Danneggiamento bagaglio - Viaggio Aereo - decisione resa secondo equita'
Risarcimento danni - Danneggiamento bagaglio - Viaggio Aereo - decisione resa secondo equita'
Civile e procedura - Risarcimento danni - Daneggiamento bagaglio - Viaggio Aereo - decisione resa secondo equità (Cassazione Sezione III civile Sentenza n. 13158 del 9 settembre 2003)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Fortunato Pxxxxxxx viaggiò in aereo da Chicago a Catania servendosi della compagnia Sabena fino a Roma e da qui alla destinazione finale, ove fu constatato il danneggiamento del bagaglio, della Air Sicilia.
Con sentenza in data 15 maggio 2000 il Giudice di pace di Caltagirone, in accoglimento della domanda in tal senso avanzata dal predetto nei confronti di quest'ultima ha condannato la convenuta a pagare all'attore la somma di lire 1.500.000 a titolo di risarcimento del danno conseguente, oltre le spese del giudizio liquidate in lire 1.200.000.
Secondo il giudice di pace, il danno dedotto era provato dal rapporto redatto in data 25 maggio 1999, nello scalo aeroportuale di Catania ed in contraddittorio con l'attore, da un funzionario della società convenuta.
Era irrilevante la circostanza risultante dallo stesso rapporto, che i bagagli fossero in transito da Chicago con volo Sabena e ciò ai sensi dell'articolo 1700 c.c. e dell'articolo 34 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956: si trattava infatti di trasporto cumulativo, nel quale ciascun vettore risponde dell'esecuzione dell'intero trasporto.
L'ammontare del danno doveva essere determinato nella somma di cui sopra, ancorché di esso l'attore non avesse offerto la prova, tenuto conto dell'analitica descrizione del bagaglio, da lui effettuata, e dell'assenza di contrarie produzioni probatorie da parte della convenuta.
Per la cassazione di tale decisione la società rimasta soccombente ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce, con riferimento all'articolo 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e lamenta l'omessa applicazione sia della regola equitativa applicata sia - trattandosi di trasporto di persone e non di cose - degli articoli 1681 e 1682 c.c. e 940 e seguenti codice della navigazione nonché l'errata applicazione degli articoli 1700 c.c. e 34 convenzione di Ginevra del 1956; si duole, inoltre, della liquidazione delle spese vive in lire 100.000, trattandosi di giudizio totalmente esente da qualsiasi spesa.
Con il secondo e terzo motivo la ricorrente allega, con riferimento all'articolo 360 n. 5 c.p.c., vizi di motivazione sulla liquidazione del danno, del quale afferma che l'attore non ha fornito prova alcuna; aggiunge che a detta liquidazione si è proceduto con inversione dell'onere della prova e senza considerare la qualità soggettiva di essa ricorrente che - precisa -, essendo chiamata a concludere una serie indefinita di contratti di trasporto non può consentire che rimangano lettera morta le condizioni di contratto riportate nel biglietto aereo; afferma che sulla base di tali condizioni il limite massimo di risarcimento era di lire 1.290.000; segnala vizi di motivazione altresì sulla richiesta di essa ricorrente di condanna dell'attore al pagamento delle spese del giudizio di merito.
I tre motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Osserva la Corte che, trattandosi di decisione resa secondo equità a norma del novellato articolo 113 secondo comma c.p.c., operano i ristretti limiti del sindacato di legittimità segnalati da questa Corte Suprema a Sezioni unite con sentenza 716/99 e ribaditi dalla giurisprudenza successiva.
Sono, pertanto, inammissibili le dedotte violazioni della legge sostanziale ordinaria (ed hanno tale natura anche le norme sull'ammontare delle spese di lite: Cassazione 8544 e 14529/00), mentre la regola equitativa applicata è quella desunta dall'articolo 1700 c.c. in tema di trasporto cumulativo a nulla rilevando che essa concerna il trasporto di cose e non di persone, quale nella specie, e ciò stante la natura equitativa del giudizio.
Non ricorre l'ipotesi della mera apparenza ovvero della radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, che consente invece detto sindacato: la sussistenza del danno è stata infatti accertata sulla base del rapporto indicato in narrativa, mentre il relativo ammontare (che sembra essere contestato dalla ricorrente limitatamente all'esigua differenza che intercorre tra la somma liquidata di lire 1.500.000 e quella di lire 1.290.000, che sembra essere riconosciuta dovuta) è stato determinato con valutazione del pari equitativa com'è consentito, anche nel giudizio ordinario dall'articolo 1226 c.c. - e senza trasmodare in arbitrio, e riguardo ad esso il giudice di pace ha tenuto conto, sia pure solo implicitamente, della qualità del danneggiato (che proveniva da una città lontana e non era pertanto pensabile viaggiasse con bagaglio di scarso o nessun valore) e del comportamento della società di navigazione aerea: legittimamente, ai sensi dell'articolo 116 secondo comma ultima parte c.p.c.
Le spese del giudizio sono state legittimamente poste a carico della parte soccombente a norma dell'articolo 91 c.p.c., talché è palesemente infondata la censura di omessa pronuncia sulla richiesta di condanna alle spese dell'attore vittorioso.
Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l'intimato vittorioso non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.