuridico della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Con l'articolato motivo ritiene il ricorrente che, pur avendo il giudice di appello disposto consulenza medico legale e consulenza tecnica in ordine al mancato uso delle cinture di sicurezza ed alle conseguenze di tale omissione e, nonostante che il c.t.u. avesse individuato detto concorso di colpa della L., che fu sbalzata fuori dall'abitacolo per circa 20 metri, nella misura del 50%, aveva erratamente poi ridotto detto concorso di colpa nella misura del 30%, sul rilievo che anche il P. era in colpa per non aver imposto alla passeggera di applicare la cintura.

Ritiene il ricorrente che, a norma dell'art. 172 c.d.s., i passeggeri hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia, con conseguente sanzione amministrativa a loro carico, in caso di inadempienza, e che solo in caso di trasportato minore risponde il conducente di detto mancato uso delle cinture.

Ciò comporta che, poiché del mancato uso della cintura doveva rispondere solo la L., avendo il c.t.u. ritenuto che detta mancanza avesse contribuito nella misura del 50%, alla produzione del sinistro, detto concorso di colpa non poteva essere ridotto al 30%.

Secondo il ricorrente ciò comporta anche una violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., sulla base del quale il danneggiato non può ottenere il risarcimento del danno, per la parte di cui è stato causa.

Inoltre il ricorrente lamenta il vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto, date le circostanze di tempo (era di notte e vi era un temporale), egli non poteva accertarsi che la L. indossasse costantemente le cinture. Inoltre, secondo il ricorrente, tenuto conto delle modalità dell'incidente, se la L. avesse indossato la cintura, non sarebbe stata sbalzata fuori dall'auto, con la conseguenza che non avrebbe avuto le gravi lesioni sofferte, per lo sbalzo fuori dalla vettura e l'urto con il capo sull'asfalto, come non le aveva avute il conducente, che indossava la cintura e che uscì indenne dall'auto.

2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso va rigettato.

Quanto alla prima censura va preliminarmente rilevato che, contrariamente all'assunto delle parti e della stessa sentenza, nella fattispecie non trova applicazione l'art. 172 c.d.s. d.lgs. 30 aprile 1992.

Infatti, a parte il rilievo che l'incidente si era verificato il 10 aprile 1992, in ogni caso il nuovo c.d.s. è entrato in vigore solo il 1° gennaio 1992 (v. art. 240 d.lgs. 285/92).

Tuttavia, pur emendata la sentenza impugnata sotto questo profilo dell'errata indicazione della norma, la questione giudicata non muta, in quanto le cinture di sicurezza erano state rese obbligatorie, per i soggetti che si trovavano sui sedili anteriori dell'auto, per effetto della l. 111/1988 e degli artt. 1, 2 e 3, l. 143/1999, che, in buona sostanza, prevedevano una normativa in proposito pressoché simile a quella dell'attuale art. 172 c.d.s., anche sotto il profilo dell'aspetto sanzionatorio.

Per cui alla data del sinistro, sulla base della l. 143/1999 vi era l'obbligo anche da parte del trasportato sul sedile anteriore dell'auto di indossare la cintura di sicurezza ed il mancato uso delle stesse esponeva il trasportato trasgressore alla sanzione amministrativa (in modo analogo a quanto poi previsto dall'art. 172 c.d.s.).

2.2. Orbene sotto il profilo dell'illecito amministrativo non vi è dubbio che il destinatario della norma, che impone l'obbligo della cintura, sia il soggetto che detta cintura deve indossare, e quindi, in caso di soggetto trasportato (salvo che sia minore), destinatario del dovere sia lo stesso trasportato, che - ove non adempia - è l'unico esposto alla sanzione.

Ne consegue che l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1127, comma 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento, ove si alleghi e dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura eliso il danno.

2.3. Il problema, che si pone nella fattispecie ad oggetto del motivo di ricorso, è se, una volta accertata l'incidenza causale nell'evento del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato, un'incidenza causale possa essere ascritta, oltre ovviamente che al trasportato (in quanto trasgressore della norma di circolazione stradale, che impone l'uso delle cinture), anche al comportamento del conducente, come ha ritenuto la sentenza impugnata.

2.4. Ritiene questa Corte di dovere dare risposta positiva al quesito.

Infatti qui non si pone un problema di responsabilità per illecito amministrativo, che va regolato esclusivamente nei termini in cui la norma tipizza l'illecito stesso (e nella fattispecie del trasportato, che trasgredisce l'obbligo di indossare la cintura, la norma ritiene questi esclusivo responsabile dell'illecito), ma un problema di responsabilità aquiliana.

Nell'ambito della tale ultima responsabilità rilevano tutti i comportamenti, commissivi o omissivi, che abbiano contribuito eziologicamente alla produzione dell'evento dannoso, purché siano connotati da dolo o colpa.

Ai fini dell'elemento soggettivo della colpa rileva non solo la colpa specifica (cioè la violazione di specifiche leggi o regolamenti), ma anche quella generica, costituita dalla mancanza di diligenza, prudenza o perizia.

2.5. In questi termini di prudenza e diligenza (quale emerge anche dall'art. 1176 c.c.) il conducente di un autoveicolo non può porre o tenere in circolazione lo stesso, se si è reso conto che qualcuno dei trasportati non si conforma alle regole stabilite dalla normativa sulla circolazione stradale.

Infatti, è vero che egli può non essere il destinatario della norma (come nella fattispecie dell'obbligo per il trasportato di indossare la cintura), ma egli rimane pur sempre colui che rende possibile la "circolazione" del veicolo con a bordo il trasportato, e quindi, sotto un profilo di normale diligenza, ha l'obbligo di fare effettuare detta circolazione in sicurezza e nel rispetto delle norme.

2.6. In termini generali già questa Corte ha rilevo (per quanto in fattispecie diverse) che il conducente, in quanto responsabile dei danni prodotti dalla circolazione del veicolo, concorre con il trasportato, nella responsabilità dei danni da quest'ultimo causati a terzi (cfr. Cassazione 6445/1987; 8216/2002).

L'ottica del concorso eziologico di cause rimane identica - salvo ovviamente con tale concorso è disciplinato dall'art. 1227, comma 1, c.p.c. - nel caso in cui il trasportato, con il suo comportamento, cagioni danni a sé stesso.

Quindi, qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo, in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione del veicolo, senza che il trasportato abbia "allacciato le cinture di sicurezza"), sia ricollegabile all'azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento). In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso i terzi, secondo la disciplina dell'art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale dell'art. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cassazione 1816/1982).

2.7. Va, pertanto, condiviso, anche in tema di responsabilità aquilana, l'orientamento espresso in sede penale da questa Corte (Cassazione penale, Sezione quarta, 9904/1996), secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di renitenza, anche rifiutarne il trasportato o sospendere la marcia; ciò a prescindere dall'obbligo a carico di chi deve far uso della detta censura.

2.8. Ne consegue che, avendo la Corte di merito ritenuto sulla base della disposta consulenza tecnica d'ufficio che eziologicamente il danno subito dalla L. era da ascriversi per il 50% al mancato uso della cintura di sicurezza, in applicazione del suddetto principio di diritto ha poi correttamente ritenuto, che parte di questo 50% (e precisamente un 20%) andava ascritto ancora a carico del conducente P. (già responsabile del restante 50% a titolo di mancanza di diligenza e prudenza nella guida), per non aver imposto alla sua passeggera l'uso della cintura ovvero sospeso la marcia in caso di rifiuto.

3.1. Non ravvisa questa Corte, nella suddetta decisione, la lamentata violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.

Infatti il primo comma dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento che configura l'inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre nel secondo comma il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato.

Consegue che in tema di risarcimento del danno mentre il concorso di colpa del creditore, previsto dal comma 1 dell'art. 1227 c.c. può essere rilevato anche d'ufficio, nella diversa ipotesi dell'esimente contemplata dal 2° comma della stessa norma, il giudice è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia stata un'espressa istanza del debitore, in quanto in questo secondo caso la dedotta colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suo carico e la richiesta del debitore integra gli estremi di una eccezione in senso sostanziale con cui viene fatto valere un contraddittorio per paralizzare l'azione del creditore (Cassazione 3408/1986).

2.3. Ne consegue che, avendo la Corte di merito ritenuto che la mancata adozione della cintura di sicurezza aveva un'efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso subito dalla L. del 50% e che detto comportamento era da ascriversi nella misura del 30% alla L. e del residuo 20% al conducente (cui già era stato posto a carico il 50% della responsabilità, per comportamento colposo nella guida), correttamente ha ritenuto che il concorso di colpa della danneggiata andava ridotto nella misura del 30%.

4.1. Quanto alla censura di assunto vizio motivazionale della sentenza nella determinazione del concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30%, ritiene questa Corte che il motivo sia infondato.

Infatti, la sentenza impugnata, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto che il mancato uso della cintura avesse influito solo nella misura del 50% nella produzione del danno alla L., mentre ha ritenuto che la responsabilità per tale omissione andasse ascritta al P. per il residuo 20%.

Trattasi di una valutazione di merito che sfugge ad un sindacato di legittimità.

4.2. Né può trovare ingresso in questa sede la censura secondo cui, trattandosi di notte ed essendo in corso un temporale, il conducente non poteva accorgersi se la L. facesse uso costante della cintura.

Ciò, infatti, costituisce l'introduzione in questa sede di una nuova questione (mancanza di consapevolezza), che, non risultando nel ricorso come in precedenza prospettata (nel quale caso doveva essere proposta la censura sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendosi sul punto pronunziata la Corte di merito), non può essere avanzata per la prima volta in questa sede, involgendo essa anche accertamenti di fatto, preclusi a questa Corte.

Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabile di ufficio (Cassazione 29 marzo 1996; 5106/1995; 6428/1984).

5. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto di motivazione ed errore logico giuridico della stessa su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Lamenta il ricorrente che, pur avendo la sentenza di merito riconosciuto ai genitori della L. la somma di lire 476.327.000 (lire 237.096.697 per spese affrontate fino al 1993, lire 220.500.000, per spese affrontate fino al 1996 e lire 18.730.000, per spese all'estero), ha poi ritenuto che detta somma andasse ridotta del 30%, dando luogo ad una somma ancora pari a lire 476.327.000, mentre, effettuata la riduzione del 30%, la somma finale doveva essere pari a lire 333.428.900.

6.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile.

Infatti, con esso si censura un errore di calcolo, o, se si muta prospettiva, un'omissione materiale.

In entrambe le ipotesi è esperibile esclusivamente il procedimento di cui agli artt. 287 ss. c.p.c., non essendo denunciabile con ricorso per Cassazione né l'errore di calcolo materiale né l'omissione materiale, che si risolva non in un vizio decisionale del giudice, ma in una mera "svista", rispetto a quanto risulta deciso (cfr. Cassazione 7249/1995).

6.2. Va, infatti, osservato che la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 ss. c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dianzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (Cassazione 10289/2001; 1348/1995).

Peraltro, nella memoria, il ricorrente dà atto di aver proposto istanza in merito alla Corte di appello di Catania e che la stessa è stata accolta.

7. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223, 2056, 2059 c.c. ed art. 185 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per essere stato riconosciuto il danno morale in favore dei genitori del soggetto leso, che, per quanto in stato di coma dal momento dell'incidente ancora fino alla data del ricorso, tuttavia non era deceduto.

8. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.

Va osservato, infatti e contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ma in conformità a quanto statuito dalle Su di questa Corte suprema di Cassazione (sentenza 9556/2002), che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale, concretamente accertato in relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.

9. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. e dei principi in tema di debito di valore e di valuta, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c..

Assume il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata l'ha condannato a corrispondere gli interessi sulle somme rivalutate, fino al passaggio in giudicato della sentenza di appello, mentre era con la sentenza di appello che il debito di valore si trasformava in debito di valuta, come tale sottoposto all'art. 1224 c.c.

10.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.

Premesso che la sentenza di appello ha liquidato il danno da ritardo con il criterio degli interessi legali, secondo i principi fissati dalle Su di questa Corte (sentenza 1712/1995), va osservato che detti interessi cd. compensativi nei debiti originariamente di valore, sono dovuti fino al momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta, e cioè fino al momento in cui sia divenuta definitiva la liquidazione del danno.

La liquidazione diventa definitiva solo quando la sentenza, che l'ha effettuata, è divenuta definitiva, per cui solo da quel momento vi è l'assoggettamento del debito al principio nominalistico, regolato dall'art. 1224 c.c. (cfr. Cassazione 6231/1986).

Non è quindi la sola sentenza di appello che rende la decisione definitiva, ma il passaggio in giudicato di detta sentenza, mentre fino a quel momento il debito rimane di valore.

10.2. Va, pertanto, condiviso il principio, secondo cui, poiché la liquidazione che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta è quella operata con la pronuncia definitiva di merito, la quale non sempre coincide con la sentenza di appello, nonostante le caratteristiche di tale decisione, ove la sentenza di appello sia cassata sul punto della rivalutazione monetaria, non ne deriva in debito di valuta, restando invece la relativa determinazione rimessa alla nuova decisione di merito, la quale deve tenere conto della svalutazione verificatasi medio tempre sino alla liquidazione finale, salve le somme eventualmente già riscosse in esecuzione spontanea o coatta della decisione di appello poi annullata, rispetto alle quali il riferimento va fatto al momento della conseguita disponibilità della somma da parte del creditore (Cassazione 1167/1984).

Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha disposto la corresponsione in favore della L. C. degli interessi compensativi sul suo credito di valore, con esclusione delle spese future, fino al passaggio in giudicato della sentenza di appello.

11. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, i ricorrenti L.E., in proprio e nella qualità, e C.G. lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 172 c.d.s., art. 2043 c.c., 1227 c.c., 2697 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. nonché il vizio motivazionale su punti decisivi della controversia, a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Lamentano i ricorrenti, anzitutto, che la mancata adozione della cintura di sicurezza non ha alcun nesso di causalità con l'incidente stradale, il quale dipendeva solo dalla violazione delle norme stradali da parte del conducente; che in ogni caso mancava la prova che al momento dell'incidente la L. C. non avesse allacciata la cintura; che, in tal senso, la consulenza tecnica d'ufficio non può costituire la prova che la trasportata non avesse la cintura al momento dell'incidente, poiché le uniche prove possibili erano costituite da testimonianze, documenti o confessione; che quindi la disposta consulenza tecnica era inammissibile.

12.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato.

Anzitutto va osservato che il giudice di appello, come era suo dovere, ha accertato quali fossero le cause che avevano prodotto il danno alla persona subito dalla L.. Ha individuato queste cause nell'incidente stradale ed inoltre nella mancata adozione delle cinture.

Questa omissione, in parte (30%) imputabile alla L. come sopra detto, ha concorso nella misura del 50% alla produzione del danno fisico della L. e di tutti gli altri danni subiti dalla stessa e dai propri genitori.

Il giudice di merito, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, ha infatti accertato che se detta cintura fosse stata "allacciata" non si sarebbe verificata l'espulsione dall'auto della L. e non si sarebbero verificate le gravi lesioni al capo della stessa, che sbatté sull'asfalto.

12.2. Quanto alla censura, secondo cui non era stata fornita la prova, che al momento dell'incidente la L. non aveva azionato la cintura di sicurezza, in quanto detta prova poteva essere fornita solo con testimoni, documenti o confessioni, e non con consulenza tecnica, anche essa è infondata.

Va, anzitutto, osservato che la consulenza tecnica non è soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire un mezzo sostitutivo dell'onus probandi gravante su di esse (cfr. Cassazione 3734/1983; 8256/1987).

12.3. Nella fattispecie, in ogni caso, la ricostruzione dell'incidente, per la parte che riguardava la cintura di sicurezza, è stata effettuata dal consulente tecnico sulla base del dato incontestato tra le parti che la L. era stata sbalzata - a seguito dell'urto contro il muro dell'auto - fuori dell'abitacolo e ad alcuni metri di distanza dall'auto stessa, battendo il capo contro l'asfalto.

Sulla base di questo dato storico certo, che è pacifico tra le parti, il consulente ha effettuato la valutazione tecnica che non era allacciata la cintura ed ha quindi accertato quale fosse stata l'incidenza eziologica della mancanza della cintura nella produzione dell'evento dannoso.

Il giudice ha ritenuto di dover condividere detta conclusione del c.t.u. Peraltro i ricorrenti incidentali non danno alcuna altra spiegazione al fatto che la trasportata fosse stata sbalzata fuori dalla vettura, fatto certo ed incompatibile con l'ipotesi che la cintura fosse allacciata.

La ricostruzione di un incidente stradale, attenendo ad un accertamento fattuale, rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizio motivazionale, che nella specie non si ravvisa, avendo il giudicante ritenuto che la L. non avesse la cintura sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

13. In definitiva i ricorsi vanno rigettati.

Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.